AS 2002 163
Ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia
Ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia
del 30 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 2, 4 capoverso 1, 6 capoverso 2, 11 capoverso 1, 13 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19941 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC); visti gli articoli 17, 27 e 100-124 della legge federale del 15 giugno 19342 sulla pro- cedura penale; visti gli articoli 264, 322ter-322octies, 340, 340bis, 351ter-351sexies del Codice penale3 (CP), ordina:
Art. 1 Polizia giudiziaria federale in seno all’Ufficio federale di polizia La Polizia giudiziaria federale in seno all’Ufficio federale di polizia funge da: a. polizia giudiziaria della Confederazione; b. Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata, ai sensi dell’ar- ticolo 7 LUC; c. Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 9 LUC e dell’articolo 29 della legge del 3 ottobre 19514 sugli stupefacenti; d. Ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione delle monete, ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione internazionale del 20 aprile 19295 per la lotta contro la falsificazione delle monete; e. Ufficio centrale per la lotta contro la tratta delle bianche, ai sensi dell’ar- ticolo 1 dell’Accordo internazionale del 18 maggio 19046 inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche; f. Ufficio centrale per la lotta contro la diffusione delle pubblicazioni oscene, ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo internazionale del 4 maggio 19107 per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene.
RS 360.1
2001-2269 163
Adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia RU 2002
Art. 2 Compiti di polizia giudiziaria 1 In qualità di polizia giudiziaria della Confederazione, la Polizia giudiziaria fede- rale esegue, sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione, indagini preliminari e investigazioni nella sfera di competenza della Confederazione, se sus- sistono indizi e informazioni che motivano un sospetto di reato. 2 Nell’ambito della sua attività di polizia giudiziaria, la Polizia giudiziaria federale effettua analisi operative tese a fornire aiuto e sostegno nel trattamento di casi com- plessi. 3 La comunicazione di dati provenienti da investigazioni di polizia giudiziaria è retta dalle prescrizioni della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale nonché dalla legge federale del 20 marzo 19818 sull’assistenza internazionale in materia penale.
Art. 3 Compiti quale Ufficio centrale di polizia giudiziaria 1 In qualità di Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva a livello internazionale, la Polizia giudiziaria federale svolge i compiti d’informazione e coordinamento previsti nell’articolo 2 lettere a, b, d ed e LUC. 2 Nell’ambito della sua attività di coordinamento, la Polizia giudiziaria federale ga- rantisce: a. il contatto con le autorità nazionali ed estere di perseguimento penale e di polizia; b. lo svolgimento coordinato delle investigazioni sul piano temporale e mate- riale; c. la conduzione dei propri agenti di collegamento distaccati all’estero; d. l’assistenza agli agenti di collegamento stranieri distaccati in Svizzera. 3 L’attività d’analisi strategica ai sensi dell’articolo 2 lettera c LUC è espletata dal Servizio di analisi e prevenzione in seno all’Ufficio federale di polizia. Vi rientra l’analisi dei dati relativi a gruppi di autori, segnatamente la loro provenienza, com- posizione, delinquenza e specificità, nonché ai tipi di reati e ai metodi utilizzati per commetterli. I rapporti di situazione sono allestiti a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e delle autorità di perseguimento penale della Confede- razione e dei Cantoni. Essi possono essere resi accessibili sotto forma anonimizzata anche ad altre autorità o organizzazioni sempreché siano necessari all’adempimento dei loro compiti. Si può rinunciare ad anonimizzare i dati qualora le autorità di per- seguimento penale abbiano già reso noto al pubblico l’identità degli interessati e le fattispecie che li concernono. È fatta salva la comunicazione di dati personali ai sen- si degli articoli 5-7.
8 RS 351.1
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Art. 4 Collaborazione con le autorità 1 Le seguenti autorità sono tenute, su richiesta della Polizia giudiziaria federale, a collaborare e a informare ai sensi dell’articolo 4 LUC: a. autorità di perseguimento penale, segnatamente pubblici ministeri, giudici istruttori, autorità preposte all’assistenza giudiziaria e organi di polizia giu- diziaria della Confederazione e dei Cantoni; b. servizi di polizia, segnatamente organi di polizia di sicurezza e amministra- tiva della Confederazione e dei Cantoni, nonché autorità della Confedera- zione incaricate dell’esecuzione della legge federale del 21 marzo 19979 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); c. organi delle guardie di confine e delle dogane; d. autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti di polizia degli stranieri e sono competenti in materia d’entrata e soggiorno degli stra- nieri, nonché di concessione dell’asilo o di ammissione provvisoria; e. controlli degli abitanti e registri pubblici, segnatamente registri di commer- cio, di stato civile, fiscale, della circolazione stradale, dell’aviazione civile nonché registro fondiario; f. autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari; g. autorità competenti per il rilascio dei permessi nell’ambito della circolazione di determinati beni. 2 Le autorità di cui al capoverso 1 sono tenute a fornire informazioni qualora i dati personali richiesti siano indispensabili all’adempimento dei compiti legali della Po- lizia giudiziaria federale. Inoltre esse trasmettono alla Polizia giudiziaria federale tutti i dati, non relativi a persone, che la Polizia giudiziaria federale necessita per l’adempimento del mandato legale e le forniscono appoggio logistico.
3 Le informazioni di cui al capoverso 2 comprendono segnatamente:
a. informazioni di natura tecnica o statistica, relative a reati, Paesi e popolazio- ni, nonché indicazioni sui metodi utilizzati per commettere i reati; b. la partecipazione a gruppi di lavoro o d’inchiesta degli Uffici centrali, previa reciproca consultazione e nell’ambito delle possibilità d’ordine personale e finanziario. 4 Per la domanda d’assistenza amministrativa la Polizia giudiziaria federale fornisce, di norma, una motivazione orale sommaria al servizio al quale ha chiesto informa- zioni. Essa può rifiutare di fornire una motivazione qualora si tratti di informazioni di portata minore, oppure qualora i diritti della personalità dell’interessato potessero risultarne pregiudicati. In caso di informazioni di vasta portata, il servizio richiesto può esigere una motivazione scritta della domanda. La motivazione scritta può esse- re presentata posteriormente quando vi sia pericolo nel ritardo.
9 RS 120
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5 La Polizia giudiziaria federale può fissare temi d’informazione prioritari nonché standardizzare il rilascio delle informazioni. A questo proposito si tiene conto, in particolare, delle richieste delle autorità cantonali di perseguimento penale e di poli- zia.
Art. 5 Comunicazione di dati personali ad autorità tenute a fornire informazioni 1 Per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d’assi- stenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali alle autorità menzionate nell’articolo 4. 2 La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare spontaneamente i dati per- sonali alle seguenti autorità, a sostegno dell’adempimento dei loro compiti legali: a. autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a, per i loro procedimenti penali, investigazioni di polizia giudiziaria e procedure d’assistenza giudi- ziaria; b. autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b e c, per le loro procedure d’investigazione di polizia giudiziaria e per l’adempimento dei compiti ai sensi della LMSI10; c. autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d, per l’adempimento dei compiti di polizia degli stranieri nonché per impedire o perseguire abusi nell’ambito delle disposizioni d’entrata e di soggiorno e in quello della legi- slazione in materia d’asilo.
Art. 6 Comunicazione di dati personali ad altri destinatari 1 Per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d’as- sistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati perso- nali ai seguenti altri destinatari: a. altri servizi dell’Ufficio federale di polizia; b. autorità competenti in materia di corrispondenza postale, telefonica e tele- grafica, per ordinare ed eseguire misure di sorveglianza ufficiale; c. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di polizia nella misura in cui siano adempiute le premesse di cui all’articolo 13 capoverso 2 LUC; d. organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di persegui- mento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL) sempre- ché siano adempiute le premesse di cui all’articolo 13 capoverso 2 LUC; e. autorità federali e cantonali competenti in materia di finanze; f. Amministrazione federale delle finanze; g. Commissione federale delle banche;
10 RS 120
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h. Commissione federale delle case da gioco; i. Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro; j. Segretariato di Stato dell’economia; k. autorità federali competenti in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone nonché di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettere c nonché d LMSI11; l. Ufficio federale dell’aviazione civile; m. autorità competenti in materia di acquisto di fondi da parte di persone all’e- stero; n. organizzazioni non governative, segnatamente quelle che operano in favore della lotta contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali, sempreché si tratti di impedire e d’individuare forme particolari di criminalità; o. autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni. 2 La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare spontaneamente i dati per- sonali alle seguenti autorità, a sostegno dell’adempimento dei loro compiti legali: a. altri servizi dell’Ufficio federale di polizia; b. autorità di altri Paesi, che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro investigazioni di polizia giudiziaria sempreché siano adempiute le pre- messe di cui all’articolo 13 capoverso 2 LUC; c. organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di persegui- mento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL) sempre- ché siano adempiute le premesse di cui all’articolo 13 capoverso 2 LUC; d. autorità federali e cantonali competenti in materia di finanze, per le loro in- vestigazioni di polizia giudiziaria in ambito fiscale; e. Amministrazione federale delle finanze, per i suoi procedimenti penali am- ministrativi; f. Commissione federale delle banche, a sostegno dell’attività di vigilanza svolta nell’ambito della legislazione su banche, borse e fondi d’investi- mento, sempreché si tratti di informazioni attendibili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento; g. Commissione federale delle case da gioco, a sostegno dell’attività di vigilan- za svolta nell’ambito della legislazione sulle case da gioco; h. Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro, a sostegno dell’atti- vità di vigilanza nell’ambito della legge del 10 ottobre 199712 sul riciclaggio di denaro, sempreché si tratti di informazioni attendibili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento;
11 RS 120 12 RS 955.0
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i. autorità federali competenti in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone nonché di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettere c e d LMSI, per i loro accertamenti, sempreché si tratti di informazioni attendibili. 3 Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni nonché all’Incaricato federale della protezione dei dati per l’adempimento delle loro funzioni di controllo. 4 La Polizia giudiziaria federale deve offrire all’Archivio federale, per l’archivia- zione, tutti i documenti di cui non ha più bisogno in modo permanente ai sensi della legge federale del 26 giugno 199813 sull’archiviazione.
Art. 7 Restrizioni della comunicazione di dati 1 In occasione della comunicazione di dati occorre tenere conto dei divieti d’utiliz- zazione. La Polizia giudiziaria federale può comunicare a Stati esteri dati concer- nenti richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione e persone ammesse provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell’ufficio fede- rale competente. 2 La Polizia giudiziaria federale nega o limita la comunicazione di dati qualora inte- ressi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano. 3 Nell’ambito di una procedura d’investigazione di polizia giudiziaria, gli organi preposti al perseguimento penale o i servizi di polizia che collaborano con la Polizia giudiziaria federale possono comunicare i dati di cui dispongono alle altre autorità di perseguimento penale e di polizia del loro Cantone. La Polizia giudiziaria fede- rale deve esserne informata. 4 In occasione di ogni comunicazione, i destinatari devono essere informati sull’at- tendibilità e attualità dei dati. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo scopo per il quale sono stati loro comunicati. Devono essere messi a conoscenza delle restri- zioni d’uso e del fatto che la Polizia giudiziaria federale si riserva il diritto di infor- marsi in merito all’impiego dei dati.
Art. 8 Agenti di collegamento 1 Gli agenti di collegamento svizzeri sono annunciati presso lo Stato ospitante in qualità di addetti diplomatici dell’Ambasciata di Svizzera. Sul piano tecnico sono subordinati alla Polizia giudiziaria federale.
2 Gli agenti di collegamento svizzeri adempiono segnatamente i compiti seguenti:
a. tutela di tutti gli interessi delle autorità svizzere di perseguimento penale nello Stato ospitante nei settori della criminalità organizzata come pure in altri casi rilevanti di polizia giudiziaria suscettibili d’assistenza giudiziaria, nonché, a titolo supplementare, nel campo della criminalità economica; b. sostegno alle autorità di perseguimento penale dello Stato ospitante in casi rilevanti di polizia giudiziaria suscettibili d’assistenza giudiziaria;
13 RS 152.1
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c. raccolta e scambio d’informazioni nei settori di competenza della Polizia giudiziaria federale, segnatamente analisi di nuove forme di criminalità; d. consulenza alle autorità di perseguimento penale dello Stato ospitante nei settori di competenza della Polizia giudiziaria federale; e. partecipazione a conferenze e congressi organizzati nella regione di stazio- namento sui temi di competenza della Polizia giudiziaria federale; f. collaborazione nel quadro di tutte le questioni d’assistenza giudiziaria e d’estradizione riguardanti autorità svizzere. 3 Per adempiere i loro compiti gli agenti di collegamento collaborano con le autorità estere ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LUC e dell’articolo 6 capoverso 2 lette- re a e b della presente ordinanza. Per la collaborazione con le autorità svizzere si applicano gli articoli 4-7. 4 La conclusione di accordi con l’estero sullo stazionamento degli agenti di collega- mento spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Art. 9 Obbligo d’informazione nel settore della criminalità organizzata 1 Per autorità di perseguimento penale di cui all’articolo 8 capoverso 1 LUC s’inten- dono i pubblici ministeri, i giudici istruttori, le autorità preposte all’assistenza giudi- ziaria nonché gli organi della polizia giudiziaria di Confederazione e Cantoni. Le informazioni che tali autorità sono tenute a comunicare alla Polizia giudiziaria fede- rale hanno lo scopo di fornire reciproco sostegno per facilitare l’adempimento dei compiti legali. 2 Vanno comunicate l’apertura e l’archiviazione di procedure d’investigazione non- ché le informazioni di polizia giudiziaria in merito a: a. organizzazioni per le quali sussiste un sospetto sufficientemente fondato che si tratti di associazioni criminali ai sensi dell’articolo 260ter CP; b. persone nei riguardi delle quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che preparino, commettano o sostengano reati per i quali si presume la par- tecipazione di un’organizzazione ai sensi della lettera a; c. persone nei riguardi delle quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che appartengano o sostengano un’organizzazione ai sensi della lettera a; d. persone nei riguardi delle quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che preparino, commettano o sostengano reati ai sensi dell’articolo 340bis CP. 3 La Polizia giudiziaria federale può informare regolarmente in merito a indicatori che facciano supporre l’esistenza di organizzazioni ai sensi dell’articolo 260ter nu- mero 1 capoverso 1 CP.
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Art. 10 Obbligo d’informazione nel settore del traffico illegale di stupefacenti 1 Soggiacciono all’obbligo d’informazione di cui all’articolo 10 LUC le autorità di perseguimento penale, segnatamente i pubblici ministeri, i giudici istruttori, le auto- rità preposte all’assistenza giudiziaria nonché gli organi della polizia giudiziaria dei Cantoni, incaricati di perseguire le infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 195114 sugli stupefacenti.
2 Conformemente all’articolo 10 LUC vanno comunicate tutte le procedure d’inve-
stigazione avviate per infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefa- centi, nonché le relative misure tecniche di vigilanza. Ove l’infrazione riguardi sol- tanto il consumo e il traffico di esigue quantità di stupefacenti, ci si può limitare, in- dicando tale circostanza, a fornire informazioni concise.
Art. 11 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 19 novembre 199715 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia è abrogata.
Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002 con effetto al più tardi sino al 30 giugno 2005.
30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
14 RS 812.121 15 RU 1998 34, 2000 766