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AS 2002 1623

Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'emanazione della farmacopea

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea

Modifica del 3 giugno 2002

L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), ordina:

I

L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea è modificata come segue:

Art. 1 lett. a Per farmacopea si intendono le seguenti edizioni: a. Pharmacopoea europea, 4a edizione (Ph. Eur. 4), del maggio 20012, il sup- plemento 4.1 alla Pharmacopoea europea del luglio 20013 e il supplemento

4.2 alla Pharmacopoea europea del novembre 20014;

1 RS 812.214.11 2 È edita in versione originale dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese può essere ottenuta presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze dei singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso lo stato maggiore della Farmacopea dello Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. 3 È edito in versione originale dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese può essere ottenuta presso l l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze dei singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso lo stato maggiore della Farmacopea dello Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. 4 È edito in versione originale dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese può essere ottenuta presso l l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze dei singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso lo stato maggiore della Farmacopea dello Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

2002-1008 1623

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici RU 2002 concernente l’emanazione della farmacopea

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

3 giugno 2002 In nome del Consiglio dell’Istituto: Il presidente, Peter Fuchs

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