AS 2002 158
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione
Correzione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
del 31 ottobre 2001 (RS 784.101.1; RU 2001 2759)
Art. 60 cpv. 1
Invece di: 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare i dati personali degli utenti, se e fintantoché questo è necessario per stabilire le comunicazioni e per otte- nere la retribuzione dovuta per le loro prestazioni. In ogni caso, tali dati sono con- servati per almeno sei mesi a disposizione delle autorità competenti per la sorve- glianza del traffico delle telecomunicazioni secondo l’articolo 44 LTC.
Leggasi:1 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare i dati personali degli utenti, se e fintantoché questo è necessario per stabilire le comunicazioni, per rila- sciare informazioni sulla corrispondenza postale o sul traffico delle telecomunica- zioni in virtù dell’articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), nonché per ottenere la retribuzione dovuta per le loro prestazioni.
22 gennaio 2002 Cancelleria federale
1 Vedi RU 2001 3111, art. 35
2 RS 780.1; RU 2001 3096
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