AS 2002 1367
Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione
Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione
del 15 maggio 2002
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 21 capoverso 2 e 37 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 novembre
20011 sugli impianti a bassa tensione (OIBT),
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina l’esame per:
a. elettricista di fabbrica; b. chi svolge lavori di installazione di impianti elettrici speciali a bassa tensio- ne (impianti elettrici); c. chi svolge lavoro di raccordo di materiali elettrici a bassa tensione (materiali elettrici). 2 Essa stabilisce inoltre il contenuto tecnico del rapporto di sicurezza per impianti elettrici.
Sezione 2: Esami
Art. 2 Commissione d’esame
1 La Commissione d’esame si compone:
a. dell’ingegnere capo dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato), in qualità di presidente; b. di due competenti collaboratori dell’Ispettorato scelti dall’ingegnere capo. 2 Essa sceglie le prove d’esame, ne determina lo svolgimento e nomina gli esperti per le singole materie professionali. Sorveglia lo svolgimento degli esami e decide sul loro esito.
3 L’Ispettorato funge da segretariato della Commissione d’esame.
RS 734.272.3 1 RS 734.27
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Impianti elettrici a bassa tensione. O del DATEC RU 2002
Art. 3 Condizioni d’ammissione
1 È ammesso all’esame per elettricista di fabbrica colui che:
a. è titolare del certificato federale di capacità di montatore o disegnatore elet- tricista e può dimostrare di aver svolto dopo il tirocinio almeno un anno di attività pratica nel settore degli impianti, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere (art. 8 cpv. 1 OIBT); oppure b. è titolare del certificato federale di capacità per una professione affine a quella di montatore o disegnatore elettricista oppure ha concluso una forma- zione equivalente ed ha svolto inoltre, dopo il tirocinio, almeno due anni di attività pratica nel settore degli impianti, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere. 2 L’ammissione all’esame per lavori di installazione di impianti elettrici speciali e di raccordo di materiali elettrici è retta dagli articoli 14 capoverso 1 lettera b e 15 ca- poverso 3 OIBT.
Art. 4 Esame di elettricista di fabbrica 1 Il candidato all’esame di elettricista di fabbrica deve provare di possedere le capa- cità e le conoscenze necessarie per eseguire, in modo autonomo, lavori di manuten- zione, modifica, ampliamento e riparazione di impianti elettrici.
2 L’esame comprende le materie seguenti:
a. nozioni di base di elettrotecnica: esame orale di 30 minuti; b. sicurezza (prescrizioni e norme d’installazione, controllo, metrologia): esa- me orale di 90 minuti; c. lavoro pratico di 30 minuti.
Art. 5 Esame per lavori di installazione di impianti elettrici speciali e di raccordo di materiali elettrici 1 Il candidato all’esame per lavori di installazione di impianti elettrici speciali e di raccordo di materiali elettrici deve provare di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per procedere, in modo autonomo, al montaggio di impianti elettrici spe- ciali e al raccordo di materiali elettrici fissi. 2 Le esigenze e le materie d’esame sono definite, di volta in volta, dalla Commissio- ne d’esame in funzione del tipo d’impianto per il quale il candidato intende sostene- re l’esame.
3 La Commissione d’esame fissa la durata dell’esame.
Art. 6 Organizzazione
1 La Commissione d’esame organizza gli esami almeno una volta all’anno.
2 L’iscrizione all’esame dev’essere presentata per scritto. Ad essa vanno allegati i documenti che comprovano l’adempimento delle condizioni di ammissione (certifi-
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cati di capacità, diplomi, attestati di lavoro a dimostrazione dell’attività pratica svolta).
3 La Commissione d’esame decide sull’ammissione del candidato e gliela comunica
per scritto al più tardi quattro settimane prima dell’inizio delle prove.
4 Gli esami sono svolti in tedesco, francese o italiano.
5 Gli esami non sono pubblici.
Art. 7 Valutazione 1 Il risultato dell’esame è valutato con un voto compreso tra 6 e 1. Il voto 4 ed i voti superiori indicano risultati sufficienti, i voti inferiori a 4 risultati insufficienti. Oltre a questi, sono ammessi soltanto i mezzi voti.
2 La scala dei voti è la seguente:
voto risultato della prova
6 quantitativamente e qualitativamente ottimo
5 buono, conforme alle esigenze
4 risponde alle esigenze minime
3 debole, insufficiente
2 largamente insufficiente
1 inutilizzabile o non eseguita
3 Le prestazioni nei singoli punti d’esame sono valutati secondo il capoverso 2. Se, per determinare il voto in un punto d’esame, sono dati dapprima mezzi voti, si tiene conto di questi ultimi a seconda della loro importanza nell’ambito del punto d’e- same. 4 I voti nelle materie d’esame risultano dalla media dei voti nei punti d’esame e sono arrotondati a una cifra decimale. 5 Il risultato dell’esame è espresso con un voto complessivo, risultante dalla media dei voti in «nozioni di base di elettrotecnica», «sicurezza» e in lavoro pratico. Il voto complessivo è arrotondato a una cifra decimale.
6 L’esame è superato se in nessuna materia il voto è inferiore a 4.
Art. 8 Ripetizione dell’esame
1 L’esame può essere ripetuto due volte.
2 L’esame non può essere ripetuto prima che siano trascorsi sei mesi.
3 Il nuovo esame verte su tutte le materie nelle quali il candidato non ha ottenuto almeno il voto 4.
Art. 9 Certificato L’Ispettorato rilascia un certificato d’esame firmato dal presidente della Commissio- ne d’esame.
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Sezione 3: Contenuto tecnico del rapporto di sicurezza relativo agli impianti elettrici
Art. 10 1 Il rapporto di sicurezza deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 37 capoverso 1 OIBT, tutti i dati tecnici necessari alla valutazione della sicurezza di un impianto elettrico.
2 Sono considerati necessari in particolare i seguenti dati:
a. i valori relativi alla misura dell’isolamento e/o della rigidità dielettrica; b. la descrizione e il giudizio delle misure di protezione e degli organi di prote- zione. 3 In caso di controlli periodici di impianti elettrici con un periodo di controllo di venti anni e di impianti elettrici la cui resistenza di isolamento è controllata costan- temente mediante dispositivi adeguati (ad es. interruttore differenziale), è possibile rinunciare alla presentazione dei valori di cui al capoverso 2 lettera a.
Sezione 4: Tasse
Art. 11 1 L’Ispettorato riscuote una tassa d’esame secondo l’ordinanza del 7 dicembre 19922 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. 2 La tassa è rimborsata se il candidato notifica il suo ritiro al più tardi 10 giorni pri- ma dell’esame oppure se non può parteciparvi per motivi validi subentrati nel frat- tempo.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFTCE del 22 settembre 19893 sull’esame per elettricisti di fabbri- ca e per installatori di impianti speciali a bassa tensione è abrogata.
2 RS 734.24 3 RU 1989 1995
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Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.
15 maggio 2002 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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