AS 2002 1409
Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell'economia lattiera
Ordinanza concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL)
Modifica dell’8 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla qualità del latte è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 5 5 L’Ufficio federale può assegnare un numero di ammissione anche alle aziende che trasformano latte di bufala, di capra o di pecora o che lavorano, trasformano o ven- dono a rivenditori i relativi prodotti, sempre che le esigenze dell’assicurazione della qualità siano adempiute e tali aziende abbiano l’intenzione di esportare il latte di detti animali o i relativi prodotti.
1bis Il Dipartimento federale dell’economia fissa le esigenze per il latte crudo di bu- fala, di capra e di pecora di aziende alle quali è stato assegnato un numero di ammis- sione giusta l’articolo 5 capoverso 5.
Art. 19 cpv. 4 4 Il SICL vigila sul prelievo dei campioni e provvede affinché la raccolta e il tra- sporto dei campioni nei servizi d’analisi siano eseguiti a regola d’arte.
Art. 31 cpv. 3, primo periodo 3 Nel caso di produttori che provvisoriamente non commercializzano latte o nelle cui aziende, nonostante la fornitura, non sono state effettuate analisi del latte commer- ciale, ai fini della decisione di sospensione della fornitura di latte entrano in linea di conto soltanto i mesi per i quali si dispone di risultati d’analisi. ...
1 RS 916.351.0
2002-0247 1409
Ordinanza sulla qualità del latte RU 2002
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz