AS 2002 1448
Accordo del 31 ottobre 1960 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Unione Birmana concernente i trasporti aerei
Accordo del 31 ottobre 1960 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Unione Birmana concernente i trasporti aerei 1 Modifica dell’Accordo 2
Conclusa mediante scambio di note del 5 maggio/5 giugno 1998 Entrata in vigore il 5 giugno 1998
Traduzione3
Art. 1 lett. a Per l’applicazione del presente accordo e del suo allegato e salvo disposizione con- traria: a. L’espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Svizzera, l’Ufficio fede- rale dell’aviazione civile nonché qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumerne le effettive funzioni, per l’Unione di Myanmar, il Ministero dei trasporti come anche qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumerne le effettive funzioni.
Art. 4 1. Le tariffe che l’impresa designata di una Parte applica per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le parti- colari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato. 2. Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono insensatamente discri- minati, eccessivamente elevate o limitanti attraverso tasse causate dall’abuso di una posizione dominante, artificialmente basse a seguito di sussidi o aiuti, diretti o indi- retti, o esagerate. 3. Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno sei giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Le autorità aeronautiche approvano o rifiutano le tariffe sottoposte per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che iniziano nel loro proprio territorio. Nel caso di un rifiuto, notifi- cano la non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possi- bile o almeno entro quattordici giorni dalla ricezione delle tariffe.
1 Ai sensi del presente Accordo, le espressioni «Unione di Birmania» e «Rangoon» sono sostituite da «Unione di Myanmar» e «Yangon». 2 RS 0.748.127.195.75; RU 1962 976
3 Dal testo originale inglese.
1448 2001-1456
Trasporti aerei. Accordo con il Governo dell’Unione Birmana RU 2002
4. Nessuna delle Parti intraprende unilateralmente provvedimenti atti a impedire
l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il tra- sporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte. 5. A prescindere dal precedente numero 4, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel numero 2, le autorità aeronautiche di una Parte devono notificare la loro non appro- vazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o al- meno entro quattordici giorni dal momento della ricezione delle tariffe. 6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni ta- riffa oggetto della non approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un’intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione di quella Parte dal cui territorio inizia il tra- sporto. 7. Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano la o le imprese designate dell’altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un’im- presa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.
Art. 6 lett. b-f Nell'intento di prevenire qualsiasi pratica discriminatoria e di garantire l'uguaglianza di trattamento, le Parti convengono quanto segue: b. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte sono esen- tate dalle tasse doganali, di ispezione o da qualsiasi altro dazio o tassa; c. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale come anche i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’im- presa designata dell’altra Parte, anche quando detti approvvigionamenti so- no utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furo- no imbarcati, sono parimenti esentati dalle tasse doganali, di ispezione o da qualsiasi altro dazio o tassa; d. i documenti necessari all’impresa designata da una Parte, ivi compresi i bi- glietti di passaggio, i titoli di trasporto aereo e il materiale di pubblicità, so- no parimenti esentati dalle tasse doganali, di ispezione o da qualsiasi altro dazio o tassa; e. le normali attrezzature di bordo nonché i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte pos- sono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o
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adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte; f. gli aeromobili che l’impresa designata da una Parte contraente impiega nei servizi convenuti, come anche i loro carburanti, lubrificanti, pezzi di ricam- bio, attrezzature e provviste normali, rimanenti a bordo, sono esentati, sia all’arrivo sia alla partenza nel territorio dell’altra Parte, dalle tasse doganali, di ispezione o analoghe; l’esenzione vale per gli approvvigionamenti anche se essi sono impiegati o consumati in volo in detto territorio.
1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accor- do. 2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione4, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettiva- mente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una parti- colare minaccia. 5. In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili e di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le
Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa di incidente.
4 RS 0.748.0
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Art. 11 Abrogato
Art. 13 1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, entra in vigore appena è stata approvata mediante scambio di note diplomatiche. 2. Qualora una Parte giudichi auspicabile modificare le rotte o le disposizioni stipu- late nell’allegato, può richiedere l’apertura di negoziati fra le proprie autorità com- petenti e quelle dell’altra Parte; i negoziati inizieranno entro sessanta giorni dalla data in cui saranno stati richiesti. Se le autorità competenti completano o modificano le disposizioni dell’allegato, il nuovo testo proposto entrerà in vigore non appena sia stato confermato mediante scambio di note diplomatiche.
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Allegato
Sezione II Il Consiglio federale svizzero accorda al Governo dell’Unione di Myanmar il diritto di assicurare, mediante un’impresa di trasporti aerei dell’Unione di Myanmar, desi- gnata da tale Stato, i servizi aerei sulle linee, date nella tavola II, che attraversano in transito o servono commercialmente il territorio della Svizzera.
Tavola 1 L’impresa designata dal Consiglio federale svizzero è autorizzata a esercitare, in en- trambe le direzioni, i servizi aerei sulle linee specificate nel presente paragrafo: Punti in Svizzera – punti intermedi – Yangon, Hanthawaddy, Mandalay – punti situati al di là.* * (in Asia)
Tavola 2 L’impresa designata dal Governo dell’Unione di Myanmar è autorizzata a esercitare, in entrambe le direzioni, i servizi aerei sulle linee specificate nel presente paragrafo: Punti nell’Unione di Myanmar – punti intermedi – Basilea, Ginevra, Zurigo – punti situati al di là.** ** (in Europa) Su ciascuna delle linee specificate, l’impresa designata che la esercita può effettuare voli diretti fra un punto e l’altro e non fare scalo in uno o più punti intermedi.