AS 2002 1186
Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica
Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA)
Modifica del 30 gennaio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 19941 sull’infrastruttura aeronautica è modificata co- me segue:
Art. 23 frase introduttiva e lett. e Il regolamento d’esercizio disciplina l’esercizio dell’aerodromo in tutti i suoi aspetti. Contiene segnatamente prescrizioni su: e. i servizi di assistenza a terra.
Sezione 7: Servizi di assistenza a terra
Art. 29a Disposizioni applicabili Per l’organizzazione e l’esercizio dei servizi di assistenza a terra sono validi la Di- rettiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 19962 relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e le relative modifiche stabilite dal comitato misto secondo l’articolo 23 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo.
Art. 29b Regolamentazione dell’accesso al mercato 1 L’esercente dell’aeroporto disciplina nel regolamento d’esercizio l’accesso al mer- cato dei servizi di assistenza a terra secondo la Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 e l’allegato della presente ordinanza concernente i servizi summen- zionati. 2 Esso comunica all’Ufficio i nomi dei prestatori di servizio e degli utenti che effet- tuano l’autoassistenza, precisando quali categorie di assistenza praticano. Devono inoltre essere comunicate eventuali modifiche dei rapporti.
1 RS 748.131.1 2 JO L 272 del 25 ottobre 1996, p. 36; la Direttiva può essere richiesta presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna. 3 RS 0.748.127.192.68; RU 2002 ... (FF 1999 5895)
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Infrastruttura aeronautica RU 2002
3 Il Dipartimento può sottoporre l’attività di un prestatore di servizio o di un utente che pratica l’autoassistenza all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 della Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996.
II Alla presente ordinanza è accluso un nuovo allegato.
III La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
30 gennaio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 29b)
Servizi di assistenza a terra Nel presente allegato i rimandi a determinati articoli sono riferiti alla Direttiva 96/67/CE 1. L’ente di gestione secondo l’articolo 2 lettera c è l’esercente dell’aeroporto.
2. L’esercente dell’aeroporto deve proporre un verificatore indipendente ai
sensi dell’articolo 4 capoverso 2 all’Ufficio; l’Ufficio decide se il mandato può essergli affidato.
3. Ogni esercente sottoposto alla Direttiva in questione provvede affinché sia
istituito un comitato degli utenti ai sensi dell’articolo 5.
4. L’esercente dell’aeroporto può prevedere nel regolamento d’esercizio una
limitazione del numero dei prestatori di servizio conformemente all’arti- colo 6 capoverso 2.
5. L’esercente dell’aeroporto può prevedere nel regolamento d’esercizio una
limitazione del numero di utenti autorizzati a praticare l’autoassistenza se- condo l’articolo 7 capoverso 2. 6. Se l’esercente dell’aeroporto decide di affidare la gestione e l’esercizio delle infrastrutture centralizzate a una sola unità conformemente all’articolo 8, deve designare le infrastrutture stesse nel regolamento d’esercizio e discipli- narne la gestione.
7. L’esercente dell’aeroporto può prevedere nel regolamento d’esercizio dero-
ghe ai sensi dell’articolo 9. La relativa notifica alla Commissione europea e la pubblicazione in Svizzera ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 spetta all’Ufficio. 8. Se viene limitato il numero di prestatori di servizio, nel regolamento d’eser- cizio deve essere prevista una procedura di selezione secondo l’articolo 11.
9. Su proposta dell’esercente dell’aeroporto, l’Ufficio può vietare ad un pre-
statore di servizio o ad un utente di fornire la prestazione o effettuare l’auto- assistenza in virtù dell’articolo 15 o imporre determinati obblighi di servi- zio. 10. L’accesso agli impianti aeroportuali ai sensi dell’articolo 16 deve essere ga- rantito dall’esercente dell’aeroporto.
11. Secondo l’articolo 7 capoversi 2, 11 e 16 le decisioni dell’esercente
dell’aeroporto possono essere inoltrate all’Ufficio ai sensi dell’articolo 21, il quale emana una decisione.
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