AS 2002 159
Ordinanza concernente gli aumenti salariali individuali nell'Amministrazione federale nel 2002
Ordinanza concernente gli aumenti salariali individuali nell’Amministrazione federale nel 2002
del 7 dicembre 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19271 (OF), ordina:
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina gli aumenti salariali individuali nel 2002:
a. nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale fe- derale (OPers); b. per gli impiegati dell’Assemblea federale e del Tribunale federale. 2 Essa non è applicabile agli impiegati che sottostanno all’ordinanza del 30 novem- bre 20013 sul personale dei servizi di pulizia.
Art. 2 Principio 1 Gli aumenti ordinari e straordinari di stipendio (aumenti di stipendio) ai sensi degli articoli 40 e 41 OF e delle pertinenti ordinanze sono concessi per l’ultima volta con effetto al 1° gennaio 2002 in luogo delle misure salariali secondo le disposizioni del nuovo diritto in materia di personale federale. 2 Se in virtù del vecchio diritto era previsto un aumento straordinario di stipendio al 1° luglio 2002, è possibile concedere con effetto al 1° gennaio 2002 un aumento sa- lariale pari al 50 per cento dell’ammontare dell’aumento straordinario di stipendio secondo l’allegato alla presente ordinanza.
Art. 3 Ammontare degli aumenti di stipendio L’ammontare degli aumenti di stipendio è fissato sulla base dell’allegato alla pre- sente ordinanza.
RS 172.221.101.21
2001-2608 159
Aumenti salariali individuali nell’Amministrazione federale nel 2002 RU 2002
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002 con effetto sino al 31 di- cembre 2002.
7 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Aumenti salariali individuali nell’Amministrazione federale nel 2002 RU 2002
Allegato
Classi di stipendio Aumento ordinario di stipendio4 Aumento (secondo il vecchio 7diritto) straordinario di stipendio5 1/ 1/ 1/ 12 8 6
Fuori classe Categoria I 2907 4361 5815 Categoria II 2907 4361 5815 Categoria III 2907 4361 5815 20 6676 Categoria IV 2907 4361 5815 o 9 663 Categoria V 2907 4361 5815 Categoria VI 2907 4361 5815 Categoria VII 2907 4361 5815
Classi di stipendio 31 2359 3538 4717 4717 30 2317 3476 4635 4635 29 2277 3415 4553 4553 28 2237 3356 4475 4475 27 2201 3302 4403 4403 26 2167 3250 4333 4333 25 2131 3196 4261 4261 24 2096 3144 4192 4192 23 2066 3099 4132 4132 22 2036 3054 4072 4072 21 2012 3018 4024 4024 20 1989 2983 3977 3977 19 1965 2948 3931 3931 18 1942 2913 3884 3884 17 1918 2877 3836 3836 16 1899 2848 3797 3797 15 1879 2819 3759 3759 14 1853 2779 3705 3705 13 1807 2710 3613 3613
4 Determinante per l’ammontare dell’aumento ordinario di stipendio è la classe di stipendio nella quale l’impiegato si trova il 31 dicembre 2001. 5 Determinante per l’ammontare dell’aumento straordinario di stipendio è la classe di stipendio nella quale l’impiegato sarebbe stato promosso nel 2002 secondo il vecchio diritto. 6 Conformemente all’ordinanza sullo stipendio dei funzionari fuori classe, articolo 2 capo- verso 1, articolo 5.
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Aumenti salariali individuali nell’Amministrazione federale nel 2002 RU 2002
Classi di stipendio Aumento ordinario di stipendio Aumento (secondo il vecchio diritto) straordinario di stipendio 1/ 1/ 1/ 12 8 6
12 1723 2584 3445 3445 11 1591 2387 3183 3183 10 1453 2179 2905 2905 9 1302 1953 2604 2604 8 1151 1726 2301 2301 7 1003 1504 2005 2005 6 852 1278 1704 1704 5 701 1052 1403 1403 4 689 1034 1379 1379 3 689 1034 1379 1379 2 689 1034 1379 1379 1 689 1034 1379 1379 Sottoclasse 689 1034 1379 1379
3176
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