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AS 2002 127

Ordinanza sulle prestazioni fornite dal DDPS e la riscossione di emolumenti

Ordinanza sulle prestazioni fornite dal DDPS e la riscossione di emolumenti (Ordinanza sugli emolumenti del DDPS)

Modifica del 7 dicembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sugli emolumenti del DDPS del 21 dicembre 19901 è modificata come segue:

Art. 9 Decisione sugli emolumenti 1 Gli uffici federali e i servizi emettono una fattura immediatamente dopo aver for- nito le prestazioni. 2 In caso di disaccordo sulla fattura, l’ufficio federale o il servizio emana una deci- sione sugli emolumenti. 3 Contro detta decisione è ammesso il ricorso al DDPS entro 30 giorni. Sono appli- cabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

Art. 10 Scadenza; termine di pagamento

1 Gli emolumenti sono esigibili:

a. dalla data della fatturazione; b. con il passaggio in giudicato della decisione sugli emolumenti o della deci- sione su ricorso. 2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla scadenza. In casi particolari, gli uffici federali e i servizi possono prorogare il termine di pagamento.

II La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2002.

7 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 510.46

2001-2386 127