AS 2002 1489
Ordinanza del DFE concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere
Ordinanza del DFE concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere
(Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme)
Modifica dell’8 marzo 2002
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I
L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998! sulle sementi e i tuberi-seme è modifi- cata come segue:
Art. 20 lett. a
Per la produzione e la certificazione (s.1.) sono ammessi unicamente le sementi e i tuberi-seme:
a. di una varietà ammessa nel catalogo secondo l’articolo 13 0, eccetto le va- rietà geneticamente modificate, nel catalogo comune delle varietà della Co- munità europea? o di una varietà sperimentale;
Art. 22 cpv. 3 lett. d Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:
d. fornire, su richiesta dell’Ufficio federale, una descrizione ufficiale delle va- rietà le cui sementi devono essere certificate (s.1.).
Art. 27 cpv. 1 lett. b
1 Possono essere commercializzati soltanto le sementi e i tuberi-seme:
b. di una varietà ammessa nel catalogo secondo l’articolo 13 0, eccetto le va- rietà geneticamente modificate, nel catalogo comune delle varietà della Co- munità europea3.
1 RS 916.151.1
2. Catalogo comune delle varietà delle specie agricole, 21° edizione integrale, GUCE, C 321 A, del 9.11.1999, p. 1, modificata l’ultima volta dall’11° complemento, GUCE, C 252 A, del 26.2.2002.
3. Catalogo comune delle varietà delle specie agricole, 21° edizione integrale, GUCE, C 321 A, del 9.11.1999, p. 1, modificata l’ultima volta dall’11° complemento, GUCE, C 252 A, del 26.2.2002.
2002-0010 1489
Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 2002
Art. 41 cpv. 1 Abrogato
Art. 45 cpv. 1 e Ibis Abrogati
Art. 48 Abrogato
Art. 50 cpv. 2
2 Esso indica gli aggiornamenti del catalogo comune delle varietà della Comunità
europea‘ per quanto concerne i rinvii di cui agli articoli 20 e 27.
Art. 51b Disposizioni transitorie
Le varietà di piante foraggere messe in commercio in Svizzera prima dell’entrata in vigore della presente modifica e non ammesse nel catalogo o nel catalogo comune delle varietà della Comunità europea5, ma ammesse nella lista dei cultivar dell’OCSE possono essere commercializzate per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
I
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
8 marzo 2002 Dipartimento federale dell’economia:
Pascal Couchepin
4. Catalogo comune delle varietà delle specie agricole, 21° edizione integrale, GUCE,C 321 A, del 9.11.1999, p.1, modificata l’ultima volta dall’11° complemento, GUCE C 51 A, del 26.2.2002.
5 Catalogo comune delle varietà delle specie agricole, 21° edizione integrale, GUCE,C 321 A, del 9.11.1999, p.1, modificata l’ultima volta dall’11° complemento, GUCE C 51 A, del 26.2.2002.