AS 2002 1621
Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta
Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
Modifica del 13 maggio 2002
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte è completata come segue:
Art. 13a Obbligo di annunciare dei datori di lavoro I datori di lavoro che impiegano cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) hanno l’obbligo di an- nunciarli all’autorità fiscale competente, entro otto giorni dall’inizio della loro atti- vità, tramite il modulo previsto.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
13 maggio 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
1 RS 642.118.2
2002-1125 1621