AS 2002 1385
Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti di capitali (con protocollo)
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti di capitali
Concluso il 31 ottobre 1998 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 dicembre 2000
Preambolo La Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait (di seguito denominati «Stati contraenti»), animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo della loro coope- razione economica, segnatamente per quanto concerne gli investimenti effettuati da investitori di uno Stato contraente sul territorio dell’altro Stato contraente, consapevoli del fatto che la promozione e la protezione reciproche di tali investi- menti sono tali da stimolare l’iniziativa e accrescere la prosperità dei due Stati con- traenti, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi materiali o immateriali sul territorio di uno Stato contraente detenuti o controllati, direttamente o indiretta- mente, da un investitore dell’altro Stato contraente e in particolare ma non esclusi- vamente: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti e diritti simili; (b) i titoli di partecipazione, le azioni e obbligazioni di società o qualsiasi altra forma di partecipazione a tali società, come pure i titoli emessi da una Parte contraente o da un suo investitore; (c) i crediti monetari e i diritti su qualsiasi bene o a qualsiasi prestazione con- trattuale di valore economico;
RS 0.975.247.6
1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 1385).
2001-1539 1385
Promozione e protezione reciproche degli investimenti di capitali. RU 2002
(d) i diritti di proprietà intellettuale e industriale, compresi i diritti d’autore, i marchi di commercio, i brevetti di invenzione, i modelli industriali e i pro- cedimenti tecnici, il know-how, i segreti commerciali, i nomi commerciali e la clientela; (e) i diritti conferiti per legge o per contratto di diritto pubblico, come pure le licenze e concessioni rilasciate regolarmente, compresi i diritti di ricerca, esplorazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, come pure qual- siasi diritto legato all’esercizio di attività economiche o commerciali o alla fornitura di servizi. La modifica della forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti non ne inficia la qualità d’investimento. I redditi trattenuti in vista di essere reinvestiti nonché i pro- venti di una liquidazione, come definiti di seguito, sono considerati investimenti. (2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne lo Stato del Kuwait: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione dello Stato del Kuwait, hanno la cittadinanza del medesimo; (b) qualsiasi ente, con o senza personalità giuridica, costituito conformemente alla legislazione dello Stato del Kuwait e con sede nello stesso, quali le im- prese industriali, le società cooperative, le società di persone, le società di capitali, le fondazioni, le imprese commerciali, le ditte, le succursali, i fondi, le organizzazioni e le associazioni economiche nonché organizzazioni ana- loghe, indipendentemente dal fatto che siano o meno a garanzia limitata, come pure ogni impresa costituita quale persona giuridica al di fuori della sovranità dello Stato del Kuwait e di proprietà o sotto il controllo del Go- verno dello Stato del Kuwait o di un suo cittadino o di un’impresa costituita in virtù della sua legislazione; (c) il Governo dello Stato del Kuwait, nel caso in cui agisca direttamente o indi- rettamente per il tramite dell’Autorità kuwaitiana d’investimento (KIA, Ku- wait Investment Authority) o da sue agenzie all’estero, come pure da fondi di sviluppo, organismi amministrativi o istituzioni statali analoghe con sede nel Kuwait. (3) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne la Svizzera: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione della Svizzera, hanno la citta- dinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per-
sone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conforme- mente alla legislazione della Svizzera, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul suo territorio; (c) gli enti giuridici, non costituiti secondo la legislazione svizzera, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo. (4) I termini «proprietà» o «controllo» designano parimenti i diritti esercitati per il tramite di filiali o succursali, indipendentemente dal luogo in cui queste hanno sede.
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(5) Il termine «redditi» designa gli introiti da un investimento e comprende in parti- colare, ma non esclusivamente, utili, interessi, proventi di capitale, dividendi, cano- ni, onorari di assistenza amministrativa e tecnica, come pure qualsiasi altro reddito corrente, indipendentemente dal fatto che sia pagato in contanti, in natura o in altra forma. (6) Il termine «territorio» designa il territorio di uno Stato contraente conforme- mente al diritto internazionale, comprese le zone che si estendono oltre il mare ter- ritoriale e designate dalla legislazione di questo Stato contraente quali zone su cui detto Stato contraente può esercitare diritti di sovranità o una giurisdizione in con- formità del diritto internazionale. (7) Il termine «moneta liberamente convertibile» designa qualsiasi moneta che il Fondo monetario internazionale definisce a un determinato momento come libera- mente utilizzabile conformemente al suo Statuto2 e ai relativi allegati. (8) Il termine «senza indugio» designa il tempo normalmente richiesto per l’ese- cuzione delle formalità necessarie relative al trasferimento di pagamenti. Questo las- so di tempo inizia il giorno in cui è inoltrata la domanda di trasferimento e non deve durare in nessun caso più di un mese. (9) Il termine «liquidazione» designa qualsiasi alienazione effettuata allo scopo di rinunciare completamente o in parte a un investimento.
Art. 2 Promozione, autorizzazione (1) Ciascuno Stato contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio terri- torio da investitori dell’altro Stato contraente e ammette tali investimenti in confor- mità delle proprie leggi e regolamenti. A tale scopo, autorizza gli investitori dell’al- tro Stato contraente a creare enti giuridici che permettano loro di avviare, sviluppare ed eseguire, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili, progetti d’inve- stimento in diversi settori economici. (2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuno Stato con- traente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, le necessarie auto- rizzazioni in relazione a tale investimento e alle attività connesse, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o ammini- strativa. (3) Fatte salve le proprie leggi e i propri regolamenti in materia di entrata, soggiorno e lavoro delle persone fisiche, ciascuno Stato contraente esamina con la dovuta be- nevolenza e indipendentemente da nazionalità o cittadinanza, le domande di entrata, soggiorno e lavoro di personale chiave (©key personal») sul suo territorio, compresi i quadri dirigenti e i tecnici che saranno occupati per un investimento sul suo territo- rio. I parenti stretti di queste persone hanno diritto a un trattamento equivalente per quanto riguarda l’entrata e il soggiorno temporaneo.
2 RS 0.979.1
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(4) Gli Stati contraenti possono avviare consultazioni nella forma che essi ritengono appropriata per promuovere e agevolare le possibilità d’investimento sui loro rispet- tivi territori.
Art. 3 Protezione degli investimenti (1) Gli investimenti di investitori di uno Stato contraente beneficiano di una prote- zione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altro Stato contraente conforme- mente ai principi generalmente riconosciuti dal diritto internazionale. (2) Ciascuno Stato contraente pubblica tutte le leggi, i regolamenti, le decisioni giu- diziarie e amministrative relative agli investimenti effettuati sul suo territorio da in- vestitori dell’altro Stato contraente o aventi effetti diretti su tali investimenti. (3) Ciascuno Stato contraente garantisce agli investitori dell’altro Stato contraente l’accesso ai suoi tribunali civili e amministrativi, alle sue autorità amministrative e a ogni altra giurisdizione, come pure il diritto di incaricare persone di loro scelta che siano autorizzate, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili, a far valere crediti e a esercitare i diritti in relazione ai loro investimenti. (4) Gli investimenti di investitori di uno Stato contraente non possono essere seque- strati, confiscati o oggetto di misure simili nello Stato contraente d’accoglienza, tranne nel quadro di una procedura conforme ai principi dello Stato di diritto. (5) Ciascuno Stato contraente adempie gli obblighi o impegni contratti in relazione a investimenti effettuati da investitori dell’altro Stato contraente.
Art. 4 Trattamento degli investimenti (1) Ciascuno Stato contraente accorda in qualsiasi momento agli investimenti effet- tuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contraente e alle attività connes- se un trattamento giusto ed equo. Nessuna delle due Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, lo sviluppo o l’alienazione di tali investimenti e delle attività connesse. (2) Ciascuno Stato contraente accorda agli investimenti effettuati sul proprio territo- rio da investitori dell’altro Stato contraente e alle attività connesse un trattamento non meno favorevole di quello ch’esso accorda agli investimenti dei suoi propri in- vestitori o agli investimenti degli investitori di uno Stato terzo e alle attività connes- se, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore in- teressato. (3) Ciascuno Stato contraente accorda sul suo territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’esso accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento e l’alienazione dei loro investimenti o di ogni altra attività connessa a un investimento, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
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(4) Se uno Stato contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione do- ganale o un mercato comune, in virtù di un accordo analogo a carattere regionale o internazionale o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detto Stato contraente non è tenuto ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altro Stato contraente.
Art. 5 Oneri relativi agli investimenti Nessuno Stato contraente può vincolare gli investimenti di investitori dell’altro Stato contraente a condizioni aventi effetti discriminatori ai sensi dell’articolo 4, in particolare alle seguenti condizioni: acquistare merci o servizi di una determinata origine, raggiungere nella produzione di beni o servizi una quota nazionale definita; vendere o non vendere beni o servizi su determinati mercati. Gli investimenti non possono essere soggetti ad altri oneri o restrizioni che ne pregiudichino l’uso, il go- dimento, la gestione, il mantenimento, lo sviluppo o qualsiasi attività ad essi con- nessa, tranne nel caso in cui le misure corrispondenti si basino su atti giuridici di applicazione generale.
Art. 6 Compensazione per danni o perdite (1) Gli investitori di uno Stato contraente i cui investimenti di capitali subiscono danni o perdite dovuti alla guerra o a qualsiasi altro conflitto armato, stato d’emer- genza nazionale, rivolta, insurrezione, sommossa, disordini o eventi simili interve- nuti sul territorio dell’altro Stato contraente sono sottoposti da quest’ultimo, per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o qualsiasi altra liquidazione, a un trattamento non meno favorevole di quello che questo Stato con- traente accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo, consi- derato che è determinante il trattamento più favorevole. (2) Impregiudicato il paragrafo (1), gli investitori di uno Stato contraente che, in una situazione di cui al detto paragrafo, subiscano perdite o danni sul territorio dell’altro Stato contraente dovuti alla: (a) requisizione, anche parziale, dei loro beni da parte delle forze pubbliche o delle autorità di quest’ultimo o, (b) distruzione, anche parziale, dei loro beni da parte delle forze pubbliche o delle autorità di quest’ultimo, senza che tale distruzione risulti da un com- battimento o sia resa necessaria dalle circostanze, ricevono una compensazione rapida, adeguata ed effettiva per danni o perdite subite durante il periodo della requisizione o a causa della distruzione dei loro beni.
Art. 7 Espropriazione (1) Gli investimenti di investitori di uno Stato contraente sul territorio dell’altro Stato contraente non possono essere nazionalizzati, espropriati, ritirati o soggetti ad altri provvedimenti diretti o indiretti, equivalenti nei loro effetti a una nazionalizza- zione, a un’espropriazione o a un ritiro (di seguito riassunti nel concetto «espropria-
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zione») da parte dell’altro Stato contraente, tranne che per ragioni di interesse pub- blico riguardanti bisogni interni dello Stato contraente in questione, a condizione che implichino un indennizzo immediato, adeguato ed effettivo, che non siano di- scriminatori e che siano conformi alle prescrizioni legali di applicazione generale. (2) L’indennizzo deve corrispondere al valore effettivo dell’investimento ed è de- terminato o calcolato secondo criteri di valutazione internazionalmente riconosciuti sulla base del valore di mercato adeguato all’investimento espropriato immediata- mente prima che il provvedimento d’espropriazione sia effettuato o reso pubblico, considerato che è determinante l’evento che ricorre per primo (di seguito designato quale «giorno di valutazione»). L’ammontare dell’indennizzo è calcolato in una va- luta liberamente convertibile in base al corso del cambio applicabile sul mercato alla valuta in questione il giorno di valutazione e comprende gli interessi a un saggio di mercato usuale a decorrere dalla data dell’espropriazione fino al pagamento dell’in- dennizzo. (3) Se il suddetto valore di mercato adeguato non può essere facilmente determinato, l’indennizzo è fissato equamente tenuto conto dei fattori e delle circostanze perti- nenti, come il capitale investito, il tipo e la durata dell’investimento, il valore di rimpiazzo, il valore aggiunto, i redditi correnti, il valore attuale del flusso di cassa, il valore contabile e la clientela. L’importo dell’indennizzo fissato dev’essere pagato senza indugio all’investitore. (4) Impregiudicati i diritti dell’investitore di cui all’articolo 10 del presente Accor- do, l’investitore interessato ha il diritto di far esaminare prontamente il suo caso, compresi la valutazione del suo investimento e il pagamento dell’indennizzo, a un tribunale o a un’altra autorità indipendente competente dello Stato contraente che ha proceduto all’espropriazione in virtù della legislazione di quest’ultimo, conforme- mente ai principi fissati nel paragrafo (1). (5) Se uno Stato contraente espropria gli averi di un’impresa incorporata o costituita secondo il diritto vigente in una parte qualsiasi del suo territorio e della quale inve- stitori dell’altro Stato contraente detengono quote, esso deve garantire se necessario che detti investitori siano indennizzati conformemente al presente articolo.
Art. 8 Trasferimento di pagamenti relativi a investimenti (1) Ciascuno Stato contraente garantisce agli investitori dell’altro Stato contraente il diritto di trasferire liberamente i pagamenti relativi a un investimento di capitali ver- so il suo territorio e dallo stesso, in particolare: (a) il capitale iniziale e tutti gli altri conferimenti in capitale destinati al mante- nimento, alla gestione e allo sviluppo dell’investimento; (b) i redditi; (c) i pagamenti in virtù di un contratto, compresi l’ammortamento del capitale e gli interessi dovuti a causa di un contratto di prestito; (d) i canoni e altre remunerazioni per i diritti menzionati nell’articolo 1 para- grafo (1) lettera (d);
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(e) il ricavo dell’alienazione o della liquidazione totale o parziale di un investi- mento; (f) i salari e altre remunerazioni del personale impiegato all’estero in relazione all’investimento; (g) i pagamenti relativi all’indennizzo secondo gli articoli 6 e 7; (h) i pagamenti di cui all’articolo 9; (i) i pagamenti risultanti dalla composizione di una controversia. (2) I trasferimenti di pagamenti di cui al paragrafo (1) vanno effettuati senza ritardo o restrizioni e, ad eccezione dei pagamenti in natura, in una moneta liberamente convertibile. In caso di ritardi nel trasferimento, l’investitore interessato ha diritto agli interessi maturati nel periodo corrispondente. (3) I trasferimenti di moneta sono effettuati al tasso di cambio applicato a operazioni a contanti nella valuta da trasferire il giorno del trasferimento sul mercato dello Stato contraente interessato. In assenza di un mercato delle divise, è applicabile il tasso più recente per flussi di capitali nel Paese d’accoglienza, il corso fissato se- condo le disposizioni del Fondo monetario internazionale o il corso più recente per la conversione di divise in diritti speciali di prelievo o in dollari USA, considerato che è determinante il tasso più favorevole all’investitore.
Art. 9 Surrogazione (1) Se uno Stato contraente, un organismo da esso designato, una società o un’altra impresa costituita o incorporata in questo Stato contraente (la «Parte indennizzan- te») effettua un pagamento in virtù di un indennizzo o di una garanzia accordata per un investimento nell’altro Stato contraente (lo «Stato d’accoglienza»), quest’ultimo riconosce: (a) la cessione alla Parte indennizzante, per legge o in virtù di una transazione legale, di tutti i diritti e crediti relativi a tale investimento; (b) il diritto della Parte indennizzante di esercitare tutti questi diritti, di far vale- re crediti nonché di assumere tutti gli impegni in relazione agli investimenti in virtù della surrogazione. (2) In qualsiasi circostanza, la Parte indennizzante ha diritto: (a) allo stesso trattamento per quanto concerne i diritti, i crediti e gli obblighi in virtù della cessione di cui al paragrafo (1); (b) a tutti i pagamenti ad essa attribuiti nell’esercizio dei relativi diritti e crediti.
Art. 10 Composizione delle controversie fra uno Stato contraente e un investitore (1) Le controversie tra uno Stato contraente e un investitore dell’altro Stato con- traente in merito a un investimento di quest’ultimo ai sensi del presente Accordo devono essere composte per quanto possibile in via amichevole.
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(2) Se tali controversie non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dal mo- mento in cui una delle Parti in causa ha chiesto per scritto all’altra Parte di comporre amichevolmente la controversia, a scelta dell’investitore interessato la controversia può essere composta nell’ambito di una delle seguenti procedure: (a) una procedura di composizione delle controversie precedentemente conve- nuta; (b) l’arbitrato internazionale secondo le seguenti disposizioni del presente arti- colo. (3) Se l’investitore intende sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale inter- nazionale, deve dare il suo consenso scritto affinché la controversia possa essere sottoposta a uno dei seguenti organismi: (a) all’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti («l’Ufficio»), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati («Convenzione di Washington»), aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19653, sempre che entrambi gli Stati siano Parti contraenti della Convenzio- ne di Washington e detta Convenzione sia applicabile alla controversia; (b) all’Ufficio, conformemente al regolamento relativo al meccanismo supple- mentare per il disbrigo delle domande da parte del Segretariato dell’Ufficio («regolamento relativo al meccanismo supplementare»), nel caso in cui solo lo Stato contraente dell’investitore o lo Stato contraente che è parte in causa, ma non entrambi, siano Parti contraenti della Convenzione di Washington; (c) a un tribunale arbitrale, costituito secondo le norme d’arbitrato della Com- missione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), considerato che tali norme possono essere modificate dalle Parti in causa (l’autorità di nomina menzionata nell’articolo 7 di tali norme è il Segretario generale dell’Ufficio); (d) a un tribunale arbitrale costituito conformemente alle regole d’arbitrato di un’altra istituzione d’arbitrato concordata dalle Parti in causa. (4) Indipendentemente dalla presentazione di una controversia all’arbitrato vinco- lante secondo il paragrafo (3) da parte di un investitore, quest’ultimo può chiedere, per tutelare i suoi diritti e interessi, ai tribunali civili e amministrativi dello Stato contraente che è parte in causa di emettere una decisione provvisoria, che non com-
porta tuttavia il risarcimento dei danni, prima o durante la procedura d’arbitrato. (5) Entrambi gli Stati contraenti danno il loro consenso incondizionato a sottoporre una controversia relativa a un investimento a un arbitrato vincolante a scelta dell’investitore secondo il paragrafo (3) lettere (a), (b) e (c) o convenuto dalle parti in causa conformemente al paragrafo (3) lettera (d). (6) (a) Il consenso di cui al paragrafo (5), unitamente al consenso dell’investitore di cui al paragrafo (3), soddisfa l’esigenza del consenso scritto delle parti in causa secondo il capitolo II della Convenzione di Washington, il regola-
3 RS 0.975.2
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mento del meccanismo supplementare, l’articolo II della Convenzione delle Nazioni Unite concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere, concluso a New York il 10 giugno 19584 («Convenzione di New York») e l’articolo 1 delle norme d’arbitrato della UNCITRAL. (b) D’intesa con le parti in causa, una procedura d’arbitrato secondo il presente articolo ha luogo in uno Stato che è Parte contraente della Convenzione di New York. Le pretese oggetto di una procedura d’arbitrato secondo il pre- sente articolo sono considerate come derivanti da un rapporto commerciale o da una transazione ai sensi dell’articolo I della predetta Convenzione. (c) Nessuno Stato contraente concede protezione diplomatica né si avvale del diritto internazionale in relazione a una controversia sottoposta ad arbitrato, tranne nel caso in cui l’altro Stato contraente non abbia osservato la sentenza arbitrale emessa in una simile controversia. Ai fini del presente paragrafo, la protezione diplomatica non include i contatti diplomatici informali instaurati al solo scopo di agevolare la composizione di una controversia. (7) Un tribunale arbitrale costituito secondo il presente articolo statuisce su questio- ni controverse conformemente alle regole convenute dalle parti in causa. In mancan- za di un simile accordo, il tribunale arbitrale applica le disposizioni del presente Ac- cordo e le norme generalmente riconosciute del diritto internazionale, nonché il di- ritto nazionale dello Stato contraente che è parte in causa. (8) Un investitore, diverso da una persona fisica e cittadino di uno Stato contraente che al momento del consenso scritto menzionato nel paragrafo (6) era parte in causa e che, prima che fra lui e la Parte contraente interessata sorgesse una controversia, era controllato da investitori dell’altro Stato contraente, è trattato ai sensi dell’arti- colo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione di Washington quale «nazionale d’un altro Stato contraente» e ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (6) del regolamento relativo al meccanismo supplementare quale cittadino di un altro Stato. (9) Le sentenze arbitrali, che possono anche includere l’attribuzione di interessi, so- no definitive e vincolanti per le Parti in causa. Ogni Stato contraente esegue senza indugio dette sentenze arbitrali e provvede alla loro effettiva esecuzione sul suo ter- ritorio.
(10) Nessuno Stato contraente può difendersi in una procedura giudiziaria, arbitrale o di altro tipo o nell’ambito dell’esecuzione di una decisione o sentenza arbitrale relativa a una controversia fra uno Stato contraente e un investitore dell’altro Stato contraente invocando la sua immunità nazionale. Una controrichiesta o una pretesa di computo non può essere motivata con il fatto che l’investitore interessato ha rice- vuto o riceverà un indennizzo o un risarcimento di altro tipo per una parte o la tota- lità del danno rivendicato in virtù di un contratto assicurativo di una qualsiasi parte terza, sia essa pubblica o privata, dell’altro Stato contraente e dei suoi enti territo- riali, dei suoi organismi amministrativi o delle sue istituzioni.
4 RS 0.277.12
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Art. 11 Composizione delle controversie fra Stati contraenti (1) Le Parti contraenti compongono le controversie in merito all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo per quanto possibile per via diplomatica. (2) Se la controversia non è composta per via diplomatica entro sei mesi dal mo- mento della richiesta di composizione di uno degli Stati contraenti e nel caso in cui gli Stati contraenti non convengano diversamente per scritto, ogni Stato contraente può, mediante comunicazione scritta all’altro Stato contraente, sottoporre la contro- versia a un tribunale arbitrale ad hoc conformemente alle seguenti disposizioni del presente articolo. (3) Il tribunale arbitrale è costituito come segue: ogni Stato contraente designa un membro ed entrambi i membri scelgono un cittadino di uno Stato terzo che è nomi- nato presidente del tribunale arbitrale da entrambi gli Stati contraenti. Dopo che uno Stato contraente ha comunicato all’altro che intende sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale, i membri devono essere designati entro due mesi e il presidente entro quattro mesi. (4) Se i termini menzionati nel paragrafo (3) non sono rispettati, in mancanza di un altro accordo, ogni Stato contraente può invitare il presidente della Corte Interna- zionale di Giustizia a procedere alle necessarie nomine. Se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ha la nazionalità di uno degli Stati contraenti o è impe- dito per altri motivi, il Vicepresidente della Corte Internazionale di Giustizia è invi- tato a procedere a dette nomine. Se anche il Vicepresidente possiede la nazionalità di uno degli Stati contraenti o è pure impedito a esercitare tale mandato, è invitato a procedere alle nomine il membro successivo nella linea gerarchica della Corte Inter- nazionale di Giustizia che non possiede la nazionalità di uno degli Stati contraenti. (5) Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni si basano sul presente Accordo e sulle pertinenti norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Esse sono definitive e vincolanti per entrambi gli Stati. Ciascuno Stato contraente assume le spese per il membro del tribunale arbitrale da esso designato nonché le spese della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese sono sostenute in parti uguali dai due Stati contraen-
ti. Il tribunale arbitrale può tuttavia stabilire in base al suo apprezzamento che uno Stato contraente debba assumere una parte superiore delle spese o tutte le spese. Per il rimanente, il tribunale arbitrale disciplina la propria procedura.
Art. 12 Relazioni fra gli Stati contraenti Il presente Accordo è valido indipendentemente dal fatto che fra gli Stati contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.
Art. 13 Applicazione di altre prescrizioni Se dalle prescrizioni legali di uno Stato contraente o da impegni di diritto interna- zionale, che esistono o che saranno costituiti in futuro accanto al presente Accordo fra gli Stati contraenti, derivano disciplinamenti generali o speciali mediante i quali agli investimenti degli investitori dell’altro Stato contraente è concesso un tratta-
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mento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, detti disciplinamenti sono preminenti rispetto al presente Accordo sempre che siano più favorevoli all’in- vestitore.
Art. 14 Campo d’applicazione dell’Accordo Il presente Accordo si applica agli investimenti esistenti o effettuati dopo la sua en- trata in vigore da investitori di uno Stato contraente sul territorio dell’altro Stato contraente.
Art. 15 Entrata in vigore Gli Stati contraenti si notificano reciprocamente l’adempimento delle formalità co- stituzionali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo. Quest’ultimo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il ricevimento della seconda notifica.
Art. 16 Durata di validità e denuncia (1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di quindici (15) anni; alla scadenza di tale periodo, la durata di validità è prolungata di volta in volta di altri quindici anni, se non è denunciato per scritto da uno degli Stati contraenti del- l’Accordo al più tardi un anno prima della scadenza del periodo di validità in corso. (2) Per quanto concerne gli investimenti effettuati sino alla data in cui ha effetto la denuncia del presente Accordo, le sue disposizioni rimangono valide per un periodo supplementare di quindici (15) anni a partire da questa data.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Kuwait, l’11 Rajab 1419 H, corrispondente al 31 ottobre 1998, in due esem- plari originali, ciascuno dei quali in lingua araba, tedesca e inglese, ogni testo fa- cente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.
Per la Per lo Confederazione Svizzera: Stato del Kuwait: Franz Blankart Ali Salem Ali Al-Sabah
Protocollo
Firmando l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait concer- nente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti di capitali, i ple- nipotenziari sottoscritti hanno inoltre convenuto le seguenti disposizioni, che sono parte integrante dell’Accordo:
(1) Ad art. 1 Ai fini del presente Accordo, per «attività connesse» si intende segnatamente, ma non esclusivamente, l’organizzazione, il controllo e la gestione di imprese commer- ciali e di altre persone giuridiche o loro succursali, l’assunzione di fondi e l’acquisizione, l’emissione e la vendita di titoli di partecipazione e altri titoli.
(2) Ad art. 2 Nell’ambito del trasporto di beni e persone in relazione a un investimento, ogni Stato contraente autorizza, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, si- mili trasporti da parte di imprese dell’altro Stato contraente.
(3) Ad art. 4 L’articolo 4 non obbliga uno Stato contraente a estendere i vantaggi, le esenzioni e le riduzioni fiscali, concesse conformemente alla sua legislazione fiscale solo agli investitori residenti sul suo territorio, agli investitori residenti sul territorio dell’altro Stato contraente.
(4) Ad art. 7 (a) Il termine «espropriazione» include anche gli interventi o i provvedimenti legislativi di uno Stato contraente, che equivalgono materialmente a un’e- spropriazione, volti a impedire a un investitore l’esercizio effettivo dei suoi diritti di proprietà su un investimento o del controllo sugli stessi oppure tali da provocare una perdita o un danno al valore economico del suo investi- mento, come il congelamento o il blocco di averi patrimoniali, l’imposizione arbitraria o la vendita forzata totale o parziale di un investimento. (b) Il diritto a un indennizzo di cui al paragrafo (1) del presente articolo è dato anche quando, mediante un provvedimento di uno Stato contraente contro un’impresa nella quale investitori dell’altro Stato contraente hanno investito, l’investimento è pregiudicato nella sua sostanza in maniera tale che il prov- vedimento equivale materialmente a un’espropriazione.
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In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Kuwait, l’11 Rajab 1419 H, corrispondente al 31 ottobre 1998, in due esem- plari originali, ciascuno dei quali in lingua araba, tedesca e inglese, ogni testo fa- cente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.
Per la Per lo Confederazione Svizzera: Stato del Kuwait: Franz Blankart Ali Salem Ali Al-Sabah
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.