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AS 2002 1411

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

Modifica dell’8 marzo 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 aprile 19881 concernente l’importazione, il transito e l’esporta- zione di animali e prodotti animali è modificata come segue:

Sostituzione di termini: Negli articoli 1 numero 2 lettera a, 36 capoverso 1, 37 capoverso 1 lettere c e g, 38 capoverso 1, 39 capoverso 1, 3 lettera d e 4, 40 capoversi 1, 2 e 4, 41, 42 capo- verso 1, 43 rubrica, 44 capoverso 1 frase introduttiva, 45 rubrica, 47 rubrica, ca- poversi 1, 2 frase introduttiva e 3, 48 capoversi 1 frase introduttiva e 3, 61 capover- so 1, 63 capoversi 6 e 7 frase introduttiva e lettere a-e, 69 capoversi 1, 3 lettera c e 4 lettera b, 72 capoverso 4, 78 capoverso 4 nonché nel titolo prima dell’articolo

69 il termine «preparati di carne» è sostituito con «prodotti a base di carne».

Negli articoli 65 capoverso 1, 66, 69 capoverso 4 lettera c, 70 capoverso 3, 71 ca- poverso 1, 72 capoversi 1 e 4, 73 e 90 lettera a il termine «veterinario di controllo» rispettivamente «veterinari di controllo» è sostituito da «veterinario di controllo delle esportazioni» rispettivamente «veterinari di controllo delle esportazioni».

Ingresso visti gli articoli 9 e 10 della legge federale del 9 marzo 19782 sulla protezione degli animali; visti gli articoli 32 e 37 della legge federale del 9 ottobre 19923 sulle derrate ali- mentari; visti gli articoli 2, 24, 25, 29, 53 e 57 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie; visto l’articolo 146 della legge del 29 aprile 19985 sull’agricoltura; visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20006 sugli agenti tera- peutici;

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visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19747 a sostegno di provvedi- menti per migliorare le finanze federali; in esecuzione della Convenzione europea del 13 dicembre 19688 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale; in esecuzione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito Accordo),

Art. 2 lett. c Nella presente ordinanza sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: c. Selvaggina: carne di animali elencati nell’articolo 4 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 1° marzo 199510 sull’igiene delle carni.

Art. 3 cpv. 3 3 L’Ufficio federale istituisce e gestisce un sistema di trasmissione dei dati che assi- cura il collegamento tra la rete ANIMO della Comunità europea e la banca dati sul traffico degli animali della Norvegia. L’accesso al sistema di trasmissione dei dati è riservato all’Ufficio federale, ai veterinari cantonali, ai veterinari di confine, ai vete- rinari di controllo delle esportazioni e ai veterinari ufficiali. La rete ANIMO della Comunità europea e la banca dati sul traffico degli animali della Norvegia indicano la provenienza, il luogo di destinazione, l’identificazione nonché lo stato sanitario degli animali.

Art. 5 Veterinari di controllo delle esportazioni e veterinari ufficiali 1 Su proposta del veterinario cantonale, l’Ufficio federale nomina i veterinari di controllo delle esportazioni, disciplina la loro competenza e attribuisce loro il timbro ufficiale.

2 I veterinari di controllo delle esportazioni sorvegliano:

a. le aziende d’esportazione riconosciute per la carne e i prodotti a base di carne; b. le aziende d’esportazione riconosciute secondo l’articolo 297 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 27 giugno 199511 sulle epizoozie; c. l’esportazione di animali. 3 I veterinari di controllo delle esportazioni sono indennizzati dall’Ufficio federale per le loro prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b. L’Ufficio federale fattura tali indennità alle aziende d’esportazione.

7 RS 611.010 8 RS 0.452 9 RS 0.916.026.81; RU 2002 … (FF 1999 5092) 10 RS 817.190 11 RS 916.401

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4I veterinari di controllo delle esportazioni fatturano ai detentori degli animali le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera c secondo le tariffe dell’ordinanza del 30 ottobre 198512 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria. 5 I veterinari ufficiali di cui all’articolo 302 dell’ordinanza del 27 giugno 199513 sulle epizoozie sono responsabili del controllo degli animali importati. 6 I veterinari di controllo delle esportazioni e i veterinari ufficiali sono tenuti a fre- quentare regolarmente i corsi di formazione e di perfezionamento. 7 Essi devono mantenere il segreto sugli affari di servizio. I conflitti di interessi de- vono essere evitati.

Art. 8 cpv. 1 1 Se i provvedimenti previsti nella presente ordinanza non possono essere eseguiti dal servizio veterinario di confine, dai veterinari di controllo delle esportazioni o dagli organi doganali, il Cantone in cui si trovano o a cui sono destinati gli animali o le merci fornisce l’assistenza necessaria.

Art. 18 cpv. 2 2 La carta di passo o l’attestato per l’importazione e il transito autorizza il trasporto diretto di animali e di merci dall’ufficio doganale di entrata al luogo di destinazione nel Paese o all’ufficio doganale d’uscita. Esso serve da documento giustificativo nei confronti degli organi federali, cantonali e comunali di polizia delle epizoozie, di polizia degli alimenti come anche di protezione degli animali.

Art. 25 cpv. 1 lett. a, d–f, 2 e 3 lett. d 1 Gli animali di cui all’articolo 1 possono essere importati solamente con un’auto- rizzazione dell’Ufficio federale. L’autorizzazione non è richiesta per: a. i cani e i gatti domestici vaccinati contro la rabbia secondo le prescrizioni; d. gli animali addomesticati della specie equina provenienti dalla Comunità eu- ropea e dalla Norvegia; e. i conigli domestici, se l’invio non comprende più di tre esemplari; f. i topi, i ratti, i porcellini d’India e i mesocriceti. 2 L’Ufficio federale sottopone, per rapporto e preavviso, la domanda d’importazione al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione, se è prescritta una quarantena o un’autorizzazione per la detenzione di animali secondo la legislazione sulla protezione degli animali. In tutti gli altri casi, l’autorizzazione è trasmessa, per conoscenza, al veterinario cantonale.

12 RS 916.472 13 RS 916.401

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3 L’Ufficio federale rilascia l’autorizzazione se:

d. in caso di selvaggina da mettere in libertà, la legislazione sulla protezione degli animali, sulla conservazione delle specie e sulla caccia non esclude la messa in libertà ed è stata rilasciata l’autorizzazione delle autorità compe- tenti per la messa in libertà;

Art. 26 cpv. 3

3 Per l’importazione di animali vivi provenienti dalla Comunità europea e dalla

Norvegia sono applicabili le disposizioni dell’appendice 2 dell’allegato 11 dell’Ac- cordo. Le indicazioni che devono essere contenute nei certificati sono pubblicate nel «Bollettino dell’Ufficio federale di veterinaria»14.

Art. 27 cpv. 1 lett. c e d nonché 1bis

1 Sottostanno alla visita veterinaria di confine:

c. i cani e i gatti domestici, se:

1. non sono accompagnati,

2. sono importati definitivamente in un invio di più di tre esemplari, o

3. provengono da un Paese in cui esiste la rabbia urbana.

d. Abrogata 1bis Il servizio veterinario di confine è autorizzato a controllare anche altri invii di animali destinati all’importazione.

Art. 29 Quarantena e sorveglianza veterinaria ufficiale

1 Dopo lo sdoganamento, gli animali ammessi all’importazione devono essere tra-

sportati direttamente al luogo di destinazione. Nessun altro animale può essere ag- giunto al trasporto. Nel luogo di destinazione gli animali sono messi in quarantena; gli animali provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sono posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale. 2 Se è prescritta una quarantena o una sorveglianza veterinaria ufficiale, l’importa- tore informa il competente veterinario ufficiale, entro 24 ore dalla visita veterinaria di confine, dell’arrivo di animali al luogo di destinazione.

3 Non sono messi in quarantena o sotto sorveglianza veterinaria ufficiale:

a. gli animali da macello; b. le rane, i crostacei, i molluschi e gli echinodermi destinati all’alimentazione; c. i cani e i gatti domestici, se provengono da un Paese dove non esiste la rab- bia urbana; d. gli animali addomesticati della specie equina provenienti dalla Comunità eu- ropea e dalla Norvegia.

14 Ottenibile presso l’Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.

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4 L’Ufficio federale può autorizzare l’importazione di altre specie animali senza quarantena e senza sorveglianza veterinaria ufficiale, se la situazione epizootica lo consente. 5 La quarantena è disciplinata dall’articolo 68 dell’ordinanza del 27 giugno 199515 sulle epizoozie nonché dalle condizioni e dagli oneri stabiliti dall’Ufficio federale nell’autorizzazione di importazione. 6 Il veterinario cantonale disciplina i particolari dell’esecuzione in una decisione di quarantena. L’Ufficio federale, su proposta del veterinario cantonale, decide quali provvedimenti vanno presi se non sono adempiute le condizioni e gli oneri della de- cisione di quarantena.

7 Il veterinario cantonale ordina la sorveglianza veterinaria ufficiale.

Art. 30 cpv. 4 lett. b, 5 e 6 4 Possono essere importati nonostante la mancanza di un certificato di vaccinazione:

b. i cani e i gatti domestici di età inferiore ai tre mesi accompagnati da un cer- tificato di sanità stilato da un veterinario e provenienti da un Paese dove non esiste la rabbia urbana. 5 I cani e i gatti domestici provenienti da Paesi dove esiste la rabbia urbana devono:

a. essere sottoposti a una visita veterinaria di confine; e b. essere messi in quarantena o sotto sorveglianza veterinaria ufficiale.

6 L’Ufficio federale designa i Paesi dove esiste la rabbia urbana.

Art. 36 cpv. 3 lett. c

3 L’Ufficio federale rilascia l’autorizzazione se:

c. Abrogata

Art. 37 cpv. 1 lett. d–f, 1bis e 4

1 Non soggiacciono all’autorizzazione:

d. gli invii di carne e di prodotti a base di carne che, giusta gli articoli 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21 e 27 dell’ordinanza del 10 luglio 192616 della legge sulle dogane, nonché l’articolo 5 dell’ordinanza del 30 gennaio 200217 sul com- mercio possono essere importati in franchigia; e. la selvaggina in corpi interi, eccettuati i cinghiali e gli animali da preda (Carnivora), abbattuta in Europa da persone domiciliate in Svizzera e i pesci morti da esse pescati; la merce deve essere presentata allo sdoganamento come bagaglio accompagnato e la persona soggetta all’obbligo della denun-

15 RS 916.401 16 RS 631.01 17 RS 631.251.1; RU 2002 328

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zia deve provare all’ufficio doganale di essere autorizzata a esercitare la cac- cia o la pesca sul territorio di provenienza della merce; f. 20 kg lordi di carne e di prodotti a base di carne per persona nel traffico viaggiatori; 1bis L’Ufficio federale può autorizzare l’importazione di cinghiali in corpi interi alle condizioni di cui al capoverso 1 lettera e se la situazione epizootica nella regione di provenienza è favorevole. 4 Sono fatti salvi gli accordi internazionali, le limitazioni d’importazione di ordine economico, nonché gli articoli 3 capoverso 2, 46 capoversi 4 e 5 e 48 capoverso 2.

Art. 38 cpv. 2 e 3 2 Il riconoscimento è rilasciato alle persone fisiche, alle società di persone e alle per- sone giuridiche che hanno la sede commerciale in Svizzera o sul territorio doganale svizzero. 3 L’importatore professionale deve abbonarsi al «Bollettino dell’Ufficio federale di veterinaria»18.

Art. 40 cpv. 3 3 L’Ufficio federale riconosce quali possibili fonti di approvvigionamento di carne e prodotti a base di carne i macelli, gli stabilimenti di tagliatura e le aziende di tra- sformazione nonché i depositi frigoriferi ammessi e annunciati dal Paese d’origine come aziende di esportazione, se soddisfano le esigenze della legislazione svizzera. Esso stila elenchi delle aziende d’esportazione riconosciute e annuncia, nel «Bollet- tino dell’Ufficio federale di veterinaria»19, la data della loro pubblicazione e l’indirizzo dove possono essere ordinati.

Art. 43 cpv. 1 lett. a e c 1 La carne e i prodotti a base di carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina devono: a. Abrogata c. essere stati dichiarati adatti all’alimentazione umana dal controllo delle carni.

Art. 45 cpv. 1 1 I singoli pezzi di carne destinata all’importazione delle specie equina, bovina, ovi- na, caprina e suina, nonché il certificato di salubrità corrispondente devono essere provvisti del bollo ufficiale del controllo delle carni del macello o dello stabilimento di tagliatura o di un marchio equivalente con il numero dell’azienda. La marcatura

18 Ottenibile presso l’Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.

19 Ottenibile presso l’Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.

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può essere omessa sulla carne disossata e sugli organi, se è apposta sull’imballaggio o all’interno di quest’ultimo.

Art. 46 Esigenze particolari per l’importazione di carne e prodotti a base di carne di conigli domestici, volatili domestici e selvaggina 1 La carne e i prodotti a base di carne di conigli domestici, volatili domestici e sel- vaggina tenuta in parchi devono provenire da animali che sono stati controllati dopo la macellazione.

2 Non sono ammessi all’importazione:

a. i conigli domestici non scuoiati e non sventrati, con le zampe e gli occhi; b. i volatili domestici (polli, tacchini, faraone, anatre, oche, piccioni) non spennati, non sventrati; c. la selvaggina di pelo, non sventrata; d. i ruminanti selvatici con la testa, provenienti da Paesi diversi da quelli della Comunità europea e dalla Norvegia. 3 La selvaggina non scuoiata e non spennata può essere importata anche non imbal- lata. 4 La carne e i prodotti a base di carne di cinghiale, non destinati al consumo perso- nale, devono essere accompagnati da un certificato veterinario ufficiale attestante un esame con esito negativo quanto alla presenza di cisticerchi e di trichine o un tratta- mento sufficiente di surgelamento. 5 La carne e i prodotti a base di carne d’orso non destinati al consumo personale de- vono essere accompagnati da un certificato veterinario ufficiale attestante un esame con esito negativo quanto alla presenza di cisticerchi o un trattamento sufficiente di surgelamento.

Art. 48 cpv. 2 2 La carne e i prodotti a base di carne di cinghiale e di orso, anche se possono essere importati senza autorizzazione (art. 37 cpv. 1 lett. d, e, g), devono essere accompa- gnati da un certificato ai sensi dell’articolo 46 capoversi 4 e 5. Per gli invii soggetti ad autorizzazione può essere prodotto anche un certificato attestante un trattamento sufficiente di surgelamento.

Art. 49 cpv. 3bis 3bis Per l’importazione dalla Comunità europea e dalla Norvegia sono applicabili le disposizioni dell’appendice 2 dell’allegato 11 dell’Accordo. Le indicazioni che de- vono essere contenute nei certificati sono pubblicate nel «Bollettino dell’Ufficio fe- derale di veterinaria»20.

20 Ottenibile presso l’Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna.

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Art. 59 cpv. 6 6 Per il transito di animali provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia non è richiesta alcuna autorizzazione. La visita veterinaria di confine comprende un controllo dei certificati e dei piani di trasporto. Sono fatti salvi gli esami in caso di sospetto di epizoozia e i controlli relativi all’osservanza delle prescrizioni sulla pro- tezione degli animali.

Art. 63 cpv. 5 5 Le merci o il loro imballaggio non devono essere manipolati in modo tale che non possano più essere accertate né la loro origine, né le indicazioni riguardanti il con- trollo delle carni.

Art. 64a cpv. 2 2 Il riconoscimento è rilasciato per la durata di un anno civile se l’azienda soddisfa le esigenze poste dalla legislazione sulle epizoozie e dalla legislazione sulla prote- zione degli animali nonché eventuali esigenze supplementari della legislazione del Paese di destinazione.

Art. 67 cpv. 1bis 1bis Gli invii di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina destinati all’esportazione verso la Comunità europea e la Norvegia sono esaminati per cam- pionatura dal veterinario di confine.

Art. 70 cpv. 2 lett. b 2 L’Ufficio federale riconosce, per la durata di un anno civile, l’azienda d’espor- tazione in base ai controlli effettuati dopo aver sentito le autorità cantonali compe- tenti se: b. il controllo delle carni nel macello è eseguito da veterinari o da controllori delle carni non veterinari che lavorano sotto la direzione permanente di vete- rinari;

Art. 74 cpv. 1bis 1bis Gli invii di carne di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina destinati all’esportazione verso la Comunità europea e la Norvegia sono esaminati per campionatura dal veterinario di confine.

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Art. 76 cpv. 2

2 Se un Paese importatore chiede un controllo veterinario ufficiale delle merci

d’esportazione, sono applicabili: a. gli articoli 69–75 della presente ordinanza per quanto riguarda le derrate alimentari e i dispositivi medici ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 200021 sugli agenti terapeutici; b. gli articoli 64–68 per le altre merci.

Art. 76a Uova da cova Le uova da cova e gli imballaggi di uova da cova destinati all’invio verso la Comu- nità europea e la Norvegia devono essere stampigliati singolarmente con l’indica- zione di provenienza CH-… (numero dell’azienda di provenienza).

Art. 78 cpv. 3 3 È vietata l’importazione di cani con orecchie e code recise. Non sottostanno a que- sto divieto i cani appartenenti a stranieri che vengono temporaneamente in Svizzera per vacanze o altri brevi soggiorni nonché le importazioni a titolo di trasloco di mas- serizie.

Art. 79 rubrica Divieto d’importazione e di transito di scimmie e lemuri

Art. 79a Altri divieti d’importazione e di transito 1 I divieti d’importazione e di transito per ragioni di polizia epizootica sono menzio- nati nell’allegato.

2 L’Ufficio federale può autorizzare deroghe se:

a. è provato che la situazione epizootica nella regione di provenienza e negli eventuali Paesi di transito è favorevole; o b. se l’introduzione di un’epizoozia è esclusa attraverso provvedimenti appro- priati.

Art. 80 cpv. 3 e 4 3 Chi trasporta a titolo professionale animali da e verso la Comunità europea e la Norvegia, necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale. 4 Per il trasporto professionale di animali domestici delle specie equina, bovina, ovi- na, caprina e suina da e verso la Comunità europea e la Norvegia occorre stilare un piano di trasporto, se il trasporto dura più di otto ore.

21 RS 812.21

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Art. 81 cpv. 2 2 Gli organi del servizio veterinario di confine controllano sul luogo ufficiale se i mezzi di trasporto, gli impianti e i dispositivi soddisfano le esigenze della legisla- zione sulle epizoozie, sulle derrate alimentari e sulla protezione degli animali. Essi ordinano le misure necessarie o annunciano il caso all’autorità competente.

Art. 84 cpv. 1 1 Contro le decisioni del veterinario di confine, la persona soggetta all’obbligo della denunzia e i proprietari degli animali e delle merci contestati possono fare opposi- zione, per scritto, presso l’Ufficio federale, al più tardi il giorno feriale successivo alla notifica della decisione o entro cinque giorni, ove si tratti di contestazioni se- condo la legge del 9 ottobre 199222 sulle derrate alimentari. L’opposizione non ha effetto sospensivo; questo può essere accordato dall’Ufficio federale su domanda.

Art. 87 cpv. 2 2 Per assicurare un’esecuzione conforme e uniforme, l’Ufficio federale emana le ne- cessarie istruzioni d’esecuzione di carattere tecnico.

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

22 RS 817.0

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Allegato (art. 79a)

Divieti di importazione e di transito nel traffico viaggiatori

Tipo di merce Provenienza

Prodotti 1) di solipedi Africa: tutti i Paesi e di ruminanti Asia: tutti i Paesi eccetto il Giappone Europa: Bielorussia, Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina Prodotti 1) di suini Africa: tutti i Paesi e di cinghiali Asia: tutti i Paesi eccetto il Giappone Sudamerica: tutti i Paesi eccetto il Cile Europa: Bielorussia, Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina 1) Prodotti, che nel traffico di merci commerciali devono essere sottoposti a un controllo veterinario di confine.

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