AS 2002 1640
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)
Modifica del 22 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2bis lett. b 2bis Non sono considerati negli effettivi degli assicurati di cui al capoverso 1:
b. gli assicurati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera d ed e OAMal, ad eccezione dei frontalieri con attività lucrativa in Svizzera e dei loro familiari.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
22 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3484
1 RS 832.112.1; RU 2002 925
1640 2002-1065