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AS 2002 1366

Ordinanza concernente lo sdoganamento degli invii postali

Ordinanza concernente lo sdoganamento degli invii postali

Modifica del 24 aprile 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 febbraio 19721 concernente lo sdoganamento degli invii postali è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 3 3 Nel traffico della posta-lettere non occorre presentare una dichiarazione d’esporta- zione per gli invii il cui valore non eccede 700 franchi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 631.255.1

1366 2001-2122