AS 2002 1374
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 24 aprile 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 100 cpv. 1bis 1bis Se versati a norma dell’articolo 104ter, i sussidi possono essere assegnati pure agli istituti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d che non assistono in prevalenza in- validi.
Art. 103 Decisione Concerne unicamente il testo tedesco.
Art. 104ter Contratto di prestazioni 1 L’Ufficio federale può accordare sussidi agli istituti di cui all’articolo 100 capo- versi 1 lettere a, b e d e 1bis sulla base di un contratto di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili.
2 L’Ufficio federale può versare i sussidi al Cantone se:
a. tale procedura è approvata dal Cantone, dall’istituto avente diritto ai sussidi e da tutti gli altri istituti della medesima categoria, menzionati all’artico- lo 100 capoverso 1 lettere a, b o d, che hanno sede nel Cantone e assistono il medesimo gruppo di invalidi; e b. il Cantone si impegna nei confronti dell’Ufficio federale a versare anticipa- tamente all’istituto avente diritto il sussidio previsto e a chiedere all’Ufficio federale il rimborso senza interessi dell’importo versato, fino a concorrenza del sussidio effettivamente accordato all’istituto. 3 Trattandosi di istituti che non assistono in prevalenza invalidi, il versamento dei sussidi è retto imperativamente dal capoverso 2. 4 Il Dipartimento emana direttive sui particolari della procedura di cui al capover- so 2.
1 RS 831.201
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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2002
Art. 106 cpv. 3bis 3bis Se versati a norma dell’articolo 107bis, i sussidi per le spese d’esercizio possono essere assegnati pure agli istituti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d che non assi- stono in prevalenza invalidi.
Art. 107 Decisione 1 I sussidi per le spese d’esercizio sono assegnati dopo presentazione dei conti an- nuali verificati. 2 Le domande di sussidio devono essere presentate all’Ufficio federale entro 6 mesi dalla fine dell’anno d’esercizio. Prima della sua scadenza, il termine può essere pro- rogato dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
3 L’Ufficio federale esamina le domande e stabilisce le spese computabili e
l’importo dei sussidi. L’assegnazione del sussidio può essere vincolata a condizioni e oneri.
4 I beneficiari hanno l’obbligo di informare, in ogni tempo, l’Ufficio federale
sull’uso dei sussidi e di permettere agli organi di controllo di visitare l’esercizio ed esaminare la contabilità.
Art. 107bis Contratto di prestazioni 1 L’Ufficio federale può accordare sussidi per le spese di esercizio agli istituti di cui all’articolo 100 capoversi 1 lettere a, b e d e 1bis sulla base di un contratto di presta- zioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili. 2 L’Ufficio federale può versare i sussidi per le spese d’esercizio al Cantone se:
a. tale procedura è approvata dal Cantone, dall’istituto avente diritto ai sussidi e da tutti gli altri istituti della medesima categoria, menzionati all’artico- lo 100 capoverso 1 lettere a, b o d, che hanno sede in quel Cantone e assi- stono il medesimo gruppo di invalidi; b. il Cantone si impegna nei confronti dell’Ufficio federale a versare anticipa- tamente all’istituto avente diritto il sussidio previsto e a chiedere all’Ufficio federale il rimborso senza interessi dell’importo versato, fino a concorrenza del sussidio effettivamente accordato all’istituto. 3 Trattandosi di istituti che non assistono soprattutto invalidi, il versamento dei sus- sidi per le spese d’esercizio è retto imperativamente dal capoverso 2. 4 Il Dipartimento emana direttive sui particolari della procedura di cui al capover- so 2.
Art. 110 cpv. 2 2 L’Ufficio federale determina i documenti che gli devono essere presentati, nel pe- riodo di durata del contratto, entro sei mesi a contare dalla fine dell’esercizio an-
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nuale. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordi- nario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
Art. 114 cpv. 2-5 2 Se il diritto al sussidio è di massima riconosciuto, sono assegnati sussidi secondo l’articolo 113 sulla base dei conteggi del corso o dei conti annuali chiusi e verificati. 3 Il conteggio del corso va presentato all’Ufficio federale entro tre mesi dalla fine del corso e i conti annuali entro sei mesi dalla fine dell’anno di esercizio. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debi- tamente motivata. L’inosservanza, senza ragioni valide, dei termini ordinari o proro- gati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
4 Precedente capoverso 3
5 Precedente capoverso 4
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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