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AS 2002 1140

Ordinanza concernente i contributi d'estivazione

Ordinanza concernente i contributi d’estivazione (Ordinanza sui contributi d’estivazione, OCEst)

Modifica del 24 aprile 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 marzo 20001 concernente i contributi d’estivazione è modificata come segue:

Art. 4

1 Le aliquote per il calcolo dei contributi di estivazione ammontano a:

a. a dipendenza del sistema di pascolo per carico normale per gli ovini, eccet- tuate le pecore lattifere: – gregge permanentemente sorvegliato 300 franchi – pascolo da rotazione 220 franchi – altri pascoli 120 franchi b. 300 franchi per unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) per vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere se la durata dell’estivazione è di 56–100 giorni; c. 300 franchi per carico normale per gli altri animali che consumano foraggio grezzo. 2 Se vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere sono estivate per meno di 56 o più di 100 giorni, il contributo è calcolato secondo il capoverso 1 lettera c. 3 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) fissa le esigenze poste ai sistemi di pascolo.

1 RS 910.133

1140 2002-0307

Contributi d’estivazione. O RU 2002

II 1 La presente modifica, tranne l’articolo 4 capoverso 1 lettera a, entra in vigore il 1° maggio 2002. 2 L’articolo 4 capoverso 1 lettera a entra in vigore il 1° maggio 2003. L’aliquota vi- gente finora è applicabile fino al 30 aprile 2003.

24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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