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AS 2002 171

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici

del 21 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 351septies capoverso 3 del Codice penale1; visto l’articolo 22c capoverso 3 della legge federale del 26 marzo19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici da parte

dell’Ufficio federale di polizia (Ufficio). 2 Il trattamento dei dati segnaletici ha lo scopo di permettere alle autorità della Confederazione e dei Cantoni di identificare le persone vive e morte nonché di indi- viduare connessioni tra i reati.

Art. 2 Definizione Si considerano dati segnaletici ai sensi della presente ordinanza: a. le impronte digitali e le impronte palmari; b. gli indizi rilevati sui luoghi dei reati; c. le fotografie; d. i connotati.

Art. 3 Compiti dell’Ufficio I servizi competenti dell’Ufficio trattano dati segnaletici nell’ambito dei seguenti compiti: a. gestione del sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) al fine di registrare e analizzare in modo centralizzato le impronte digitali, palmari e gli indizi rilevati sui luoghi dei reati; b. amministrazione degli schedari cartacei delle impronte digitali e delle foto- grafie che sono state trasmesse loro;

RS 361.3

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c. ricezione e controllo della qualità e dell’esaustività dei dati segnaletici for- niti da altre autorità; d. confronto dei dati segnaletici forniti con quelli dei propri schedari; e. comunicazione del risultato del confronto all’autorità richiedente, ad altre autorità di perseguimento penale che conducono un’inchiesta contro la stes- sa persona nonché altre autorità che devono conoscere l’identità della perso- na per adempiere i loro compiti legali; f. elaborazione di statistiche sui risultati.

Art. 4 Autorità interessate Possono far confrontare dal servizio incaricato della gestione di AFIS le impronte digitali, le impronte palmari e gli indizi rilevati sui luoghi dei reati, le seguenti auto- rità: a. i servizi dell’Ufficio competenti per la polizia giudiziaria federale e per la corrispondenza Interpol; b. il servizio dell’Ufficio federale dei rifugiati (UFR) competente per l’iden- tificazione dei rifugiati e delle persone da proteggere; c. i servizi dell’Ufficio federale degli stranieri (UFDS) competenti per l’esame delle condizioni d’entrata e per le procedure di polizia degli stranieri; d. il servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente per l’assistenza giu- diziaria internazionale; e. i servizi dell’Amministrazione federale delle dogane competenti per l’esame delle condizioni d’entrata; f. le rappresentanze svizzere all’estero competenti per il rilascio di visti; g. i servizi d’identificazione competenti delle autorità di polizia cantonali.

Art. 5 Diritto d’informazione Il diritto d’informazione è retto dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati. La domanda d’informazione è indirizzata per scritto all’Ufficio; il richiedente deve dimostrare la propria identità.

Art. 6 Obbligo di offrire i documenti all’Archivio federale

1 Tutti i dati e i documenti non più necessari o da cancellare sono offerti per

l’archiviazione all’Archivio federale. 2 I dati e i documenti che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico so- no distrutti.

3 RS 235.1

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Sezione 2: AFIS

Art. 7 Contenuto e forma

1 L’AFIS contiene le seguenti categorie di dati:

a. impronte di due dita; b. impronte di dieci dita; c. impronte palmari; d. indizi rilevati sul luogo del reato.

2 I dati sono memorizzati nell’AFIS nella forma seguente:

a. dati delle impronte planimetriche: coordinate e angolazione delle peculiarità delle impronte digitali, trasformate in linguaggio elettronico; b. formule delle impronte:

1. formule di classificazione delle impronte palmari e delle impronte di-

gitali,

2. formule di classificazione degli indizi rilevati sul luogo del reato;

c. immagine di ciascuna impronta; d. numero di controllo e sesso.

Art. 8 Persone interessate Nell’AFIS sono registrate: a. impronte digitali e palmari di persone, le cui impronte sono state rilevate da servizi d’identificazione svizzeri o stranieri per stabilirne l’identità nel corso di un’indagine di polizia, di un’indagine connessa a un reato o in applica- zione di una misura amministrativa; b. impronte digitali e palmari di persone sconosciute, rilevate sul luogo di un reato; c. impronte digitali e palmari di sconosciuti o di persone conosciute sotto falsa identità; d. impronte digitali rilevate ai richiedenti d’asilo conformemente alla legisla- zione in materia; e. impronte digitali di due dita rilevate, conformemente alla legislazione in materia, a uno straniero che:

1. certifica la sua identità con un documento d’identità o di viaggio falsi-

ficato o falso,

2. è illecitamente in possesso del documento d’identità o di viaggio esi-

bito,

3. rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità alla frontiera,

4. presenta documenti giustificativi falsi o falsificati.

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Art. 9 Accesso dell’UFR I collaboratori del servizio dell’UFR competenti per l’identificazione possono utiliz- zare l’AFIS per stampare le schede delle impronte digitali dei richiedenti l’asilo.

Art. 10 Regolamento sul trattamento dei dati L’Ufficio emana un regolamento sul trattamento dei dati in AFIS.

Art. 11 Sicurezza dei dati La sicurezza dei dati è retta dall’articolo 20 dell’ordinanza del 14 giugno 19934 sulla protezione dei dati e dalle raccomandazioni dall’Organo di strategia informatica della Confederazione.

Sezione 3: Trattamento dei dati in altri sistemi d’informazione

Art. 12 1 Il numero di controllo e i dati personali corrispondenti oppure le informazioni sul luogo del reato sono trattati nel sistema informatizzato di gestione e indice informa- tizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) dell’Ufficio, nel sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER) dell’UFR o nel registro centrale degli stranieri (RCS) dell’UFDS. 2 Il numero di controllo è collegato dal servizio competente della gestione dell’AFIS agli altri dati personali o relativi agli indizi rilevati sul luogo del reato contenuti nell’IPAS, nell’AUPER o nel RCS.

Sezione 4: Comunicazione e trasmissione dei dati

Art. 13 Comunicazione dei dati 1 Al momento della comunicazione del risultato del confronto ai sensi dell’articolo 3 lettera e, l’Ufficio comunica i seguenti dati: a. dall’IPAS:

1. cognomi,

2. nomi,

3. data di nascita,

4. sesso,

5. luogo d’origine,

6. luogo di nascita,

7. nazionalità,

4 RS 235.11

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8. nome dei genitori,

9. appellativo,

10. numero di controllo del processo,

11. motivo della procedura d’identificazione (in codice),

12. autorità, luogo e data della procedura d’identificazione,

13. informazioni su fotografie e profili DNA disponibili,

14. informazioni su documenti d’identità,

15. misure.

b. dall’AUPER:

1. numero personale,

2. cognomi,

3. nomi,

4. data di nascita,

5. sesso,

6. nazionalità,

7. appellativo,

8. numero di controllo del processo,

9. cantone di attribuzione

c. dal RCS:

1. numero personale,

2. cognomi,

3. nomi,

4. data di nascita,

5. sesso,

6. nazionalità,

7. numero di controllo del processo,

8. autorità, luogo e data del rilevamento delle impronte digitali.

2 Se le impronte digitali rilevate da servizi di polizia stranieri coincidono con quelle dell’UFR, quest’ultimo decide se può trasmettere i risultati alle autorità straniere.

Art. 14 Comunicazione dei dati I dati possono essere comunicati per una via elettronica di sicurezza.

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Sezione 5: Cancellazione dei dati

Art. 15 Cancellazione dei dati nell’ambito della polizia

1 L’Ufficio cancella le impronte delle dieci dita e quelle palmari:

a. su domanda dell’autorità che ha fornito i dati; questa deve esigere la cancel- lazione non appena si escluda nel corso della procedura che la persona in oggetto sia l’autore del reato; b. dopo la morte della persona in oggetto; c. dopo 30 anni con il consenso dell’autorità che ha fornito i dati; questa può rifiutare il consenso se nel frattempo la persona in oggetto è stata condannata per un crimine o un delitto.

2 L’Ufficio cancella gli indizi sul luogo del reato:

a. su domanda dell’autorità che ha fornito i dati; questa esige la cancellazione non appena le tracce possono essere attribuite a una persona di cui si è escluso che sia l’autore del reato; b. dopo 30 anni, eccetto le tracce di crimini che non cadono in prescrizione.

3 I dati sono cancellati al più tardi entro 50 anni

4 Al momento della cancellazione delle impronte delle dieci dita e del palmo della mano, sono cancellati anche gli altri dati segnaletici della persona in oggetto.

Art. 16 Domanda di cancellazione dei dati nell’ambito della polizia 1 L’Ufficio cancella le impronte delle dieci dita e quelle palmari su domanda della persona implicata: a. non appena si è concluso il procedimento per assoluzione passata in giudi- cato; b. un anno dopo la sospensione del procedimento; c. cinque anni dopo la scadenza del periodo di prova nel caso dell’esecuzione di una pena condizionale; d. cinque anni dopo il pagamento di una multa pecuniaria o dopo la fine di un lavoro di utilità pubblica; e. venti anni dopo la scarcerazione o dalla fine dell’internamento o dopo l’ese- cuzione di una misura terapeutica.

2 Nei casi secondo il capoverso 1 lettere a e b le impronte non si cancellano se

l’assoluzione o il procedimento d’archiviazione è deciso per l’irresponsabilità dell’autore. 3 Nei casi secondo il capoverso 1 lettere c-e è richiesto il consenso dell’autorità che ha ordinato la misura. Questa può negare il consenso se esiste un concreto sospetto di un crimine o un delitto non prescritto o se si teme una recidiva. Il consenso di un’autorità straniera non è richiesto.

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4 Quando si cancellano le impronte delle dieci dita e quelle palmari, si cancellano anche gli altri dati segnaletici della persona in oggetto.

Art. 17 Cancellazione dei dati nell’ambito dell’asilo e degli stranieri

1 La cancellazione dei dati di persone nell’ambito dell’asilo avviene secondo

l’articolo 99 della legge del 26 giugno 19985 sull’asilo. 2 Le impronte di due dita secondo l’articolo 8 lettera e sono cancellate dopo due anni.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 1° dicembre 19866 sul sevizio d’identificazione è abrogata.

Art. 19 Modifica del diritto in vigore L’ordinanza del 14 gennaio 19987 concernente l’entrata e la notificazione degli stra- nieri è modificata come segue: Art. 9a 1 Le rappresentanze svizzere all’estero e i posti di confine sono autorizzati, nel qua- dro delle direttive dell’Ufficio, a rilevare le impronte digitali di stranieri: a. di cui non è certa l’identità, e b. se è necessario per un procedimento della polizia degli stranieri, in particola- re per controllare le condizioni d’entrata e per evitare abusi. 2 La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati secondo gli articoli 4 lettere c, e, f, 8 lettera e, 12, 13 capoverso 1 e 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 21 novembre 20018 sul trattamento dei dati segnaletici.

5 RS 142.31 6 RU 1986 2346, 1990 1591 1879, 1992 1618, 1993 1962, 1996 3099, 1998 1562 2337, 2000 1369 2949 7 RS 142.211 8 RS 361.3; RU 2002 171

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Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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