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AS 2002 1381

Ordinanza dell'UFAG concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione

Ordinanza dell’UFAG concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione

Modifica del 28 marzo 2002

L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:

I L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19981 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione è modificata come se- gue:

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’analisi standard per il controllo della qualità verte sulle seguenti caratteristiche: …

Art. 2 cpv. 1 lett. a n. 7 e lett. b n. 8 Abrogati

Art. 3 cpv. 1, primo periodo 1 Le domande per il controllo della qualità vanno inoltrate in un unico esemplare alla Sezione Colture speciali e vitivinicoltura dell’Ufficio federale dell’agricoltura. ...

Art. 5a Numero di riferimento Se è richiesto un numero di riferimento si applica il numero del registro della Com- missione federale per il controllo del commercio dei vini oppure il numero di un servizio cantonale di controllo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

28 marzo 2002 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch

1 RS 916.145.211

2002-0188 1381

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