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AS 2002 1640

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)

Modifica del 22 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2bis lett. b 2bis Non sono considerati negli effettivi degli assicurati di cui al capoverso 1:

b. gli assicurati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera d ed e OAMal, ad eccezione dei frontalieri con attività lucrativa in Svizzera e dei loro familiari.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

22 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3484

1 RS 832.112.1; RU 2002 925

1640 2002-1065

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