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AS 2002 1616

Ordinanza del Consiglio dei PF sul rimborso delle spese nel settore dei PF

Ordinanza sul rimborso delle spese nel settore dei PF

dell’11 aprile 2002

Il Consiglio dei PF, visti gli articoli 15 e 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale; visto l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20002; visto l’articolo 44 capoverso 2 dell’ OPers settore dei PF del 15 marzo 20013, ordina:

Art. 1 Principi 1 I collaboratori del settore dei PF hanno diritto al rimborso delle spese documenta- bili per mansioni professionali necessarie, svolte in particolare fuori del luogo di la- voro abituale. 2 Per queste spese, devono attenersi ai seguenti criteri: adeguatezza, convenienza, ri- sparmio di tempo e rispetto dell’ambiente. 3 I principi per il rimborso delle spese si applicano indipendentemente dalla prove- nienza dei fondi impiegati.

Art. 2 Pasti 1 Per pasti fuori casa in Svizzera e all’estero sono rimborsati 25 franchi. Questo im- porto è dimezzato se il pasto è consumato in un ristorante del personale. 2 In casi giustificati possono essere corrisposte spese più elevate o rimborsati pasti consumati al luogo di lavoro.

Art. 3 Pernottamenti 1 Sia in Svizzera sia all’estero è previsto di norma il rimborso del pernottamento in un albergo di categoria media. 2 In casi giustificati è possibile scegliere uno standard più elevato. Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca definiscono le condizioni e la cerchia degli aventi di- ritto. 3 Chi pernotta fuori casa in ambito privato riceve un rimborso massimo di 40 franchi per notte.

RS 172.220.113.43

1616 2002-0930

Rimborso delle spese nel settore dei PF RU 2002

Art. 4 Trasporto

1 In linea di principio si devono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici.

2 Sono rimborsate le spese effettive calcolate in base all’offerta più conveniente.

3 Chi impiega abbonamenti privati per i trasferimenti professionali ha diritto a un contributo proporzionale al prezzo d’acquisto. 4 A chi deve utilizzare l’autovettura privata è corrisposta un’indennità di 60 cente- simi per chilometro. In casi giustificati può essere concessa un’indennità chilometri- ca più elevata. Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca definiscono le condi- zioni e la cerchia degli aventi diritto.

Art. 5 Trasferte in aereo

1 In linea di principio si deve scegliere l’offerta più conveniente.

2 Di norma per i voli europei e intercontinentali è rimborsato il biglietto d’aereo per la classe economica. Per i voli intercontinentali può essere accordata in determinati casi la classe «Business».

3 I membri della direzione possono volare in classe «Business».

4 Il ricorso a voli nazionali è ammesso solo in casi eccezionali.

Art. 6 Invito di ospiti Se si invitano ospiti sono rimborsate le spese effettive.

Art. 7 Competenze 1 L’applicazione della presenta ordinanza compete al Consiglio dei PF, ai PF e agli istituti di ricerca.

2 Se necessario essi emanano disposizioni esecutive aggiuntive.

3 Gli organi di controllo interni dei PF e degli istituti di ricerca vigilano sulla cor- retta applicazione dell’ordinanza. L’esame da parte dell’Ispettorato delle finanze del Consiglio dei PF ha carattere sussidiario.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.

11 aprile 2002 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvogel Il delegato e vicepresidente, Stephan Bieri

Rimborso delle spese nel settore dei PF RU 2002

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