AS 2002 149
Ordinanza del DATEC concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d'incontro
Ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro
del 28 settembre 2001
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 108 e 115 dell’ordinanza del 5 settembre 19792 sulla segnaletica stradale (OSStr), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i particolari per la disposizione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h (art. 22a OSStr) e di zone d’incontro (art. 22b OSStr).
Art. 2 Principio In tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza delle velocità massime con- sentite, occorre tenere presente che le strade devono poter essere praticate da tutti i tipi di veicoli ammessi alla circolazione in quel tratto.
Art. 3 Perizia La perizia richiesta ai sensi dell’articolo 32 capoverso 4 LCStr, descritta più detta- gliatamente all’articolo 108 capoverso 4 OSStr, è costituita da un breve rapporto che comprende in particolare: a. la descrizione degli obiettivi perseguiti con la disposizione della zona; b. un piano ricapitolativo indicante la gerarchia delle strade di una località o di parti di essa stabilita in base al diritto di pianificazione del territorio; c. una valutazione delle lacune di sicurezza esistenti o prevedibili come anche proposte intese a colmarle; d. indicazioni riguardanti il livello di velocità esistente (velocità 50 % V50 e velocità 85 % V85);
RS 741.213.3
2001-1843 149
Zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e zone d’incontro RU 2002
e. indicazioni circa la qualità esistente e quella auspicata per gli spazi abitativi, vitali ed economici, comprese le esigenze di utilizzazione; f. considerazioni circa le possibili ripercussioni della misura prevista sull’in- tera località o su parti di essa, come anche proposte intese ad evitare even- tuali conseguenze negative; g. un elenco e una descrizione delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Sezione 2: Misure di diritto della circolazione e configurazione dello spazio stradale
Art. 4 Misure di diritto della circolazione 1 Una regolamentazione che deroghi, mediante segnaletica, alla precedenza da destra è ammessa soltanto se richiesta dalla sicurezza del traffico. 2 L’allestimento di passaggi pedonali è vietato. In zone con limite di velocità massi- mo di 30 km/h possono tuttavia essere disposti passaggi pedonali se, per ragioni particolari, occorre dare la precedenza ai pedoni, segnatamente in prossimità di scuole e ricoveri.
Art. 5 Configurazione dello spazio stradale 1 I passaggi tra la rete stradale convenzionale e una zona devono essere chiaramente riconoscibili. Le entrate e le uscite dalla zona devono essere evidenziate in modo vistoso affinché ne risulti l’effetto di una porta. 2 Il carattere di zona può essere evidenziato mediante demarcazioni speciali confor- mi alle pertinenti norme tecniche. 3 Per l’osservanza della velocità massima consentita, se necessario occorre adottare altri provvedimenti, come la posa di elementi morfologici o di moderazione del traf- fico.
Sezione 3: Verifica delle misure realizzate
Art. 6 Al più tardi dopo un anno, occorre verificare l’efficacia delle misure attuate. Se gli obiettivi perseguiti non sono stati raggiunti, vanno adottate misure supplementari.
Zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e zone d’incontro RU 2002
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 7 Abrogazione di istruzioni Le istruzioni del 1° maggio 19843 concernenti le strade residenziali e le istruzioni del 3 aprile 19893 concernenti la segnaletica per zone delle regolamentazioni del traffico sono abrogate.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
28 settembre 2001 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger