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AS 2002 1758

Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero

Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all’estero

Modifica del 14 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 ottobre 19911 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero è modi- ficata come segue:

Art. 3 cpv. 1bis 1bis L’annuncio può anche essere rinnovato per mezzo di un modulo prestampato. Il Comune di voto recapita almeno una volta all’anno, assieme al materiale di voto, un modulo prestampato a ogni Svizzero all’estero avente diritto di voto. Il modulo deve essere rispedito firmato e datato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.

14 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villliger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 161.51

1758 2002-0768

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