AS 2002 1633
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 22 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come se- gue:
Art. 1 cpv. 2 lett. d-f
2 Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:
d. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e so- no soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno
19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Ac- cordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, men- zionati nell’articolo 95a lettera a della legge3; e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e sono soggette all’assi- curazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 20014 di emenda- mento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’al- legato K, menzionati nell’articolo 95a lettera b della legge; f. le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi.
Art. 2 cpv. 1 lett. c-f, 2, 3 e 7
1 Non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione:
c. le persone che, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell’Accordo AELS e del relativo allegato K e del- l’appendice 2 dell’allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrati- va in tale Stato;
2002-1063 1633
Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2002
d. le persone che, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un’assicurazione estera contro la di- soccupazione; e. le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell’Ac- cordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo alle- gato K e dell’appendice 2 dell’allegato K; f. le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c, d o e quali suoi familiari e hanno diritto all’aiuto reciproco.
2 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone obbligatoria-
mente assicurate contro le malattie in virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione dell’obbligo di assicurazio- ne, se l’assoggettamento all’assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.
3 Abrogato
7 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o l’Accordo AELS, purché durante l’intera validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può re- vocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.
Art. 3 cpv. 1 1 A loro domanda vengono assoggettati all’assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera non soggetti all’obbligo d’assicurazione ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all’estero un’attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.
Art. 7 cpv. 1 e 8 1 I cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora op- pure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono an- nunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di affilia- zione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione.
1634
Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2002
8 Le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo d’assicurazione in Sviz- zera. Se si assicurano entro questo termine, l’assicurazione inizia dall’assoggetta- mento all’assicurazione svizzera. Se si assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. L’assicurazione cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un assoggettamento all’assicurazione svizzera conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II o all’Accordo AELS, al relativo allegato K e all’appendice 2 dell’allegato K.
Art. 9 cpv. 5 5 Se un assicurato residente in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia non paga i premi o le partecipazioni ai costi entro la scadenza dei ter- mini, l’assicuratore deve sollecitarlo per scritto e renderlo attento alle conseguenze della mora. L’assicuratore può quindi sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi o le partecipazioni ai costi non siano stati interamente pagati. L’assi- curatore informa nel contempo l’istanza d’assistenza reciproca competente nel luogo di residenza dell’assicurato come pure l’istituzione comune di cui all’articolo 18 della legge in merito alla sospensione delle prestazioni. Se i premi o le partecipazio- ni ai costi scoperti sono quindi interamente pagati, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.
Art. 10 cpv. 1bis 1bis Le informazioni sull’obbligo d’assicurazione destinate ai detentori di un permes- so di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
Art. 15a cpv. 1 1 Dall’obbligo di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera f della legge sono esonerati solo gli assicuratori con meno di 100 000 assicurati a condizione che: a. non vogliano offrire prestazioni in alcuno Stato membro della Comunità eu- ropea né in Islanda né in Norvegia; b. vogliano offrire prestazioni solo in uno, diversi o tutti gli Stati di cui alla lettera a in cui avevano già offerto prestazioni al momento della presentazio- ne della domanda d’esenzione.
Art. 19 cpv. 2 lett. a-c
2 L’istituzione comune assume inoltre compiti di coordinamento per l’adempimento
degli obblighi di cui all’articolo 95a della legge. Adempie segnatamente i compiti seguenti:
1635
Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2002
a. stabilisce, in base alle statistiche dei costi riconosciuti dall’organo compe- tente della Comunità europea (Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti), le aliquote pro capite che gli assicuratori de- vono considerare per il calcolo dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia ai sensi de- gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/725 nella sua versione ag- giornata6 (regolamento CEE 574/72) menzionato all’articolo 95a della leg- ge; b. stabilisce all’attenzione dell’UFAS, in base alle statistiche dei costi dell’assi- curazione malattie svizzera, i costi medi annui correnti per le prestazioni medico-sanitarie che devono essere conteggiati alle competenti istituzioni degli Stati membri della Comunità europea, dell’Islanda e della Norvegia per i loro assicurati residenti in Svizzera ai sensi degli articoli 94 e 95 del rego- lamento CEE 574/72; c. appronta entro il 30 aprile un rapporto all’attenzione dell’UFAS sull’esecu- zione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, evidenziando il nu- mero di casi, i costi complessivi e i rimborsi arretrati. I dati vanno differen- ziati per ogni singolo Stato membro della Comunità europea, per l’Islanda, per la Norvegia e per ogni singolo assicuratore svizzero.
Art. 36 cpv. 4 terzo periodo 4 … Se ad assicurati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e vengono di- spensate cure difformemente dalle regole dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni, i costi vengono assunti secondo le tariffe ed i prezzi praticati nel loro ultimo luogo di residenza o di lavoro; non potendosi determinare alcuno di questi luoghi, i costi saranno assunti secondo le tariffe ed i prezzi del Cantone di domicilio dell’assicuratore.
Art. 37 cpv. 2 lett. a
2 Il capoverso 1 è applicabile per analogia agli assicurati:
a. che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia e che durante un soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni giusta l’articolo 95a della legge;
5 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. L 74 del 27 marzo 1972) (codificato anche mediante il regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996); modificato per l’ultima volta mediante il regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999 (GU n. L 38 del 12 febbraio 1999). 6 RS 0.831.106.11; RU …
1636
Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2002
Titolo prima dell’art. 92a Sezione 1a: Premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
Art. 92b cpv. 1 e 2 1 L’assicuratore calcola per ogni singolo Stato membro della Comunità europea, per l’Islanda e per la Norvegia i premi dovuti dagli assicurati che vi risiedono. 2 L’assicuratore può graduare i premi all’interno di uno degli Stati di cui al capover- so 1 se è provato che i costi differiscono secondo le regioni. Sono consentite al mas- simo tre graduazioni regionali. E’ applicabile l’articolo 61 capoverso 3 della legge.
Art. 92c Contabilità Per gli assicurati di cui all’articolo 92b capoverso 3 lettere a e b gli assicuratori ten- gono una contabilità separata per ogni singolo Stato membro della Comunità euro- pea, per l’Islanda e per la Norvegia.
Art. 101a Forme particolari d’assicurazione per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 Gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia non possono aderire alle forme particolari d’assicurazione di cui agli articoli 93-101. 2 Gli assicuratori possono offrire l’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 99-101 agli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia che lavorano in Svizzera e ai loro familiari assicurati. Per la determinazione di riduzioni dei premi ai sensi dell’arti- colo 101 capoversi 2 e 3 va considerato che questi assicurati possono pure farsi cu- rare nel loro Paese di residenza.
Art. 103 cpv. 6 e 7 6 Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islan- da, nel Liechtenstein o in Norvegia e che in caso di soggiorno in Svizzera hanno di- ritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni in base all’arti- colo 95a della legge, viene riscosso un importo globale per la franchigia e per l’aliquota percentuale. Questo importo ammonta, per un periodo di 30 giorni, a 70 franchi per gli adulti e a 25 franchi per i bambini. 7 I capoversi 1-4 sono applicabili per analogia agli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia che lavorano in Svizzera come pure agli assicurati residenti in Belgio, Germania, Paesi Bassi e Austria e che possono scegliere di farsi curare nello Stato di residenza o in Svizzera in virtù dell’articolo 95a lettera a della legge.
1637
Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2002
Art. 106 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati con un permesso di dimora valido per almeno tre mesi Hanno diritto alla riduzione dei premi anche le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a ed f, purché soddisfino le condizioni di diritto del Cantone.
Art. 106a rubrica e cpv. 2 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 2 All’atto di verificare le modeste condizioni economiche degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia, i Cantoni non possono prendere in considerazione il reddito e la sostanza netta dei familiari assog- gettati alla procedura ai sensi dell’articolo 66a della legge.
II Disposizioni transitorie della modifica del 3 luglio 2001 Abrogate
Disposizioni transitorie della modifica del 22 maggio 2002 1 Gli assicuratori che all’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’Accordo AELS dispongono già di un’autorizzazione ad esercita- re conformemente all’articolo 13 della legge devono offrire l’assicurazione sociale malattie alle persone tenute ad assicurarsi, residenti in uno Stato membro della Co- munità europea, in Islanda o in Norvegia. 2 Gli assicuratori che desiderano ottenere un esonero giusta l’articolo 15a capover- so 1 a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle per- sone e dell’Accordo AELS devono inoltrare la loro richiesta all’UFAS al più tardi due mesi dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle perso- ne o, rispettivamente, dell’Accordo AELS. L’esonero è valido a partire dall’entrata in vigore di detti Accordi. 3 L’istituzione comune, in collaborazione con l’UFAS, con gli uffici preposti al pa- gamento delle rendite e con le competenti rappresentanze svizzere all’estero, infor- ma i beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea in merito all’obbligo d’assicurazione al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Informa nello stesso modo, al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore dell’Accordo AELS, i beneficiari di ren- dite residenti in Islanda o in Norvegia. Queste informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia. La Confederazione assume i costi esposti dagli uffici preposti al paga- mento delle rendite e dall’istituzione comune.
1638
Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2002
4 I Cantoni, in collaborazione con l’UFAS e con i datori di lavoro competenti, in- formano i frontalieri che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea in merito all’obbligo d’assicurazione al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Queste informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea 5 Gli assicuratori che hanno sottoposto all’approvazione dell’UFAS le tariffe dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicura- zione facoltativa d’indennità giornaliera valide per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia, le possono applica- re sino alla fine del primo anno civile successivo all’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o, rispettivamente, dell’Accordo AELS, anche se l’UFAS non ha ancora deciso in merito. L’UFAS informa gli assicuratori sulle modalità da seguire.
III La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
22 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3468
1639