AS 2002 1158
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio)
dell’8 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne; visti gli articoli 4, 5 e 10 della legge del 9 ottobre 19862 sulla tariffa delle dogane, ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1 La presente ordinanza si applica alle merci che fruiscono del trattamento preferen- ziale per l’importazione in Svizzera ai sensi dei seguenti scambi di lettere, accordi e protocolli addizionali (merci con trattamento preferenziale): a. Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di li- bero scambio(AELS); b. Accordo del 22 luglio 19724 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; c. Accordo del 22 luglio 19725 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati mem- bri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio; d. Protocolli addizionali agli accordi del 22 luglio 19726 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea nonché gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio; e. Scambio di lettere del 14 luglio 19867 tra la Svizzera e la Commissione delle Comunità europee relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli (con allegato);
RS 632.421.0
1158 2002-0605
Ordinanza sul libero scambio RU 2002
f. Scambio di lettere del 30 giugno 19968 tra la Svizzera e la Commissione delle Comunità europee relativo alle consultazioni, svoltesi nel quadro del- l’OMC tra la Svizzera e la Comunità europea; g. Accordo del 21 giugno 19999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli; h. Accordo del 17 marzo 200010 sotto forma di scambio di lettere tra la Confe- derazione Svizzera da un lato e la Comunità europea dall’altro relativo al Protocollo n. 2 sull’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; i. Accordo del 21 giugno 200111 sulla modifica della Convenzione del 4 gen- naio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).
Sezione 2: Importazione
Art. 2 Dazi d’importazione
1 Per le merci provenienti dalle Comunità europee, che fruiscono del trattamento
preferenziale ai sensi dei rispettivi accordi di cui all’articolo 1 della presente ordi- nanza, si applicano le aliquote di dazio fissate nella colonna «Aliquota di dazio CE» dell’allegato 1 alla presente ordinanza. 2 Per le merci provenienti dagli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, che fruiscono del trattamento preferenziale ai sensi dei rispettivi accordi di cui all’articolo 1 della presente ordinanza, si applicano le aliquote di dazio fissate nella colonna «Aliquota di dazio AELS» dell’allegato 1 alla presente ordinanza.
Art. 3 Contingenti doganali Le merci il cui quantitativo annuo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) e le autorità competenti dell’attribuzione delle quote di con- tingente doganale sono indicate all’allegato 2.
Art. 4 Attribuzione delle quote di contingente doganale 1 Per l’attribuzione delle quote dei contingenti doganali 101, 102, 106-112 e 115- 116 si applicano le disposizioni degli articoli 12-14 dell’ordinanza del 7 dicembre
199812 sulle importazioni agricole (OIAgr).
2 Le quote dei contingenti doganali 101 e 102 sono vendute all’asta secondo le di- sposizioni degli articoli 11-20 OIAgr e dell’ordinanza del 7 dicembre 199813 sul be- stiame da macello.
8 FF 1997 II 592 9 FF 1999 5582 10 FF 2000 4332 11 FF 2001 4435 12 RS 916.01 13 RS 916.341
Ordinanza sul libero scambio RU 2002
3 Le quote del contingente doganale 201 sono attribuite secondo l’ordine di accetta- zione delle dichiarazioni nell’ambito dello sdoganamento elettronico. 4 Le quote del contingente doganale 103 sono attribuite secondo l’ordine d’entrata delle domande. 5 Le quote dei contingenti doganali 104-105 sono attribuite secondo le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 199814 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura. 6 Le quote dei contingenti doganali 106-112 sono attribuite secondo l’ordine di ac- cettazione delle dichiarazioni nell’ambito dello sdoganamento elettronico. 7 Le quote dei contingenti doganali 113-114 sono attribuite secondo l’ordine di en- trata delle domande. 8 Le quote dei contingenti doganali 115-116 sono attribuite secondo l’ordine di ac- cettazione delle dichiarazioni nell’ambito dello sdoganamento elettronico. 9 Le quote del contingente doganale 32 sono attribuite secondo l’ordine di entrata delle domande. 10 Le quote dei contingenti doganali 117-118 sono attribuite secondo l’ordine di ac- cettazione delle dichiarazioni d’importazione.
Art. 5 Sdoganamento con restituzione 1 Per l’importazione di merci dei contingenti doganali 32, 103, 113-114 e 117-118 i dazi sono riscossi in base all’allegato 1 alla legge sulla tariffa delle dogane. 2 L’Amministrazione federale delle dogane attribuisce le quote di contingente doga- nale su domanda, ad importazione avvenuta. 3 Il giorno dell’esaurimento del contingente doganale, il quantitativo rimanente vie- ne attribuito proporzionalmente alle domande entrate quel giorno. 4 Le domande devono essere inoltrate per scritto all’Amministrazione federale delle dogane, corredate dei documenti doganali in originale e dei giustificativi necessari al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo di contingentamento. 5 L’Amministrazione federale delle dogane restituisce i dazi d’importazione ai titola- ri di quote del contingente doganale.
Art. 6 Pubblicazione dell’esaurimento dei contingenti doganali A titolo informativo, ogni giorno la Direzione generale delle dogane pubblica elet- tronicamente le variazioni dello stato di esaurimento dei contingenti doganali 201 e 105-112.
14 RS 916.121.10
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Sezione 3: Esportazione
Art. 7 Dazi d’esportazione
1 Per le merci che sono esportate nella Comunità economica europea per essere
quivi – o in uno Stato membro dell’AELS o in altri Stati con i quali sono stati con- clusi accordi di libero scambio – utilizzate, che fruiscono del trattamento preferen- ziale giusta l’articolo 7 dell’Accordo del 22 luglio 197215 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, si applicano le aliquote fissate nella colonna «Aliquota di dazio CE» dell’allegato 3 alla presente ordinanza. 2 Per le merci che sono esportate negli Stati membri dell’Associazione europea di li- bero scambio per essere quivi utilizzate, che fruiscono del trattamento preferenziale giusta l’articolo 8 della Convenzione del 4 gennaio 196016 istitutiva dell’Associa- zione europea di libero scambio, si applicano le aliquote fissate nella colonna «Ali- quota di dazio AELS» dell’allegato 3 alla presente ordinanza.
Art. 8 Misure protezionistiche all’esportazione D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale del- l’economia può sospendere le aliquote preferenziali di cui all’allegato 3 o subordi- nare l’esportazione delle merci a certe condizioni o oneri al fine di evitare che, rie- sportando le stesse in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea o all’Associazione di libero scambio o in Paesi con i quali non sono stati conclusi ac- cordi di libero scambio, siano elusi i dazi della tariffa d’esportazione svizzera appli- cabili per i Paesi in questione.
Sezione 4: Disposizioni concernenti l’origine
Art. 9 1 L’«aliquota di dazio CE» di cui all’allegato 1 è applicabile alle merci delle voci di tariffa 2309.1021 e 2309.1029, qualora la domanda di attribuzione di una quota del contingente doganale 32 sia corredata del rispettivo titolo d’esportazione CE AGREX, fornendo la prova che tutti i cereali, zucchero, melasse, latticini, prodotti del capitolo 3 della tariffa doganale utilizzati nella fabbricazione e tutta la carne so- no stati prodotti interamente nella CE, e che questa ha accordato sovvenzioni ridotte o non ha accordato sovvenzioni per l’esportazione delle merci in questione. 2 Le merci di altre voci di tariffa all’allegato 1 sono ammesse alle aliquote di dazio preferenziali, qualora adempiano le condizioni concernenti l’origine del Protocollo n. 317 relativo all’Accordo tra Confederazione Svizzera e Comunità economica eu- ropea oppure quelle contenute nell’allegato B alla Convenzione del 4 gennaio
196018 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.
15 RS 0.632.401 16 RS 0.632.31 17 RS 0.632.401.3 18 RS 0.632.31
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Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 10 Esecuzione L’esecuzione della presente ordinanza spetta all’Amministrazione federale delle do- gane. Sono salve le disposizioni derogatorie concernenti l’attribuzione delle quote dei contingenti doganali di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 5 nonché all’allegato 2.
Art. 11 Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate: a. l’ordinanza del 7 dicembre 199819 concernente la ripartizione del contin- gente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea; b. l’ordinanza del 20 dicembre 200020 concernente i tributi doganali per deter- minati prodotti nel traffico con la Comunità europea; c. l’ordinanza del 18 ottobre 198921 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e le CE (ordinanza sul libero scambio).
Art. 12 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.
2 Il DFE stabilisce in un secondo tempo l’entrata in vigore dei contingenti doganali
101 e 102.
3 Il DFE fissa i quantitativi dei contingenti pro rata temporis:
a. per i contingenti doganali 105-112, se la presente ordinanza entra in vigore durante il periodo di contingentamento b. per gli altri contingenti, se la presente ordinanza non entra in vigore il 1o gennaio.
8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
19 RU 1999 75 20 RU 2000 2989 21 RU 1989 2258
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Allegato 1 (art. 1)
Voce di tariffa22 Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
0101. 1011 esente
9091 10.–
9095 esente
0106. 1900 23 0204. 1010 10.– 2210 10.– 2310 10.– 3010 10.– 4110 10.– 4210 10.– 4310 10.– 0205. 0010 9.– 0208. 4000 24 0210. 1191 25 1991 26 2010 27 0301. 1000/
0307.9900 esente
0403. 1010 em28 em
1020 100.– 100.– 0406. 1010/9099 29 0501. 0000/
0503.0090 esente
0504. 0031 esente
0039/0090 esente
0505. 1010 esente
1090 30 esente
9019/
0508.0010 esente
0508. 0099/
0510.0000 esente
22 Per i testi concernenti le voci elencate nella colonna «Voce di tariffa» vedasi RS 632.10 allegato, rispettivamente la Tariffa generale svizzera (pubblicata su Internet sotto www.dogana.admin.ch) oppure la Tariffa doganale svizzera D 3 (ottenibile presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna).
23 ex 0106.1900: animali da pelliccia = esente.
24 ex 0208.4000: carne di balena = esente.
25 ex 0210.1191: prosciutti e loro pezzi, non disossati, nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente. 26 ex 0210.1991: prosciutti e loro pezzi, disossati, nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente. 27 ex 0210.2010: secche, nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente.
28 em = elemento mobile.
29 0406.1010/9099: nell’ambito di un contingente doganale annuo di 60 tonnellate = esente (attualmente senza provvedimenti di gestione).
30 nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente.
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Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
0602. 1000 esente esente
2011/2049 31 2051/2059 esente esente 2071/2072 29
2079 esente esente
2081/2082 29
2089 esente esente
3000/4099 esente 9011/9099 esente esente
0603. 1031 29 esente
1041 29 esente
1051/1059 29
1071 esente
1091/1099 esente
0604. 1010 esente
9111/9910 esente
0702. 0010 29 esente
0020 29 esente
0030 29 esente
0090 29 esente
0703. 1011 esente
1013 esente
1020 esente
1021 esente
1030 esente
1031 esente
1040 esente
1041 esente
1050 esente
1051 esente
1060 esente
1061 esente
1070 esente
1071 esente
1080 esente
2000 esente
0705. 1111 29 esente
1120 esente
1191 esente
2110 29
0707. 0010 esente
0020 esente
0030 esente
0709. 3010 29
5100 esente
5900 esente
6011 2.50 esente
9050 29
0710. 4000 em em
8090 32
31 nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente.
32 ex 0710.8090: funghi = esente.
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Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
0711. 2000 33 9000 34 32 0712. 9081/9089 35
0713. 2019 esente
0802. 2190 esente
2290 esente
5000 esente
9090 36 34
0805. 1000/2000 esente
5000 esente
0807. 1100/1900 esente esente
0809. 1011 37 1091 35 0810. 1010 35
5000 esente
0904. 1100 esente
1200 esente
2010 esente
2090 esente
0910. 2000 esente
1207. 5091/5099 esente
1209. 1090 esente
2100/2600 esente
2919 esente
2980/9100 esente
9999 esente
1212. 2090 esente
9919 esente
9998 esente
1301. 1000/
1302.1400 esente
1900 38 esente
2011/2090 esente 3100/3900 39 esente 1401. 1000/
1404.1000 esente
2010/2090 esente esente
9090 esente
1501. 0018/0019 40 0028/0029 38 1502. 0091/0099 41
1504. 1010 esente
1098/1099 esente
33 ex 0711.2000: nere = esente.
34 ex 0711.9000: granoturco dolce = fr. 3.–.
35 ex 0712.9081/9089: aglio non mescolato = esente.
36 ex 0802.9090: pinoli = esente.
37 nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente.
38 ex 1302.1900: oleoresina di vaniglia = esente.
39 ex 1302.3100/3900: merci di queste voci, modificate chimicamente = esente.
40 ex 1501.0018/0019, 0028/0029: merci per usi tecnici = esente.
41 ex 1502.0091/0099: merci per usi tecnici = esente.
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Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
2091/2099 esente 3091/3099 esente
1505. 0019 esente
0099 esente
1506. 0091/0099 42 1509. 1091 54.55 1099 77.75 9091 54.55 9099 77.75 1510. 0091/0099 43 1515. 9021 12.–
9028 esente
9029 esente
1516. 1010 44 1091/1099 45 2010 46 44 2091 44 44 2099 44 44 1518. 0081 5.–
0089 esente
0098 47 40.–
0099 45 esente
1520. 0000 esente
1521. 1010/
1522.0000 esente
1602. 2010 esente
1603. 0000 48 1604. 1100/
1605.9000 esente
1702. 5000 esente esente
9029 49 47
1704. 1010/1030 em em
9010/9031 em em
9032 esente
9041/9093 em em 1803. 1000/
1805.0000 esente
1806. 1010/1020 em em
2011/2019 em 2091/9029 em em
42 ex 1506.0091/0099: per usi tecnici = esente.
43 ex 1510.0091/0099: oli estratti da residui di olive mediante prodotti chimici, per usi tecnici = esente. 44 ex 1516.1010: fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini = fr. 35.–. 45 ex 1516.1091/1099: fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini = esente.
46 ex 1516.2010/2099: olio di ricino idrogenato («opal-wax») = esente.
47 ex 1518.0098/0099: linossina = esente.
48 ex 1603.0000: estratti di carne di balena, estratti e sughi di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici, sughi di pesci = esente.
49 ex 1702.9029: maltosio chimicamente puro = esente.
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Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
1901. 1011/1022 em em
2081/2082 50 em
2083 em em
2091/2092 48 em 2093/2099 em em 9021/9022 em em 9031/9037 em 9041/9047 em em 9081/9082 48 em
9089 em em
9091/9092 48 em 9093/9096 em em
9099 esente esente
1902. 1100/4090 em em
1903. 0000 1.80 1.80
1904. 1010 em em
1090 18.– esente
2000 em em
3000 110.– 110.–
9020 esente esente
9090 em51 em49
1905. 1010/4029 em em
9025/9039 em em
9040 esente esente
1905. 9091/9095 em em
2001. 9020 em em
2002. 1010 2.50 1020 4.50
9010 esente 52
9021 esente esente
9029 esente
2004. 9013 em em
9018 53
9043 em em
9049 54
2005. 2011/2012 em em
6010/6090 esente 7010/7090 esente
8000 esente esente
50 ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: prodotti di queste voci in recipienti non eccedenti 2 kg = em. 51 ex 1904.9090: cereali, frantumati e preparati, per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili = fr. 4.80. 52 ex 2002.9010: polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, il cui tenore in estratto secco è di 25% in peso o più, composti di pomodori e acqua, anche con aggiunta di sale o di altre sostanze di conservazione o di condimento; polpe, puré o concentrati di pomodori, in recipienti non ermeticamente chiusi = esente.
53 ex 2004.9018: carciofi = fr. 17.50.
54 ex 2004.9049: carciofi = fr. 24.50.
Ordinanza sul libero scambio RU 2002
Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
9011 55 9040 56
2008. 1110 em em
3090 esente
5010 10.– 5090 15.– 7010/7090 esente
9100 esente
9998 em em
2009. 3119 57 3919 55 3120 58 3920 56 2101. 1100/1210 170.–
1290 em em
2010 esente
2090 em em
3000 59 60
2102. 1099 esente
2019 4.– esente
3000 esente
2103. 1000 esente esente
2000 esente esente
3011 esente
3018 esente
3019 esente
9000 esente esente
2104. 1000 esente esente
2000 61 2105. 0000 62 63
2106. 1011 em em
1019 esente esente
9010 esente
9021/9023 em em
9024 esente esente
9029 esente
9030 20.00 esente
9040 em esente
9081/9096 em em
9099 esente esente
55 ex 2005.9011: capperi e carciofi = fr. 17.50.
56 ex 2005.9040: capperi e carciofi = fr. 24.50.
57 ex 2009.3119/3919: concentrati = fr. 6.–.
58 ex 2009.3120/3920: concentrati = fr. 14.–.
59 ex 2101.3000: prodotti di questa voce, esclusa la cicoria torrefatta, i suoi estratti, essenze e concentrati: interi o spezzettati = fr. 1.60, altri = fr. 29.–. 60 ex 2101.3000: cicoria torrefatta, suoi estratti, essenze e concentrati = esente, altri: interi o spezzettati = esente, altri = fr. 29.–. 61 ex 2104.2000: prodotti di questa voce tranne quelli contenenti carne o frattaglie = esente.
62 2105.0000: contenenti cacao = fr. 47.50.
63 2105.0000: contenenti cacao = fr. 47.50, altri, senza materie grasse = fr. 10.–.
Ordinanza sul libero scambio RU 2002
Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
2201. 1000/9000 esente
2202. 1000 64 esente
9031 65 9032 66
9090 62 esente
2203. 0010 6.– esente
0020 3.50 esente
0031 6.– esente
0039 8.– esente
2204. 2121 67 2150 68 2921/2922 65 2950 69
2205. 1010/9020 esente esente
2207. 1000/2000 esente
2208. 2011 esente
2021 esente
4010 esente
4020 esente
5019 esente
5029 esente
7000 70 esente
9021/9022 esente
9099 71 esente
2301. 1090 esente
2010 esente
2090 esente
2307. 0000 esente
64 2202.1000, 9090: nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente; altri = fr. 2.–. 65 ex 2202.9031: succo di pesche, di mirtilli, di more e di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60% o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35% o meno = fr. 4.–. 66 ex 2202.9032: succo di pesche, di mirtilli, di more e di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60% o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35% o meno = fr. 7.–. 67 ex 2204.2121, 2921/2922: Retsina (vino bianco greco), secondo la descrizione e nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente.
68 ex 2204.2150:
– Vino di Porto, secondo la descrizione e nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente – altri vini dolci, specialità e mistelle = fr. 8.50 (riguarda solo i prodotti ai sensi dell’Allegato 7 dell’accordo). 69 ex 2204.2950: = fr. 8.50 (riguarda solo i prodotti ai sensi dell’Allegato 7 dell’accordo).
70 ex 2208.7000: zuccherati o contenenti uova = fr. 45.–.
71 ex 2208.9099: liquori ed altre bevande spiritose zuccherate, e contenenti uova = fr. 45.–.
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Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
2309. 1010 esente
1021/1029 72 esente
9049 esente
2402. 1000/2010 70 esente
2020 esente
9000 esente
2403. 1000 70 esente
9100/9930 esente 2501. 0010/
2905.4200 esente esente
4300/4400 em em
4500 esente
4910/5990 esente esente 2906. 1110/
3301.9010 esente esente
9090 73 esente
3302. 1000 74 esente
9000 esente esente
3303. 0000/
3407.0000 esente esente
3501. 9010/9090 75 3502. 1110 80.– 1190 80.– 1910 80.– 1990 80.–
2000 esente
9000 esente esente
3503. 0000/
3504.0000 esente esente
3505. 1010 76 76
1090 esente esente
2010 1.20 1.20
2090 esente esente
3506. 1000/9190 esente esente
9910 6.– 6.–
9990 esente esente
3507. 1010/
3808.9000 esente esente
3809. 1010 4.50 4.50 1090/
3822.0000 esente esente
3823. 1110 5.–
1190 esente
1210 –.50
1290 esente
72 nell’ambito di una quantità annua giusta l’Allegato 2 = esente.
73 ex 3301.9090: diversi dalle oleoresine di estrazione della liquirizia e del luppolo = esente. 74 ex 3302.1000: altre preparazioni, diverse da quelle utilizzate nell’industria delle bevande aventi tutte le sostanze aromatiche caratteristiche di una bevanda e un tenore alcolico eccedente 0,5% vol. = esente.
75 ex 3501.9010/9090: colle di caseina = esente.
76 ex 3505.1010: amidi esterificati o eterificati = fr. 6.–, altri fr. 1.20.
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Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi Per gli Stati CE Per gli Stati AELS applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
1300 esente esente
1910 –.50 1990/7000 esente 3824. 1010 1.50 1.50 1090/9030 esente esente 9091 2.– 2.–
9098 esente esente
3825. 1000/6900 esente esente
9090 esente esente
3901. 1000/
4421.9000 esente esente
4501. 1000/9090 esente
4502. 0000/
5212.2500 esente esente
5301. 1000/3000 esente
5302. 1000/9000 esente
5303. 1000/
9706.0000 esente esente
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Allegato 2 (art. 2)
Numero del con- Designazione della merce Voce Contingente doganale Autorità com- tingente doganale di tariffa tonnellate nette petente
101 Prosciutti e loro pezzi, non di- ex 1000 UFAG
sossati, di animali della specie 0210.1191 suina, escluso il cinghiale, sa- lati o in salamoia, secchi o af- fumicati Prosciutti e loro pezzi, disos- ex sati, di animali della specie 0210.1991 suina, escluso il cinghiale, sa- lati o in salamoia, secchi o af- fumicati
102 Carni di animali della specie 0210.2010 200 UFAG
bovina, secche
201 Formaggi e latticini, importati 0406.1010/ 60 AFD
nei limiti del contingente do- 0406.9099 ganale AELS esente da dazio
103 Piume e penne delle specie 0505.1090 13.2 AFD
utilizzate per l’imbottitura; calugine, non gregge, lavate Pezzi
104 Portinnesto di frutta a granella 60 000 UFAG
(ottenuto con semi o da molti- plicazione vegetativa): – innestato, con radici nude 0602.2011 – innestato, con piote 0602.2019 – non innestato, con radici 0602.2021 nude – non innestato, con piote 0602.2029 Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuto con semi o da molti- plicazione vegetativa): – innestato, con radici nude 0602.2031 – innestato, con piote 0602.2039 – non innestato, con radici 0602.2041 nude – non innestato, con piote 0602.2049 Alberi, arbusti, arboscelli e ce- spugli da frutta commestibile con radici nude: – di frutta a granella 0602.2071 – di frutta a nocciolo 0602.2072 Alberi, arbusti, arboscelli e ce- spugli da frutta commestibile con piote: – di frutta a granella 0602.2081 – di frutta a nocciolo 0602.2082
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Numero del con- Designazione della merce Voce Contingente doganale Autorità com- tingente doganale di tariffa tonnellate nette petente
105 Garofani, recisi, per mazzi o 0603.1031 1000 UFAG
per ornamento, freschi, dal 1o maggio al 25 ottobre Rose, recise, per mazzi o per 0603.1041 ornamento, fresche, dal 1o maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1o maggio al 25 ottobre – legnosi 0603.1051 – altri 0603.1059
106 Pomodori, freschi o refrigerati 10 000 AFD
– pomodori ciliegia (cherry): dal 21 ottobre al 30 aprile 0702.0010 – pomodori peretti (di forma allungata) dal 21 ottobre al 30 aprile 0702.0020 – altri pomodori con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): dal 21 ottobre al 30 aprile 0702.0030 – altri dal 21 ottobre al 30 aprile 0702.0090
107 – Lattuga iceberg, senza 2000 AFD
corona: dal 1° gennaio a fine feb- 0705.1111 braio
108 – Witloof, fresca o refrigerata: 2000 AFD
dal 21 maggio al 30 set- 0705.2110 tembre
109 – Melanzane, fresche o refri- 1000 AFD
gerate: dal 16 ottobre al 31maggio 0709.3010
110 – Zucchine (incluse le zuc- 2000 AFD
chine con fiore), fresche o refrigerate: dal 31 ottobre al 19 aprile 0709.9050
111 Albicocche, fresche: 2000 AFD
– in imballaggio aperto: dal 1° settembre al 30 giu- 0809.1011 gno – in altro imballaggio: dal 1° settembre al 30 giu- 0809.1091 gno
112 – Fragole, fresche: 10 000 AFD
dal 1° settembre al 14 mag- 0810.1010 gio
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Numero del con- Designazione della merce Voce Contingente doganale Autorità com- tingente doganale di tariffa tonnellate nette petente
1000 litri
113 Acque comprese le acque mi- 2202.1000 38 500 AFD
nerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate
114 Altre bevande non alcoliche 2202.9090 14 300 AFD
115 Porto (secondo designazio- 2204.2150 100 AFD
ne77), in recipienti di capacità non eccedente 2 l
116 Retsina 50 UFAG
(secondo designazione78), in recipienti di capacità – non eccedente 2 l ex 2204.2121 – eccedente 2 l, a seconda se – – eccedente 13% vol ex 2204.2921 – – non eccedente 13% vol ex 2204.2922 tonnellate lorde
32 Alimenti per cani o gatti con- 2309.1021 6000 AFD
dizionati per la vendita al mi- /1029 nuto, in recipienti ermetica- mente chiusi tonnellate nette
117 Sigarette contenenti tabacco, 2402.2020 266.2 AFD
di peso unitario non eccedente 1,35 g
118 Tabacco da fumo, anche con- 2403.1000 108.9 AFD
tenente succedanei del tabacco in qualsiasi porzione
77 Designazione: Per «Porto» s’intende un vino di qualità proveniente dalla zona geografica di produzione di Porto in Spagna secondo l’ordinanza (CEE) n. 823/87. 78 Designazione: Per Retsina si intende un vino da tavola secondo le prescrizioni di norma comuni (art. 17 e allegato I dell’ordinanza (CEE) n. 822/87).
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Allegato 3 (art. 7)
Voce della tariffa Aliquota di dazio Voce della tariffa Aliquota di dazio d’esportazione* d’esportazione
CE AELS CE AELS
fr. per 100 fr. per 100 fr. per 100 fr. per 100 kg lordi kg lordi kg lordi kg lordi
2 esente esente 37 esente esente
3 esente esente 38 esente esente
5 esente esente 41 esente esente
6 esente esente 42 esente esente
7 esente esente 43 esente esente
8 esente esente 44 esente esente
35 esente esente 45 esente esente
36 esente esente 46 esente esente
* RS 632.10 Allegato
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