AS 2002 1347
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)
Modifica del 24 aprile 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 68 cpv. 2
2 Esso va inviato all’autorità cantonale.
Art. 75 cpv. 1 periodo introduttivo 1 Il Segretariato di Stato dell’economia (Ufficio federale) è il servizio della Confede- razione preposto alla protezione dei lavoratori. Esso esplica in particolare i seguenti compiti: ...
Art. 76 Competenze regionali degli Ispettorati federali del lavoro Il Dipartimento federale dell’economia definisce le competenze regionali degli Ispettorati federali del lavoro conformemente all’articolo 42 capoverso 4 della legge.
Art. 80 cpv. 4 4 L’autorità cantonale trasmette all’Ufficio federale una copia dei permessi concer- nenti la durata del lavoro da essa rilasciati e lo informa delle decisioni e dei provve- dimenti presi conformemente agli articoli 51 capoversi 2 e 3, 52 e 53 della legge.
1 RS 822.111
2002-0748 1347
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II Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza 4 del 18 agosto 19932 concernente la legge sul lavoro
Art. 27 cpv. 3 3 Prima di concedere deroghe, l’autorità cantonale consulta l’Ufficio federale. Se necessario, quest’ultimo sente il parere dell’INSAI.
Art. 32 cpv. 1 1 L’autorità cantonale accerta ogni azienda o parte di azienda che soddisfa le condi- zioni di un’azienda industriale e ne propone all’Ufficio federale, per scritto e con motivazione, l’assoggettamento alle prescrizioni speciali sulle aziende industriali.
Art. 33 cpv. 1 Abrogato
Art. 35 cpv. 2 2 Una copia della decisione d’assoggettamento è trasmessa all’autorità cantonale e all’INSAI.
Art. 36 Notificazione di modifiche 1 L’autorità cantonale comunica all’Ufficio federale ogni fatto a sua conoscenza, che possa comportare una modifica della decisione di assoggettamento. 2 L’Ufficio federale notifica la modifica della decisione di assoggettamento al datore di lavoro e la comunica all’autorità cantonale e all’INSAI.
Art. 37 cpv. 3 3 Per gli impianti e gli edifici della Confederazione non approvati nella procedura federale coordinata la domanda di approvazione dei piani è presentata all’Ufficio federale.
Art. 41 cpv. 1, 2 frase introduttiva e 3 1 L’Ufficio federale è l’autorità specializzata ai sensi della procedura federale coor- dinata secondo gli articoli 62a-62c della legge del 21 marzo 19973 sull’organizza-
2 RS 822.114 3 RS 172.010
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zione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) per valutare se è necessaria un’approvazione dei piani secondo gli articoli 7 o 8 della legge. 2 L’autorità direttiva consulta l’Ufficio federale in ogni procedura ordinaria di ap- provazione dei piani secondo l’articolo 62a LOGA; inoltre, lo invita a collaborare se: ... 3 Quale autorità specializzata, l’Ufficio federale esprime, all’indirizzo dell’autorità direttiva, un parere in merito alla domanda di approvazione dei piani ed è consultato per le discussioni relative ai piani, sempreché si tratti di questioni legate alla prote- zione dei lavoratori.
Art. 44 cpv. 2 frase introduttiva e 3
2 L’autorità direttiva consulta in ogni caso l’Ufficio federale: ...
3 Se il collaudo rivela lacune, l’autorità direttiva applica l’articolo 43 capoverso 2. Essa consulta l’Ufficio federale per stabilire le condizioni necessarie nel permesso d’esercizio per proteggere la vita e la salute dei lavoratori.
2. Ordinanza del 19 dicembre 19834 sulla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali
Art. 48 cpv. 2 2 Gli organi federali d’esecuzione della legge sul lavoro provvedono affinché gli or- gani cantonali applichino uniformemente le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e tale attività sia coordinata con l’esecuzione delle disposizioni della legge sul lavoro riguardanti l’igiene e l’approvazione dei piani. Se un organo cantonale disattende le prescrizioni, il Seco lo rende attento della situazione giuridica e lo in- vita all’osservanza. Il Seco può, se necessario, dare istruzioni all’organo cantonale. In caso d’inosservanza persistente o reiterata delle prescrizioni, la commissione di coordinamento dev’esserne informata.
3. Ordinanza del 20 dicembre 19825 sul lavoro a domicilio
Art. 12 cpv. 1 e 2 1 Il Seco, nel quadro della sua alta vigilanza, provvede per un’esecuzione uniforme della legge. Può dare istruzioni alle autorità esecutive cantonali.
2 In particolare, svolge controlli mediante campionatura.
4 RS 832.30 5 RS 822.311
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III La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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