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AS 2002 1158

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio)

dell’8 marzo 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne; visti gli articoli 4, 5 e 10 della legge del 9 ottobre 19862 sulla tariffa delle dogane, ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1 La presente ordinanza si applica alle merci che fruiscono del trattamento preferen- ziale per l’importazione in Svizzera ai sensi dei seguenti scambi di lettere, accordi e protocolli addizionali (merci con trattamento preferenziale): a. Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di li- bero scambio(AELS); b. Accordo del 22 luglio 19724 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; c. Accordo del 22 luglio 19725 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati mem- bri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio; d. Protocolli addizionali agli accordi del 22 luglio 19726 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea nonché gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio; e. Scambio di lettere del 14 luglio 19867 tra la Svizzera e la Commissione delle Comunità europee relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli (con allegato);

RS 632.421.0

1158 2002-0605

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

f. Scambio di lettere del 30 giugno 19968 tra la Svizzera e la Commissione delle Comunità europee relativo alle consultazioni, svoltesi nel quadro del- l’OMC tra la Svizzera e la Comunità europea; g. Accordo del 21 giugno 19999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli; h. Accordo del 17 marzo 200010 sotto forma di scambio di lettere tra la Confe- derazione Svizzera da un lato e la Comunità europea dall’altro relativo al Protocollo n. 2 sull’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; i. Accordo del 21 giugno 200111 sulla modifica della Convenzione del 4 gen- naio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).

Sezione 2: Importazione

Art. 2 Dazi d’importazione

1 Per le merci provenienti dalle Comunità europee, che fruiscono del trattamento

preferenziale ai sensi dei rispettivi accordi di cui all’articolo 1 della presente ordi- nanza, si applicano le aliquote di dazio fissate nella colonna «Aliquota di dazio CE» dell’allegato 1 alla presente ordinanza. 2 Per le merci provenienti dagli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, che fruiscono del trattamento preferenziale ai sensi dei rispettivi accordi di cui all’articolo 1 della presente ordinanza, si applicano le aliquote di dazio fissate nella colonna «Aliquota di dazio AELS» dell’allegato 1 alla presente ordinanza.

Art. 3 Contingenti doganali Le merci il cui quantitativo annuo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) e le autorità competenti dell’attribuzione delle quote di con- tingente doganale sono indicate all’allegato 2.

Art. 4 Attribuzione delle quote di contingente doganale 1 Per l’attribuzione delle quote dei contingenti doganali 101, 102, 106-112 e 115- 116 si applicano le disposizioni degli articoli 12-14 dell’ordinanza del 7 dicembre

199812 sulle importazioni agricole (OIAgr).

2 Le quote dei contingenti doganali 101 e 102 sono vendute all’asta secondo le di- sposizioni degli articoli 11-20 OIAgr e dell’ordinanza del 7 dicembre 199813 sul be- stiame da macello.

8 FF 1997 II 592 9 FF 1999 5582 10 FF 2000 4332 11 FF 2001 4435 12 RS 916.01 13 RS 916.341

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

3 Le quote del contingente doganale 201 sono attribuite secondo l’ordine di accetta- zione delle dichiarazioni nell’ambito dello sdoganamento elettronico. 4 Le quote del contingente doganale 103 sono attribuite secondo l’ordine d’entrata delle domande. 5 Le quote dei contingenti doganali 104-105 sono attribuite secondo le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 199814 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura. 6 Le quote dei contingenti doganali 106-112 sono attribuite secondo l’ordine di ac- cettazione delle dichiarazioni nell’ambito dello sdoganamento elettronico. 7 Le quote dei contingenti doganali 113-114 sono attribuite secondo l’ordine di en- trata delle domande. 8 Le quote dei contingenti doganali 115-116 sono attribuite secondo l’ordine di ac- cettazione delle dichiarazioni nell’ambito dello sdoganamento elettronico. 9 Le quote del contingente doganale 32 sono attribuite secondo l’ordine di entrata delle domande. 10 Le quote dei contingenti doganali 117-118 sono attribuite secondo l’ordine di ac- cettazione delle dichiarazioni d’importazione.

Art. 5 Sdoganamento con restituzione 1 Per l’importazione di merci dei contingenti doganali 32, 103, 113-114 e 117-118 i dazi sono riscossi in base all’allegato 1 alla legge sulla tariffa delle dogane. 2 L’Amministrazione federale delle dogane attribuisce le quote di contingente doga- nale su domanda, ad importazione avvenuta. 3 Il giorno dell’esaurimento del contingente doganale, il quantitativo rimanente vie- ne attribuito proporzionalmente alle domande entrate quel giorno. 4 Le domande devono essere inoltrate per scritto all’Amministrazione federale delle dogane, corredate dei documenti doganali in originale e dei giustificativi necessari al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo di contingentamento. 5 L’Amministrazione federale delle dogane restituisce i dazi d’importazione ai titola- ri di quote del contingente doganale.

Art. 6 Pubblicazione dell’esaurimento dei contingenti doganali A titolo informativo, ogni giorno la Direzione generale delle dogane pubblica elet- tronicamente le variazioni dello stato di esaurimento dei contingenti doganali 201 e 105-112.

14 RS 916.121.10

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

Sezione 3: Esportazione

Art. 7 Dazi d’esportazione

1 Per le merci che sono esportate nella Comunità economica europea per essere

quivi – o in uno Stato membro dell’AELS o in altri Stati con i quali sono stati con- clusi accordi di libero scambio – utilizzate, che fruiscono del trattamento preferen- ziale giusta l’articolo 7 dell’Accordo del 22 luglio 197215 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, si applicano le aliquote fissate nella colonna «Aliquota di dazio CE» dell’allegato 3 alla presente ordinanza. 2 Per le merci che sono esportate negli Stati membri dell’Associazione europea di li- bero scambio per essere quivi utilizzate, che fruiscono del trattamento preferenziale giusta l’articolo 8 della Convenzione del 4 gennaio 196016 istitutiva dell’Associa- zione europea di libero scambio, si applicano le aliquote fissate nella colonna «Ali- quota di dazio AELS» dell’allegato 3 alla presente ordinanza.

Art. 8 Misure protezionistiche all’esportazione D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale del- l’economia può sospendere le aliquote preferenziali di cui all’allegato 3 o subordi- nare l’esportazione delle merci a certe condizioni o oneri al fine di evitare che, rie- sportando le stesse in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea o all’Associazione di libero scambio o in Paesi con i quali non sono stati conclusi ac- cordi di libero scambio, siano elusi i dazi della tariffa d’esportazione svizzera appli- cabili per i Paesi in questione.

Sezione 4: Disposizioni concernenti l’origine

Art. 9 1 L’«aliquota di dazio CE» di cui all’allegato 1 è applicabile alle merci delle voci di tariffa 2309.1021 e 2309.1029, qualora la domanda di attribuzione di una quota del contingente doganale 32 sia corredata del rispettivo titolo d’esportazione CE AGREX, fornendo la prova che tutti i cereali, zucchero, melasse, latticini, prodotti del capitolo 3 della tariffa doganale utilizzati nella fabbricazione e tutta la carne so- no stati prodotti interamente nella CE, e che questa ha accordato sovvenzioni ridotte o non ha accordato sovvenzioni per l’esportazione delle merci in questione. 2 Le merci di altre voci di tariffa all’allegato 1 sono ammesse alle aliquote di dazio preferenziali, qualora adempiano le condizioni concernenti l’origine del Protocollo n. 317 relativo all’Accordo tra Confederazione Svizzera e Comunità economica eu- ropea oppure quelle contenute nell’allegato B alla Convenzione del 4 gennaio

196018 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.

15 RS 0.632.401 16 RS 0.632.31 17 RS 0.632.401.3 18 RS 0.632.31

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 10 Esecuzione L’esecuzione della presente ordinanza spetta all’Amministrazione federale delle do- gane. Sono salve le disposizioni derogatorie concernenti l’attribuzione delle quote dei contingenti doganali di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 5 nonché all’allegato 2.

Art. 11 Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate: a. l’ordinanza del 7 dicembre 199819 concernente la ripartizione del contin- gente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea; b. l’ordinanza del 20 dicembre 200020 concernente i tributi doganali per deter- minati prodotti nel traffico con la Comunità europea; c. l’ordinanza del 18 ottobre 198921 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e le CE (ordinanza sul libero scambio).

Art. 12 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.

2 Il DFE stabilisce in un secondo tempo l’entrata in vigore dei contingenti doganali

101 e 102.

3 Il DFE fissa i quantitativi dei contingenti pro rata temporis:

a. per i contingenti doganali 105-112, se la presente ordinanza entra in vigore durante il periodo di contingentamento b. per gli altri contingenti, se la presente ordinanza non entra in vigore il 1o gennaio.

8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

19 RU 1999 75 20 RU 2000 2989 21 RU 1989 2258

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

Allegato 1 (art. 1)

Voce di tariffa22 Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno

0101. 1011 esente

9091 10.–

9095 esente

0106. 1900 23 0204. 1010 10.– 2210 10.– 2310 10.– 3010 10.– 4110 10.– 4210 10.– 4310 10.– 0205. 0010 9.– 0208. 4000 24 0210. 1191 25 1991 26 2010 27 0301. 1000/

0307.9900 esente

0403. 1010 em28 em

1020 100.– 100.– 0406. 1010/9099 29 0501. 0000/

0503.0090 esente

0504. 0031 esente

0039/0090 esente

0505. 1010 esente

1090 30 esente

9019/

0508.0010 esente

0508. 0099/

0510.0000 esente

22 Per i testi concernenti le voci elencate nella colonna «Voce di tariffa» vedasi RS 632.10 allegato, rispettivamente la Tariffa generale svizzera (pubblicata su Internet sotto www.dogana.admin.ch) oppure la Tariffa doganale svizzera D 3 (ottenibile presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna).

23 ex 0106.1900: animali da pelliccia = esente.

24 ex 0208.4000: carne di balena = esente.

25 ex 0210.1191: prosciutti e loro pezzi, non disossati, nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente. 26 ex 0210.1991: prosciutti e loro pezzi, disossati, nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente. 27 ex 0210.2010: secche, nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente.

28 em = elemento mobile.

29 0406.1010/9099: nell’ambito di un contingente doganale annuo di 60 tonnellate = esente (attualmente senza provvedimenti di gestione).

30 nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente.

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno

0602. 1000 esente esente

2011/2049 31 2051/2059 esente esente 2071/2072 29

2079 esente esente

2081/2082 29

2089 esente esente

3000/4099 esente 9011/9099 esente esente

0603. 1031 29 esente

1041 29 esente

1051/1059 29

1071 esente

1091/1099 esente

0604. 1010 esente

9111/9910 esente

0702. 0010 29 esente

0020 29 esente

0030 29 esente

0090 29 esente

0703. 1011 esente

1013 esente

1020 esente

1021 esente

1030 esente

1031 esente

1040 esente

1041 esente

1050 esente

1051 esente

1060 esente

1061 esente

1070 esente

1071 esente

1080 esente

2000 esente

0705. 1111 29 esente

1120 esente

1191 esente

2110 29

0707. 0010 esente

0020 esente

0030 esente

0709. 3010 29

5100 esente

5900 esente

6011 2.50 esente

9050 29

0710. 4000 em em

8090 32

31 nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente.

32 ex 0710.8090: funghi = esente.

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno

0711. 2000 33 9000 34 32 0712. 9081/9089 35

0713. 2019 esente

0802. 2190 esente

2290 esente

5000 esente

9090 36 34

0805. 1000/2000 esente

5000 esente

0807. 1100/1900 esente esente

0809. 1011 37 1091 35 0810. 1010 35

5000 esente

0904. 1100 esente

1200 esente

2010 esente

2090 esente

0910. 2000 esente

1207. 5091/5099 esente

1209. 1090 esente

2100/2600 esente

2919 esente

2980/9100 esente

9999 esente

1212. 2090 esente

9919 esente

9998 esente

1301. 1000/

1302.1400 esente

1900 38 esente

2011/2090 esente 3100/3900 39 esente 1401. 1000/

1404.1000 esente

2010/2090 esente esente

9090 esente

1501. 0018/0019 40 0028/0029 38 1502. 0091/0099 41

1504. 1010 esente

1098/1099 esente

33 ex 0711.2000: nere = esente.

34 ex 0711.9000: granoturco dolce = fr. 3.–.

35 ex 0712.9081/9089: aglio non mescolato = esente.

36 ex 0802.9090: pinoli = esente.

37 nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente.

38 ex 1302.1900: oleoresina di vaniglia = esente.

39 ex 1302.3100/3900: merci di queste voci, modificate chimicamente = esente.

40 ex 1501.0018/0019, 0028/0029: merci per usi tecnici = esente.

41 ex 1502.0091/0099: merci per usi tecnici = esente.

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno

2091/2099 esente 3091/3099 esente

1505. 0019 esente

0099 esente

1506. 0091/0099 42 1509. 1091 54.55 1099 77.75 9091 54.55 9099 77.75 1510. 0091/0099 43 1515. 9021 12.–

9028 esente

9029 esente

1516. 1010 44 1091/1099 45 2010 46 44 2091 44 44 2099 44 44 1518. 0081 5.–

0089 esente

0098 47 40.–

0099 45 esente

1520. 0000 esente

1521. 1010/

1522.0000 esente

1602. 2010 esente

1603. 0000 48 1604. 1100/

1605.9000 esente

1702. 5000 esente esente

9029 49 47

1704. 1010/1030 em em

9010/9031 em em

9032 esente

9041/9093 em em 1803. 1000/

1805.0000 esente

1806. 1010/1020 em em

2011/2019 em 2091/9029 em em

42 ex 1506.0091/0099: per usi tecnici = esente.

43 ex 1510.0091/0099: oli estratti da residui di olive mediante prodotti chimici, per usi tecnici = esente. 44 ex 1516.1010: fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini = fr. 35.–. 45 ex 1516.1091/1099: fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini = esente.

46 ex 1516.2010/2099: olio di ricino idrogenato («opal-wax») = esente.

47 ex 1518.0098/0099: linossina = esente.

48 ex 1603.0000: estratti di carne di balena, estratti e sughi di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici, sughi di pesci = esente.

49 ex 1702.9029: maltosio chimicamente puro = esente.

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno

1901. 1011/1022 em em

2081/2082 50 em

2083 em em

2091/2092 48 em 2093/2099 em em 9021/9022 em em 9031/9037 em 9041/9047 em em 9081/9082 48 em

9089 em em

9091/9092 48 em 9093/9096 em em

9099 esente esente

1902. 1100/4090 em em

1903. 0000 1.80 1.80

1904. 1010 em em

1090 18.– esente

2000 em em

3000 110.– 110.–

9020 esente esente

9090 em51 em49

1905. 1010/4029 em em

9025/9039 em em

9040 esente esente

1905. 9091/9095 em em

2001. 9020 em em

2002. 1010 2.50 1020 4.50

9010 esente 52

9021 esente esente

9029 esente

2004. 9013 em em

9018 53

9043 em em

9049 54

2005. 2011/2012 em em

6010/6090 esente 7010/7090 esente

8000 esente esente

50 ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: prodotti di queste voci in recipienti non eccedenti 2 kg = em. 51 ex 1904.9090: cereali, frantumati e preparati, per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili = fr. 4.80. 52 ex 2002.9010: polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, il cui tenore in estratto secco è di 25% in peso o più, composti di pomodori e acqua, anche con aggiunta di sale o di altre sostanze di conservazione o di condimento; polpe, puré o concentrati di pomodori, in recipienti non ermeticamente chiusi = esente.

53 ex 2004.9018: carciofi = fr. 17.50.

54 ex 2004.9049: carciofi = fr. 24.50.

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno

9011 55 9040 56

2008. 1110 em em

3090 esente

5010 10.– 5090 15.– 7010/7090 esente

9100 esente

9998 em em

2009. 3119 57 3919 55 3120 58 3920 56 2101. 1100/1210 170.–

1290 em em

2010 esente

2090 em em

3000 59 60

2102. 1099 esente

2019 4.– esente

3000 esente

2103. 1000 esente esente

2000 esente esente

3011 esente

3018 esente

3019 esente

9000 esente esente

2104. 1000 esente esente

2000 61 2105. 0000 62 63

2106. 1011 em em

1019 esente esente

9010 esente

9021/9023 em em

9024 esente esente

9029 esente

9030 20.00 esente

9040 em esente

9081/9096 em em

9099 esente esente

55 ex 2005.9011: capperi e carciofi = fr. 17.50.

56 ex 2005.9040: capperi e carciofi = fr. 24.50.

57 ex 2009.3119/3919: concentrati = fr. 6.–.

58 ex 2009.3120/3920: concentrati = fr. 14.–.

59 ex 2101.3000: prodotti di questa voce, esclusa la cicoria torrefatta, i suoi estratti, essenze e concentrati: interi o spezzettati = fr. 1.60, altri = fr. 29.–. 60 ex 2101.3000: cicoria torrefatta, suoi estratti, essenze e concentrati = esente, altri: interi o spezzettati = esente, altri = fr. 29.–. 61 ex 2104.2000: prodotti di questa voce tranne quelli contenenti carne o frattaglie = esente.

62 2105.0000: contenenti cacao = fr. 47.50.

63 2105.0000: contenenti cacao = fr. 47.50, altri, senza materie grasse = fr. 10.–.

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno

2201. 1000/9000 esente

2202. 1000 64 esente

9031 65 9032 66

9090 62 esente

2203. 0010 6.– esente

0020 3.50 esente

0031 6.– esente

0039 8.– esente

2204. 2121 67 2150 68 2921/2922 65 2950 69

2205. 1010/9020 esente esente

2207. 1000/2000 esente

2208. 2011 esente

2021 esente

4010 esente

4020 esente

5019 esente

5029 esente

7000 70 esente

9021/9022 esente

9099 71 esente

2301. 1090 esente

2010 esente

2090 esente

2307. 0000 esente

64 2202.1000, 9090: nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente; altri = fr. 2.–. 65 ex 2202.9031: succo di pesche, di mirtilli, di more e di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60% o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35% o meno = fr. 4.–. 66 ex 2202.9032: succo di pesche, di mirtilli, di more e di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60% o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35% o meno = fr. 7.–. 67 ex 2204.2121, 2921/2922: Retsina (vino bianco greco), secondo la descrizione e nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente.

68 ex 2204.2150:

– Vino di Porto, secondo la descrizione e nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente – altri vini dolci, specialità e mistelle = fr. 8.50 (riguarda solo i prodotti ai sensi dell’Allegato 7 dell’accordo). 69 ex 2204.2950: = fr. 8.50 (riguarda solo i prodotti ai sensi dell’Allegato 7 dell’accordo).

70 ex 2208.7000: zuccherati o contenenti uova = fr. 45.–.

71 ex 2208.9099: liquori ed altre bevande spiritose zuccherate, e contenenti uova = fr. 45.–.

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno

2309. 1010 esente

1021/1029 72 esente

9049 esente

2402. 1000/2010 70 esente

2020 esente

9000 esente

2403. 1000 70 esente

9100/9930 esente 2501. 0010/

2905.4200 esente esente

4300/4400 em em

4500 esente

4910/5990 esente esente 2906. 1110/

3301.9010 esente esente

9090 73 esente

3302. 1000 74 esente

9000 esente esente

3303. 0000/

3407.0000 esente esente

3501. 9010/9090 75 3502. 1110 80.– 1190 80.– 1910 80.– 1990 80.–

2000 esente

9000 esente esente

3503. 0000/

3504.0000 esente esente

3505. 1010 76 76

1090 esente esente

2010 1.20 1.20

2090 esente esente

3506. 1000/9190 esente esente

9910 6.– 6.–

9990 esente esente

3507. 1010/

3808.9000 esente esente

3809. 1010 4.50 4.50 1090/

3822.0000 esente esente

3823. 1110 5.–

1190 esente

1210 –.50

1290 esente

72 nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente.

73 ex 3301.9090: diversi dalle oleoresine di estrazione della liquirizia e del luppolo = esente. 74 ex 3302.1000: altre preparazioni, diverse da quelle utilizzate nell’industria delle bevande aventi tutte le sostanze aromatiche caratteristiche di una bevanda e un tenore alcolico eccedente 0,5% vol. = esente.

75 ex 3501.9010/9090: colle di caseina = esente.

76 ex 3505.1010: amidi esterificati o eterificati = fr. 6.–, altri fr. 1.20.

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno

1300 esente esente

1910 –.50 1990/7000 esente 3824. 1010 1.50 1.50 1090/9030 esente esente 9091 2.– 2.–

9098 esente esente

3825. 1000/6900 esente esente

9090 esente esente

3901. 1000/

4421.9000 esente esente

4501. 1000/9090 esente

4502. 0000/

5212.2500 esente esente

5301. 1000/3000 esente

5302. 1000/9000 esente

5303. 1000/

9706.0000 esente esente

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

Allegato 2 (art. 2)

Numero del con- Designazione della merce Voce Contingente doganale Autorità com- tingente doganale di tariffa tonnellate nette petente

101 Prosciutti e loro pezzi, non di- ex 1000 UFAG

sossati, di animali della specie 0210.1191 suina, escluso il cinghiale, sa- lati o in salamoia, secchi o af- fumicati Prosciutti e loro pezzi, disos- ex sati, di animali della specie 0210.1991 suina, escluso il cinghiale, sa- lati o in salamoia, secchi o af- fumicati

102 Carni di animali della specie 0210.2010 200 UFAG

bovina, secche

201 Formaggi e latticini, importati 0406.1010/ 60 AFD

nei limiti del contingente do- 0406.9099 ganale AELS esente da dazio

103 Piume e penne delle specie 0505.1090 13.2 AFD

utilizzate per l’imbottitura; calugine, non gregge, lavate Pezzi

104 Portinnesto di frutta a granella 60 000 UFAG

(ottenuto con semi o da molti- plicazione vegetativa): – innestato, con radici nude 0602.2011 – innestato, con piote 0602.2019 – non innestato, con radici 0602.2021 nude – non innestato, con piote 0602.2029 Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuto con semi o da molti- plicazione vegetativa): – innestato, con radici nude 0602.2031 – innestato, con piote 0602.2039 – non innestato, con radici 0602.2041 nude – non innestato, con piote 0602.2049 Alberi, arbusti, arboscelli e ce- spugli da frutta commestibile con radici nude: – di frutta a granella 0602.2071 – di frutta a nocciolo 0602.2072 Alberi, arbusti, arboscelli e ce- spugli da frutta commestibile con piote: – di frutta a granella 0602.2081 – di frutta a nocciolo 0602.2082

Ordinanza sul libero scambio RU 2002

Numero del con- Designazione della merce Voce Contingente doganale Autorità com- tingente doganale di tariffa tonnellate nette petente

105 Garofani, recisi, per mazzi o 0603.1031 1000 UFAG

per ornamento, freschi, dal 1o maggio al 25 ottobre Rose, recise, per mazzi o per 0603.1041 ornamento, fresche, dal 1o maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1o maggio al 25 ottobre – legnosi 0603.1051 – altri 0603.1059

106 Pomodori, freschi o refrigerati 10 000 AFD

– pomodori ciliegia (cherry): dal 21 ottobre al 30 aprile 0702.0010 – pomodori peretti (di forma allungata) dal 21 ottobre al 30 aprile 0702.0020 – altri pomodori con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): dal 21 ottobre al 30 aprile 0702.0030 – altri dal 21 ottobre al 30 aprile 0702.0090

107 – Lattuga iceberg, senza 2000 AFD

corona: dal 1° gennaio a fine feb- 0705.1111 braio

108 – Witloof, fresca o refrigerata: 2000 AFD

dal 21 maggio al 30 set- 0705.2110 tembre

109 – Melanzane, fresche o refri- 1000 AFD

gerate: dal 16 ottobre al 31maggio 0709.3010

110 – Zucchine (incluse le zuc- 2000 AFD

chine con fiore), fresche o refrigerate: dal 31 ottobre al 19 aprile 0709.9050

111 Albicocche, fresche: 2000 AFD

– in imballaggio aperto: dal 1° settembre al 30 giu- 0809.1011 gno – in altro imballaggio: dal 1° settembre al 30 giu- 0809.1091 gno

112 – Fragole, fresche: 10 000 AFD

dal 1° settembre al 14 mag- 0810.1010 gio

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Numero del con- Designazione della merce Voce Contingente doganale Autorità com- tingente doganale di tariffa tonnellate nette petente

1000 litri

113 Acque comprese le acque mi- 2202.1000 38 500 AFD

nerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate

114 Altre bevande non alcoliche 2202.9090 14 300 AFD

115 Porto (secondo designazio- 2204.2150 100 AFD

ne77), in recipienti di capacità non eccedente 2 l

116 Retsina 50 UFAG

(secondo designazione78), in recipienti di capacità – non eccedente 2 l ex 2204.2121 – eccedente 2 l, a seconda se – – eccedente 13% vol ex 2204.2921 – – non eccedente 13% vol ex 2204.2922 tonnellate lorde

32 Alimenti per cani o gatti con- 2309.1021 6000 AFD

dizionati per la vendita al mi- /1029 nuto, in recipienti ermetica- mente chiusi tonnellate nette

117 Sigarette contenenti tabacco, 2402.2020 266.2 AFD

di peso unitario non eccedente 1,35 g

118 Tabacco da fumo, anche con- 2403.1000 108.9 AFD

tenente succedanei del tabacco in qualsiasi porzione

77 Designazione: Per «Porto» s’intende un vino di qualità proveniente dalla zona geografica di produzione di Porto in Spagna secondo l’ordinanza (CEE) n. 823/87. 78 Designazione: Per Retsina si intende un vino da tavola secondo le prescrizioni di norma comuni (art. 17 e allegato I dell’ordinanza (CEE) n. 822/87).

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Allegato 3 (art. 7)

Voce della tariffa Aliquota di dazio Voce della tariffa Aliquota di dazio d’esportazione* d’esportazione

CE AELS CE AELS

fr. per 100 fr. per 100 fr. per 100 fr. per 100 kg lordi kg lordi kg lordi kg lordi

2 esente esente 37 esente esente

3 esente esente 38 esente esente

5 esente esente 41 esente esente

6 esente esente 42 esente esente

7 esente esente 43 esente esente

8 esente esente 44 esente esente

35 esente esente 45 esente esente

36 esente esente 46 esente esente

* RS 632.10 Allegato

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