AS 2002 1741
Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)
Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
del 22 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 18 capoverso 4 e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS); in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), nonché dell’Accordo del 21 giugno 20013 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto (art. 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K della Convenzione AELS)
La presente ordinanza disciplina l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle per- sone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.
Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunità eu- ropea (cittadini della CE)4 nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato di Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (cittadini dell’AELS)5.
RS 142.203 4 Stati membri al momento della firma dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (21 giugno 1999). 5 I rapporti tra la Svizzera e il Liechtenstein sono retti da un protocollo del 21 giugno 2001 che è parte integrante dell’Accordo di emendamento della Convenzione AELS.
2002-1010 1741
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2002
2 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, ai familiari auto- rizzati a soggiornare in Svizzera sulla base delle disposizioni dell’Accordo sulla li- bera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di ricongiun- gimento familiare. 3 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone in- viate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro della Comunità europea (CE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della CE o dell’AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato della CE o dell’AELS.
Art. 3 Deroghe al campo d’applicazione 1 La presente ordinanza non si applica ai cittadini della CE e dell’AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall’articolo 4 capoverso 1 lettere a-d o dai ca- poversi 2 e 3 dell’ordinanza del 6 ottobre 19866 che limita l’effettivo degli stranieri (OLS). 2 Le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Con- venzione AELS in materia di contingenti massimi, di priorità dei lavoratori indigeni e di controlli delle condizioni salariali e lavorative non si applicano ai cittadini della CE e dell’AELS il cui statuto è disciplinato dall’articolo 4 capoverso 1 lettere e–g OLS.
Sezione 2: Tipi di permessi e documenti di legittimazione
Art. 4 Permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, permesso di dimora CE/AELS e permesso per frontalieri CE/AELS (art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 e 32 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 6, 7, 11, 12, 19, 23, 27 e 31 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS) 1 Ai cittadini della CE e dell’AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, un permesso di dimora CE/AELS o un permesso per frontalieri CE/AELS.
2 Il permesso per dimoranti temporanei CE/AELS e il permesso di dimora CE/AELS
valgono in tutta la Svizzera. 3 Il permesso per frontalieri CE/AELS vale entro l’insieme delle zone di frontiera7 della Svizzera. Il Cantone di lavoro può autorizzare un’attività temporanea fuori della zona di frontiera.
6 RS 823.21 7 Le zone di frontiera sono determinate in base agli accordi conclusi con i Paesi limitrofi in materia di frontalieri, cfr. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2002
Art. 5 Permesso di domicilio CE/AELS Ai cittadini della CE e dell’AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di do- micilio CE/AELS illimitato giusta l’articolo 6 LDDS e l’articolo 11 della relativa ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 19498 (ODDS), nonché giusta gli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.
Art. 6 Documenti di legittimazione 1 Ai cittadini della CE e dell’AELS e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 3 titolari di un permesso giusta l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS è rilasciato un libretto per stra- nieri. 2 Il libretto per stranieri quale prova del permesso di domicilio CE/AELS è rilasciato a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni. Due settimane prima della scadenza, lo stesso va presentato per proroga all’autorità competente.
3 È applicabile l’articolo 13 ODDS9.
Sezione 3: Entrata, procedura di notificazione e di permesso
Art. 7 Procedura del visto (art. 1 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 1 Allegato K della Convenzione AELS)
Per i familiari nonché i prestatori di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 3 che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro della CE o dell’AELS, sono appli- cabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 3 e 4 dell’ordi- nanza del 14 gennaio 199810 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri. Il visto è rilasciato allorquando sono adempite le condizioni per il rilascio di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o di un permesso di dimora CE/AELS giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.
Art. 8 Assicurazione del permesso di dimora (art. 1 par. 1 e art. 27 par. 2 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone in combinazione con l’art. 10 par. 2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 1 cpv. 1 e 26. cpv. 2 Allegato K-Appendice 1 in combinazione. con l’art. 10 cpv. 2 Allegato K della Convenzione AELS)
Per l’entrata in vista di esercitare un’attività lucrativa che necessita un permesso di dimora CE/AELS, i cittadini della CE e dell’AELS possono chiedere un’assicura- zione giusta le disposizioni dell’ordinanza del 19 gennaio 196511 concernente l’assicurazione d’un permesso di dimora per l’assunzione d’impiego.
8 RS 142.201 9 RS 142.201 10 RS 142.211 11 RS 142.261
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2002
Art. 9 Procedura di notificazione e di permesso (art. 2 par. 4 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 2 cpv. 4 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS) 1 Per la procedura di notificazione e di permesso vigono gli obblighi e i termini pre- visti negli articoli 2 e 3 LDDS nonché negli articoli 1 e 2 ODDS12. 2 Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l’articolo 4 dell’ordinanza RCS del 23 novembre 199413. 3 I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all’autorità competente nel luogo di lavoro. 4 I frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l’autorità competente nel luogo di dimora. Il capoverso 1 si applica per ana- logia.
Sezione 4: Dimora con attività lucrativa
Art. 10 Computo sui contingenti massimi (art. 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K della Convenzione AELS)
Il permesso non è computato sui contingenti fissati nell’Accordo sulla libera circola- zione delle persone o nella Convenzione AELS se il cittadino della CE o dell’AELS: a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro; b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall’assunzione d’impiego; c. alla scadenza del periodo di preparazione non dimostra di esercitare un’atti- vità lucrativa indipendente.
Art. 11 Contingenti massimi 1 L’Ufficio federale degli stranieri (UFDS) ripartisce in quote indicative e non vin- colanti tra i Cantoni e la Confederazione i contingenti massimi giusta l’articolo 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e l’articolo 10 dell’Allegato K della Convenzione AELS.
2 I contingenti della Confederazione fungono da compensazione tra i Cantoni.
3 Nel ripartire i contingenti è tenuto conto dei bisogni economici e del mercato del lavoro durante l’intero periodo di contingentamento.
12 RS 142.201 13 RS 142.215
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2002
Art. 12 Deroghe ai contingenti massimi (art. 10 par. 3 e 4 e art. 13 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 cpv. 3 e 4 nonché art. 13 Allegato K della Convenzione AELS) 1 Le deroghe ai contingenti massimi sono disciplinate dagli articoli 12 capoverso 2 e 2 I permessi di dimora CE/AELS rilasciati in virtù dell’articolo 27 capoverso 3 lette- ra a dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’artico- lo 26 capoverso 3 lettera a dell’Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS sono eccettuati dai contingenti massimi.
Sezione 5: Prestazione transfrontaliera di servizi
Art. 13 Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo (art. 5 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato K della Convenzione AELS)
Alle persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e la CE o l’AELS è rilasciato un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS per la du- rata del servizio.
Art. 14 Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi (art. 5 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 17, 21 del suo allegato I nonché art. 5 Allegato K della Convenzione AELS e art. 16 e 20 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS)
In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, ai cittadini della CE e del- l’AELS e ai prestatori di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 3 è rilasciato un per- messo per dimoranti temporanei CE/AELS per la durata del servizio, ma al massimo per 90 giorni lavorativi per anno civile.
Art. 15 Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi (art. 20 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 19 Allegato K- Appendice 1 della Convenzione AELS) 1 In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio ol- trepassa 90 giorni lavorativi, ai cittadini della CE e dell’AELS può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS giusta l’articolo 4.
2 Per l’ammissione sono applicabili le disposizioni della LDDS, dell’ODDS15 e
dell’OLS16, ad eccezione dell’articolo 12 OLS. Il computo sui contingenti avviene secondo l’articolo 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o secondo l’articolo 10 dell’Allegato K della Convenzione AELS.
14 RS 823.21 15 RS 142.201 16 RS 823.21
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Sezione 6: Dimora senza attività lucrativa
Art. 16 Mezzi finanziari (art. 24 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 23 Allegato K della Convenzione AELS) 1 I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino della CE o dell’AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d’assistenza con- cesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull’impostazione e sul calcolo dell’aiuto sociale17. 2 I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell’AELS avente di- ritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l’importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 196518 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità.
Art. 17 Rinnovo del permesso di dimora CE/AELS (art. 24 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 23 Allegato K- Appendice 1 della Convenzione AELS)
Già dopo i primi due anni, le autorità competenti possono, se lo ritengono necessa- rio, esigere il rinnovo del permesso di dimora CE/AELS per i soggiorni senza atti- vità lucrativa.
Art. 18 Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego (art. 2 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 2 Allegato K- Appendice 1 della Convenzione AELS) 1 Per la ricerca di un impiego, i cittadini della CE e dell’AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi. 2 Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rila- sciato loro un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS della validità di tre me- si per anno civile. 3 Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini della CE e dell’AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di im- piego.
Art. 19 Destinatari di servizi (art. 23 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione e art. 22 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS) 1 Se il soggiorno non supera tre mesi, i cittadini della CE e dell’AELS che entrano in Svizzera onde ricevere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso.
17 Queste direttive possono essere ordinate presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13. 18 RS 831.30
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2 Per le prestazioni di servizi di più lunga durata, è rilasciato loro un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS.
Art. 20 Rilascio di un permesso per motivi gravi Se non sono adempite le condizioni per l’ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Con- venzione AELS, possono essere rilasciati permessi di dimora CE/AELS se motivi gravi lo giustificano.
Sezione 7: Ricongiungimento familiare (art. 3 allegato I e art. 10 par. 2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone nonché art. 3 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS e art. 10 cpv. 2 Allegato K della Convenzione AELS)
Art. 21 In caso di assunzione di un’attività lucrativa, per il coniuge e per i figli minori di 21 anni o a carico, entrati in Svizzera nell’ambito virtù del ricongiungimento fami- liare, si applicano le disposizioni relative alle condizioni salariali e lavorative giusta l’articolo 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o l’articolo 10 dell’Allegato K della Convenzione AELS.
Sezione 8: Diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 4 Allegato K- Appendice 1 della Convenzione AELS)
Art. 22 Ai cittadini della CE e dell’AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circo- lazione o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora CE/AELS.
Sezione 9: Fine del soggiorno, misure di allontanamento e di respingimento
Art. 23 Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno (art. 6 par. 6 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 6 cpv. 6 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS)
1 I permessi per dimoranti temporanei CE/AELS, i permessi di dimora CE/AELS e i
permessi per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
2 Per il permesso di domicilio CE/AELS si applica l’articolo 9 capoverso 4 LDDS.
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Art. 24 Ordine di espulsione o rinvio (art. 5 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato K- Appendice 1 della Convenzione AELS)
Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali giusta gli articoli 9-13 LDDS valgono per tutto il territorio della Svizzera.
Art. 25 Competenza in caso di cambiamento di Cantone (art. 5 allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato K- Appendice 1 della Convenzione AELS)
Dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di mi- sure di allontanamento o di respingimento.
Sezione 10: Procedura e competenza
Art. 26 Competenza I permessi giusta la presente ordinanza sono rilasciati dalle autorità cantonali com- petenti.
Art. 27 Decisione preliminare relativa ai permessi Prima che l’autorità cantonale degli stranieri rilasci un permesso a un cittadino della CE o dell’AELS in vista di esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipenden- te, l’autorità preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiti i presupposti per il rilascio del permesso dal punto di vista del mer- cato del lavoro.
Art. 28 Controllo dei permessi Il controllo dei permessi dei cittadini della CE e dell’AELS da parte dell’UFDS è retto dall’articolo 18 LDDS e 47 OLS19.
Art. 29 Competenza dell’UFDS L’UFDS è competente per: a. i casi giusta l’articolo 12 capoverso 1 non computati sui contingenti massi- mi; b. l’approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini della CE e dell’AELS non esercitanti attività lucrativa secondo l’articolo 20; c. il controllo dei permessi giusta l’articolo 28.
19 RS 823.21
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Art. 30 Tasse (art. 2 par. 3 allegato I e art. 2 e 7 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone nonché art. 2 cpv. 3 Allegato K-Appendice 1 e art. 2 e 7 Allegato K della Convenzione AELS) 1 Per le decisioni e le prestazioni qui di seguito i cittadini della CE e dell’AELS de- vono versare una tassa di 35 franchi: a. assicurazione di rilascio del permesso per dimoranti temporanei CE/AELS e del permesso di dimora CE/AELS; b. rilascio, proroga e modifica del permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, del permesso di dimora CE/AELS o del permesso per frontalieri CE/AELS; c. rilascio del permesso di domicilio CE/AELS e proroga del termine di con- trollo del permesso di domicilio CE/AELS; d. proroga del termine durante il quale il permesso di domicilio può essere mantenuto durante un soggiorno all’estero (art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS); e. decisioni dell’UFDS giusta l’articolo 29; f. sostituzione del permesso in caso di perdita. 2 Per i fanciulli fino a 15 anni la tassa secondo il capoverso 1 ammonta a 25 franchi.
3 Per le seguenti prestazioni, la tassa ammonta a 20 franchi:
a. cambiamento di indirizzo in caso di trasferimento in un altro Cantone o Co- mune oppure entro il Comune per i titolari di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, di un permesso di dimora CE/AELS e di un permesso di domicilio CE/AELS; b. cambiamento di datore di lavoro, di luogo di lavoro o dell’indirizzo all’este- ro per i titolari di un permesso per frontalieri CE/AELS. 4 L’autorità competente rilascia gratuitamente il permesso per dimoranti temporanei o il permesso di dimora al cittadino della CE o dell’AELS che presenta un’assicu- razione di rilascio del permesso di dimora (art. 8). 5 La tassa di cui ai capoversi 1-3 comprende una tassa di 5 franchi per l’elaborazione dei dati nel Registro centrale degli stranieri. 6 Sono applicabili gli articoli 1-2, 3 capoversi 3 e 4, 4-11, 12 capoversi 2, 3 e 5, 13 capoverso 1 lettere b ed e nonché capoverso 4 e gli articoli 14-16 dell’ordinanza del 20 maggio 198720 sulle tasse da riscuotere in applicazione della LDDS.
20 RS 142.241
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2002
Sezione 11: Rimedi giuridici
Art. 31 1 La procedura delle autorità federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 194322 sull’organizzazione giudiziaria.
2 La procedura delle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale.
Sezione 12: Sanzioni amministrative
Art. 32 Le sanzioni amministrative sono rette dall’articolo 55 OLS23.
Sezione 13: Esecuzione
Art. 33 L’UFDS sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 14: Abrogazione del diritto previgente
Art. 34 L’ordinanza del 23 maggio 200124 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è abrogata.
Sezione 15: Modifica del diritto vigente
Art. 35 Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
21 RS 172.021 22 RS 173.110 23 RS 823.21 24 RU 2002 1729
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1. Ordinanza del 19 gennaio 196525 concernente l’assicurazione d’un permesso
di dimora per l’assunzione d’impiego
Art. 1 cpv. 2 e 3 2 Sono esonerati dagli obblighi di cui al capoverso 1 i lavoratori stranieri la cui en- trata e dimora in Svizzera sono rette dall’Accordo del 21 giugno 199926 tra la Co- munità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o dall’Accordo del 21 giugno
200127 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’As-
sociazione europea di libero scambio. 3 Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami ac- cessori dell’edilizia, necessitano dell’assicurazione di rilascio del permesso di dimo- ra in vista di un’attività lucrativa anche se non assumono un impiego.
2. Ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 194928 della legge federale concernente
la dimora e il domicilio degli stranieri
Art. 2 cpv. 6, secondo periodo 6 ... Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, sono tenuti in ogni caso a notificarsi prima di iniziare l’at- tività lucrativa.
3. Ordinanza del 23 novembre 199429 sul Registro centrale degli stranieri
Art. 2 cpv. 1 lett. a
1 Il RCS permette di:
a. gestire i dati in maniera automatizzata e di controllare le condizioni d’entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LDDS, dell’Accordo del 21 giugno 199930 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone nonché dell’Accordo del 21 giugno 200131 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di li- bero scambio;
25 RS 142.261 26 RS 0.142.112.681; RU 2002 1529 27 RS 0.632.31; RU 2002 ... (FF 2001 4499) 28 RS 142.201 29 RS 142.215 30 RS 0.142.112.681; RU 2002 1529 31 RS 0.632.31; RU 2002 ... (FF 2001 4499)
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Art. 4 cpv. 1 lett. e
1 I Cantoni e i Comuni notificano senza indugio al RCS:
e. gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri.
4. Ordinanza del 31 agosto 198332 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 20a Prescrizioni legali applicabili alle persone in cerca di lavoro che dimorano temporaneamente in Svizzera (art. 17 cpv. 2 LADI e art. 20 cpv. 1 LADI)
Quale complemento all’articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/7133 nonché all’articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/7234 che stabilisce le modalità di ap- plicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e indipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità [Regolamento (CEE) n. 574/72], il cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, dell’Associazione europea di libero scambio o della Svizzera che dimora temporaneamente in Svizzera onde cercarvi un impiego deve annunciarsi presso un ufficio regionale di collocamento nel Cantone in cui si mette per la prima volta a disposizione in vista del collocamento. Al mo- mento dell’annuncio, il richiedente sceglie una cassa. Durante la ricerca di un im- piego in Svizzera è escluso il cambiamento di cassa o di ufficio regionale di collo- camento.
Art. 119 cpv. 1 lett. f
1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:
f. per le persone giusta l’articolo 20a, secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo;
Sezione 16: Disposizioni transitorie
Art. 36 Permessi secondo il diritto previgente (art.10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K della Convenzione AELS) 1 I permessi rilasciati secondo il diritto previgente restano validi fino alla loro sca- denza. 2 I diritti e doveri delle persone interessate sono retti dall’Accordo sulla libera cir- colazione delle persone o dalla Convenzione AELS.
32 RS 837.02 33 RS 0.831.109.268.1; RU 2002 ... 34 RS 0.831.109.268.11; RU 2002 ...
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2002
Art. 37 Procedure Per le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.
Art. 38 Disciplinamento transitorio (art. 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 26-33 Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone nonché art. 10 Allegato K della Convenzione AELS e art. 25-32 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS)
1 Le norme previste dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dalla
Convenzione AELS relative alla priorità dei lavoratori indigeni e ai controlli delle condizioni salariali e lavorative si applicano solo durante i primi due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 Le norme previste dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dalla
Convenzione AELS relative ai contingenti massimi, alle prescrizioni speciali per i lavoratori indipendenti (periodo di preparazione e mobilità professionale), alle zone frontaliere, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi nonché al diritto al ritorno si applicano solo durante i primi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Sezione 17: Entrata in vigore
Art. 39 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.
22 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2002
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