AS 2002 1355
Ordinanza concernente l'organizzazione del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Ordinanza sull'organizzazione del LPMR)
Ordinanza sull’organizzazione del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Ordinanza sull’organizzazione del LPMR)
del 16 maggio 2002
Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF), visti gli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 3 dell’ordinanza del 13 gennaio 19931 sul Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola l’organizzazione del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR) come pure i compiti e le competenze della direzione e dei suoi membri.
Art. 2 Organizzazione
1 Il LPMR si compone dei dipartimenti seguenti:
a. Materiali moderni, loro superfici e loro superfici di giunzione; b. Materiali e sistemi per il settore della costruzione e dell’ingegneria; c. Materiali e sistemi per la protezione del benessere del corpo umano; d. Tecnica dell’informazione, dell’affidabilità e della simulazione; e. Mobilità e ambiente; f. Logistica, controllo e marketing. 2 I dipartimenti sono ripartiti in divisioni. Il direttore definisce in dettaglio la struttu- ra organizzativa.
Art. 3 Direzione 1 La direzione si compone del direttore, del direttore supplente e dei responsabili dei dipartimenti. 2 La direzione prende le decisioni concernenti i rapporti e le condizioni di lavoro del personale del LPMR, nella misura in cui queste non competano al Consiglio dei PF.
Art. 4 Il direttore
1 Il direttore assume la responsabilità suprema della gestione del LPMR.
RS 414.165.1 1 RS 414.165
2002-1104 1355
Ordinanza sull’organizzazione del LPMR RU 2002
2 Egli:
a. decide in merito alla pianificazione in materia di ricerca, sviluppo, servizio e insegnamento; b. decide in merito agli accordi sulle prestazioni annuali con le divisioni e alla ripartizione dei fondi a disposizione; c. regola l’organizzazione e la suddivisione dei compiti in seno alla direzione; d. sottopone al Consiglio dei PF le sue proposte per l’assunzione del direttore supplente e dei responsabili dei dipartimenti; e. emana direttive organizzative.
3 Il direttore decide in merito ad affari importanti ai sensi del capoverso 2 e
dell’articolo 2 capoverso 2 dopo aver ascoltato le persone interessate e dopo averne discusso con gli altri membri della direzione.
Art. 5 I responsabili dei dipartimenti 1 I responsabili dei dipartimenti dirigono il loro settore e rispondono nei confronti del direttore dell’organizzazione e delle attività svolte nel loro dipartimento. 2 Essi preparano, in collaborazione con i capidivisione, gli accordi sulle prestazioni annuali con le divisioni e le richieste dei fondi necessari da sottoporre al direttore.
3 Ai responsabili dei dipartimenti compete in particolare:
a. lo sviluppo continuo delle attività strategiche chiave del loro dipartimento; b. il promovimento della collaborazione interdisciplinare con gli altri diparti- menti del LPMR come pure con istituti di ricerca esterni; c. la comunicazione e l’attuazione dei risultati di ricerca in particolare nell’insegnamento, nella pratica e nelle relazioni pubbliche; d. la fornitura a terzi dei servizi assunti dal LPMR. 4 Al responsabile del dipartimento Logistica, controllo e marketing compete in parti- colare: a. l’approvvigionamento di infrastrutture e di materiali del LPMR; b. la gestione efficiente ed ecologica delle risorse del LPMR; c. il promovimento e la coordinazione delle attività di relazioni pubbliche e di marketing.
Ordinanza sull’organizzazione del LPMR RU 2002
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 23 settembre 19932 sull’organizzazione del LPMR è abrogata.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.
16 maggio 2002 In nome del Consiglio dei PF Il presidente: Francis Waldvogel Il segretario generale: Sebastian Brändli
2 RU 1993 2908