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AS 2002 1480

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)

Modifica del 14 dicembre 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 130 della Costituzione federale1, visto il rapporto del 26 marzo 20012 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale, visto il parere del Consiglio federale del 5 giugno 20013, decreta:

I La legge federale del 2 settembre 19994 concernente l’imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:

Art. 18 n. 11 Sono esclusi dall’imposta:

11. le seguenti operazioni nell’ambito dell’educazione e della formazione,

escluse le prestazioni di vitto e alloggio ad esse relative: a. le operazioni nell’ambito dell’educazione dell’infanzia e della gioventù, dell’insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della ri- qualificazione professionale, compreso l’insegnamento impartito da in- segnanti privati e scuole private, b. le operazioni nell’ambito di corsi, conferenze e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l’attività di conferenziere non sottostà all’imposta, indipendentemente dal fatto che l’onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro, c. le operazioni connesse con esami nell’ambito della formazione, d. le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni annesse) in favore di un’istituzione le cui operazioni sono escluse dall’imposta in virtù delle lettere a-c, sempreché siano fornite da un membro dell’istituzione, e. le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni annesse) in favore dei servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che realizzano, gratuitamente o a pagamento, operazioni escluse dall’imposta in virtù delle lettere a-c;

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