AS 2002 1189
Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche
Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche
del 17 ottobre 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 23 della legge federale del 19 dicembre 18771 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera (legge), ordina:
Art. 1 Titoli federali di perfezionamento 1 I seguenti titoli federali di perfezionamento sono rilasciati conformemente alle pre- scrizioni relative all’accreditamento dei programmi di perfezionamento: a. medici specialisti in un settore di cui all’allegato 1; b. medici generici di cui all’allegato 1; c. dentisti specialisti in un settore di cui all’allegato 2. 2 Per quanto attiene al riconoscimento della Confederazione, i titoli federali di per- fezionamento sono firmati dal direttore dell’Ufficio federale della sanità pubblica (art. 7 cpv. 4 della legge).
Art. 2 Durata del perfezionamento La durata del perfezionamento per ogni titolo di perfezionamento è disciplinata dagli allegati 1 e 2.
Art. 3 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell’UE Sono riconosciuti i diplomi e i titoli di perfezionamento rilasciati in Stati membri dell’UE per le seguenti professioni:
RS 811.113 1 RS 811.11
2000-1312 1189
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a. professione di medico conformemente alla direttiva 93/16/CEE del Consi- glio del 5 aprile 19932 nella versione modificata; b. professione di dentista conformemente alla direttiva 78/686/CEE del Consi- glio del 25 luglio 19783 nella versione modificata; c. professione di farmacista conformemente alla direttiva 85/433/CEE del Con- siglio del 16 settembre 19854 nella versione modificata;
2 Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circola- zione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, GU L 165 del 7.7.93, pag. 1, modificata da: – Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 1° gennaio 1995 per l’adeguamento dei documenti concernenti l’adesione di nuovi Stati membri all’Unione Europea (GU L 179 dell’8.7.1997, pag.12). – Direttiva 98/21/CE della Commissione dell’8 aprile 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.98, pag. 15). – Direttiva 98/63/CE della Commissione del 3 settembre 1998 che modifica la diretti- va 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.98, pag. 24). Il testo dell’atto normativo può essere richiesto, contro pagamen- to, all’UCFSM, 3000 Berna, oppure può essere consultato presso l’UFSP. 3 Direttiva 78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 concernente il reciproco ricono- scimento dei diplomi, dei certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure desti- nate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e del diritto di libera pre- stazione dei servizi, GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1, modificata da: – atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91), – atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160) – Direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19), – Direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73), – Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione Europea (GU L 179 dell’8.7.1997, pag. 12). Il testo di questi atti normativi può essere richiesto, dietro pagamento, all’UFCSM, 3000 Berna, oppure può essere consultato presso l’UFSP. 4 Direttiva 85/432/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività
nel settore farmaceutico e direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico GU L 253 del 24.9.1985, pag. 75 e segg, mo- dificato da: – Direttiva 85/584/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 42), – Direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73), – Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 1° gennaio 1995 per l’adeguamento dei documenti concernenti l’adesione di nuovi Stati membri all’Unione Europea (GU L 179 dell’8.7.1997, pag. 12). Il testo di questi atti norma- tivi può essere richiesto, dietro pagamento, all’UFCSM, 3000 Berna, oppure può es- sere consultato presso l’UFSP.
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d. professione di veterinario conformemente alla direttiva 78/1026/CEE nella versione modificata5.
Art. 4 Certificati 1 Per il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri di cui all’arti- colo 3, l’autorità può, in caso di dubbio, chiedere ai competenti servizi esteri di cer- tificare che i diplomi o i titoli di perfezionamento emessi siano autentici e che corri- spondano a quelli elencati nelle direttive 93/16/CEE, 78/686/CEE, 85/433/CEE e 78/1026/CEE. 2 I prestatori di servizi che esercitano in Svizzera una professione medica durante 90 giorni massimi per anno civile senza essere in possesso di un diploma o titolo di perfezionamento federale devono esibire i seguenti documenti: a. un diploma riconosciuto dal Comitato direttore; b. un titolo di perfezionamento riconosciuto dal Comitato di perfezionamento; c. un certificato della competente autorità dello Stato di domicilio da cui risulta che essi svolgono legalmente l’attività in questione nello Stato di domicilio.
Art. 5 Uso di diplomi e titoli di perfezionamento per designare la professione 1 Per le professioni di medico, dentista, farmacista o veterinario il titolo professio- nale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplo- mi esteri riconosciuti conformemente alle pertinenti direttive della CE. I diplomi esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha emessi, con menzione del Paese d’origine. 2 I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate all’allegato 1 per la professione di medico e all’allega- to 2 per la professione di dentista. Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti
5 Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978 concernente il reciproco ri- conoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazio- ne dei servizi , GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1 modificata da: – atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 92), – atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160), – Direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19), – Direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73), – Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 1° gennaio 1995 per l’adeguamento dei documenti concernenti l’adesione di nuovi Stati membri dell’Unione Europea (GU L 179 dell’8.7.1997, pag. 12). Il testo di questi atti nor- mativi può essere richiesto, dietro pagamento, all’UFCSM, 3000 Berna, oppure può essere consultato presso l’UFSP.
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possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha emessi, con menzione del Paese d’origine. 3 I diplomi e i titoli di perfezionamento non riconosciuti conformemente alle diretti- ve 93/16/CEE, 78/686/CEE, 85/433/CEE e 78/1026/CEE non possono essere usati per la designazione della professione. I Cantoni adottano i provvedimenti necessari.
Art. 6 Obiettivi del perfezionamento 1 L’obiettivo del perfezionamento è l’acquisizione ordinata delle conoscenze, espe- rienze e abilità pratiche necessarie all’esercizio di determinate attività mediche e dentistiche dopo la conclusione del pertinente studio.
2 Gli obiettivi del perfezionamento sono in particolare i seguenti:
a. approfondire e estendere le conoscenze e le abilità pratiche acquisite durante lo studio; b. fare acquisire esperienza e sicurezza nella diagnostica e nella terapia, so- prattutto nel settore scelto, nonché garantire la qualità necessaria a tal fine; c. approfondire le questioni legate al rispetto e al comportamento etico nei confronti della vita umana, nonché di ogni paziente e del suo ambiente cir- costante; d. fare acquisire autonomia negli interventi di emergenza; e. approfondire le conoscenze relative alle misure per tutelare e promuovere la salute, nonché per prevenire e evitare disturbi della salute; f. approfondire le conoscenze del sistema sanitario, in particolare per quanto concerne l’impiego economico dei mezzi; g. introdurre alle norme che reggono la cooperazione con colleghi in Svizzera o all’estero e con membri di altre categorie professionali in ambito medico nonché con le competenti autorità sanitarie; h. sensibilizzare e agevolare l’accesso alla formazione permanente durante tutta la durata dell’attività professionale in ambito medico.
Art. 7 Periodi di perfezionamento computabili 1 I periodi di perfezionamento riconosciuti per più specializzazioni possono essere computati contemporaneamente per i rispettivi titoli. In casi particolari, il program- ma di perfezionamento può escludere il computo doppio. 2 Sempreché l’equivalenza dei centri di perfezionamento sia comprovata, i periodi di perfezionamento svolti all’estero possono essere computati nella misura del 50 per cento al massimo rispetto al perfezionamento specifico necessario per un titolo fede- rale di perfezionamento. Al fine di essere computati integralmente o parzialmente per un titolo federale di perfezionamento, i periodi di perfezionamento devono in ogni caso essere attestati dalla competente autorità del Paese in questione.
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Art. 8 Emolumenti
1 Le autorità prelevano emolumenti per:
a. il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri: fr. 100.– b. il computo di periodi di perfezionamento svolti all’estero: fr. 250.–.
2 Qualora siano necessarie ricerche onerose, l’emolumento può essere aumentato
sino a 500 franchi.
Art. 9 Titoli di perfezionamento riconosciuti a livello federale Sono considerati titoli di perfezionamento riconosciuti a livello federale i titoli di medico specialista o di dentista specialista rilasciati dalla Federazione svizzera dei medici (FMH) e dalla Società svizzera di odontologia (SSO) prima del 1° giugno
2002 e che corrispondono a un titolo federale conformemente agli allegati 1 e 2.
Art. 10 Registri 1 I registri servono a aggiornare la statistica svizzera dei medici e a dare informazio- ni sui diplomi e sui titoli di perfezionamento federali ed esteri riconosciuti che sono stati rilasciati per le professioni mediche. 2 Il Comitato direttore (art. 3 della legge) tiene un registro dei detentori di diplomi federali e di diplomi esteri riconosciuti per le professioni di medico, dentista, farma- cista e veterinario. Il registro contiene i seguenti dati: a. nome e cognome; b. sesso; c. data di nascita; d. cittadinanza; e. diplomi federali, con luogo e data del rilascio; f. diplomi riconosciuti, con luogo e data del rilascio, nonché data del ricono- scimento. 3 Gli organismi incaricati del perfezionamento tengono un registro dei detentori di titoli di perfezionamento federali o esteri riconosciuti. Oltre ai dati di cui al capover- so 2, il registro deve riportare: a. indirizzo; b. numero telefonico; c. titolo federale di perfezionamento, con luogo e data del rilascio: d. titolo di perfezionamento riconosciuto, con luogo e data del rilascio, nonché data del riconoscimento. 4 A tal fine il Comitato di perfezionamento consegna all’organismo responsabile i dati di cui al capoverso 3 relativi ai detentori di titoli di perfezionamento esteri rico- nosciuti.
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5 Al fine di garantire l’esattezza dei dati registrati conformemente al capoverso 3, gli organismi incaricati del perfezionamento possono eseguire ogni anno un rileva- mento per aggiornare i registri. 6 I dati del registro di cui al capoverso 3 sono eliminati in caso di abbandono defini- tivo della professione su domanda del titolare o con il raggiungimento dell’80o anno d’età; in seguito possono essere utilizzati – in forma anonimizzata – a fini statistici.
7 I seguenti dati del registro sono accessibili al pubblico:
a. nome e cognome; b. diploma federale di medico, con data del rilascio; c. diploma estero riconosciuto, con luogo e data del rilascio, nonché data del riconoscimento in Svizzera; d. titolo federale di perfezionamento, con data del rilascio; e. titolo di perfezionamento estero riconosciuto, con luogo e data del rilascio, nonché data del riconoscimento in Svizzera. 8 Gli organismi incaricati del perfezionamento possono pubblicare in Internet i dati di cui al capoverso 7.
Art. 11 Rilascio di titoli federali di perfezionamento secondo il diritto transitorio
1 Chi ha esercitato autonomamente in Svizzera la professione di medico prima del
1° giugno 2002 e, sino a tale data, non ha ancora conseguito un titolo di perfezio- namento conformemente all’articolo 9 può chiedere il rilascio di un titolo federale. 2 A tutti gli aventi diritto cui non viene conferito un titolo conformemente ai capo- versi 4-6, viene rilasciato il titolo di «medico generico». 3 Per il perfezionamento richiesto ai fini di un titolo di cui al capoverso 1 lettera a sono computabili: a. sino a un anno di un’attività autonoma; b. le operazioni, gli esami ecc. eseguiti autonomamente, in ragione di un terzo al massimo. Per il rilascio del titolo devono essere adempite le altre condizioni di perfeziona- mento previste dal programma applicabile. 4 Chi ha svolto almeno due anni di perfezionamento computabili per il titolo di me- dico specialista in medicina generale e, per ogni anno di perfezionamento mancante, ha esercitato per due anni autonomamente e prevalentemente nell’ambito delle cure di base ottiene il titolo di medico specialista in «medicina generale» senza che sia adempiuta alcuna condizione supplementare. 5 Chi ha svolto almeno tre anni di perfezionamento computabili per il titolo di medi- co specialista in psichiatria e psicoterapia, rispettivamente in psichiatria e psicotera- pia infantile e dell’adolescenza e, per ogni anno di perfezionamento mancante, ha esercitato per due anni autonomamente e prevalentemente nei settori in questione
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ottiene, qualora possa inoltre comprovare 150 ore di supervisione e un’esperienza propria di psicoterapia, il relativo titolo di medico specialista senza che sia adem- piuta alcuna condizione supplementare. 6 Chi non adempie le condizioni di cui ai capoversi 3-5, ma ha esercitato per almeno cinque anni autonomamente e prevalentemente nel settore interessato, può acquisire il titolo federale di medico specialista superando i relativi esami. 7 Le condizioni per il rilascio di un titolo di perfezionamento conformemente ai ca- poversi 2-6 devono essere adempiute entro il 31 dicembre 2007. Dal 2002 devono inoltre essere comprovate 80 ore annue di aggiornamento conformemente a quanto disposto dall’organismo incaricato del perfezionamento.
Art 12 Forza di cosa giudicata delle decisioni emanate secondo il diritto anteriore Le decisioni degli organismi incaricati del perfezionamento emanate secondo il di- ritto anteriore non più impugnabili con i mezzi di ricorso ordinari rimangono valide.
Art. 13 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 25 novembre 19966 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne solo il testo francese.
Art. 1 cpv. 1 lett. a
1 Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:
a. i medici del lavoro che possiedono un diploma federale o un diploma estero riconosciuto di medico specialista nel settore della medicina del lavoro conformemente all’ordinanza del 17 ottobre 20017 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche.
Art. 2 cpv. 2 e 4 2 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono aver frequentato corsi di perfezio- namento riconosciuti (art. 9).
4 Concerne solo il testo francese.
Art. 3 Abrogato
6 RS 822.116 7 RS 811.113; RU 2001 1189
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Titolo prima dell’art. 8 Sezione 4: Riconoscimento di corsi di perfezionamento professionale
Art. 8 Abrogato
Art. 9 cpv. 3 3 L’Ufficio federale riconosce, d’intesa con il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), i corsi di perfezionamento professionale dopo aver sentito gli altri uffici fe- derali interessati, la commissione di coordinamento conformemente all’articolo 85 della legge del 20 marzo 19818 sull’assicurazione contro gli infortuni e le associa- zioni di categoria degli specialisti della sicurezza sul lavoro.
Art. 10 Elenco dei corsi di perfezionamento professionale riconosciuti L’Ufficio federale tiene un elenco pubblico dei corsi di perfezionamento professio- nale riconosciuti.
Art. 11 Rimedi giuridici Le decisioni adottate dall’Ufficio federale secondo l’articolo 9 possono essere im- pugnate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa e alla legge federale del 16 dicembre 194310 sull’organizzazione giudiziaria.
Allegato 1 Abrogato
Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.
17 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 RS 832.20 9 RS 172.021 10 RS 173.110
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Allegato 1
1. Specializzazioni secondo gli articoli 5 e 7 della direttiva
93/16/CEE e relativa durata anestesiologia 6 anni chirurgia 6 anni ginecologia e ostetricia 5 anni medicina interna 5 anni pediatria 5 anni neurochirurgia 6 anni neurologia 6 anni oftamologia 5 anni chirurgia ortopedica 6 anni otorinolaringoiatria 5 anni patologia 6 anni pneumologia 6 anni psichiatria e psicoterapia 6 anni urologia 6 anni allergologia e immunologia clinica 6 anni medicina del lavoro 5 anni dermatologia e venereologia 5 anni endocrinologia-diabetologia 6 anni gastroenterologia 6 anni ematologia 6 anni chirurgia del cuore e dei vasi toracici 6 anni cardiologia 6 anni chirurgia mascello-facciale 6 anni psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza 6 anni chirurgia pediatrica 6 anni farmacologia clinica e tossicologia 6 anni radiologia 6 anni medicina nucleare 5 anni radio-oncologia/radioterapia 6 anni nefrologia 6 anni
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medicina fisica e riabilitazione 5 anni chirurgia plastica e ricostruttiva 6 anni prevenzione e salute pubblica 5 anni reumatologia 6 anni medicina tropicale 5 anni
2. Altre specializzazioni e relativa durata
medicina generale 5 anni angiologia 6 anni malattie infettive 6 anni medicina intensiva 6 anni genetica medica 5 anni oncologia medica 6 anni medicina farmacologica 5 anni medicina legale 5 anni
3. Titoli di formazione e relativa durata conformemente agli articoli 30
e seguenti della direttiva 93/16/CEE («esigenze specifiche nella medicina generale») medico generico 2 anni
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Allegato 2
1. Specializzazione e durata secondo l’articolo 5 della direttiva
78/686/CEE ortodonzia 4 anni chirurgia orale 3 anni
2. Ulteriori specializzazioni e relativa durata
parodontologia 3 anni medicina dentaria ricostruttiva 3 anni
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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