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AS 2002 1146

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

Concluso il 2 giugno 1998 Entrato in vigore il 2 luglio 1998

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica slovacca (detti qui di seguito Parti contraenti,) nell’intento di facilitare il traffico turistico tra i due Stati hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Le carte d’identità della Confederazione elvetica e gli atti di cittadinanza della Re- pubblica slovacca nella forma di carte d’identità sono riconosciuti reciprocamente dalle Parti contraenti quali documenti di viaggio.

Art. 2 1. I cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto nazionale valido (passaporto ordinario, diplomatico, speciale o di servizio) o di una carta d’identità valida posso- no entrare o soggiornare nel territorio dell’altro Stato senza l’obbligo di alcun visto sempreché il loro soggiorno non superi 90 giorni e non intendano svolgervi un’atti- vità lucrativa. 2. I cittadini di ciascuno Stato che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni nell’altro Stato o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto dell’altro Stato. 3. I cittadini di ciascuno Stato possono ritornare nell’altro Stato senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida in tale Stato.

Art. 3 1. I cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o con- solare o di rappresentanti di un’organizzazione internazionale governativa, entrano in funzione o sono inviati in missione ufficiale nell’altro Stato, possono entrarvi e soggiornarvi senza alcun visto per tutta la durata delle loro funzioni.

RS 0.142.116.902

1 Dal testo originale tedesco (AS 2002 1146).

1146 2001-0659

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto. Accordo con Slovacca RU 2002

2. Tali agevolazioni si estendono anche ai familiari delle persone citate nel capover- so 1 a condizione che siano titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o spe- ciale valido.

Art. 4 I cittadini di ciascuno Stato che desiderano lasciare il territorio dell’altro Stato sono esonerati dal visto di uscita o da qualsiasi altra formalità.

Art. 5 I cittadini di ciascuno Stato che entrano o soggiornano nel territorio dell’altro Stato soggiaciono alle vigenti leggi e prescrizioni che regolano il soggiorno e l’entrata de- gli stranieri, come anche l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Art. 6 Il presente Accordo non limita il diritto delle competenti autorità delle due Parti contraenti di negare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine o la sicurezza pubblici o la cui presenza nel Paese risultasse illegale.

Art. 7 Ciascuna Parte contraente si impegna a riammettere in qualsiasi momento e senza formalità particolari i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o per la dimora nel territorio dell’altro Stato.

Art. 8 1. Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di ordine o di sicurezza pubblici o per motivi sanitari, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni del presente Accordo.

2. La sospensione e la rimessa in vigore dell’Accordo dovranno essere notificate

immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica.

Art. 9 Le due Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente e per via diplomatica, 60 giorni prima dell’introduzione, una copia dei nuovi passaporti e carte d’identità e delle modifiche di passaporti e carte d’identità con le indicazioni relative al loro im- piego.

Art. 10 Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi citta- dini.

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto. Accordo con Slovacca RU 2002

Art. 11 1. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna Parte con- traente può denunciarlo per scritto e per via diplomatica. La denuncia diventa effet- tiva tre mesi dopo la notifica all’altra Parte contraente.

2. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la firma.

3. Con l’entrata in vigore del presente Accordo decade la validità fra le Parti con- traenti dell’Accordo tra la Svizzera e la Cecoslovacchia concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto, del 31 luglio 19902, confermato dalle Parti con- traenti con scambio di note del 13 ottobre e del 25 novembre 19943.

Fatto a Berna il 2 giugno 1998 in due originali, in lingua tedesca e slovacca, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica slovacca: Jakob Kellenberger Jozef Šesták

2 RU 1990 1857

3 Non pubblicato nella RU.

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