AS 2002 1366
Ordinanza concernente lo sdoganamento degli invii postali
Ordinanza concernente lo sdoganamento degli invii postali
Modifica del 24 aprile 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 febbraio 19721 concernente lo sdoganamento degli invii postali è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 3 3 Nel traffico della posta-lettere non occorre presentare una dichiarazione d’esporta- zione per gli invii il cui valore non eccede 700 franchi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 631.255.1
1366 2001-2122