AS 2002 1139
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 24 aprile 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura è modificata come segue:
Art. 31 cpv. 1 1 Nel caso di aziende che producono latte, il numero di UBGFG giusta gli articoli 29 e 30 è ridotto di un’UBGFG per ogni 4400 kg di latte commercializzato.
Art. 33 cpv. 3
3 I contributi sono versati per un massimo di 20 UBGFG per azienda.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1o gennaio 2002.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 910.13
2002-0306 1139