AS 2002 1758
Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero
Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all’estero
Modifica del 14 giugno 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 ottobre 19911 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero è modi- ficata come segue:
Art. 3 cpv. 1bis 1bis L’annuncio può anche essere rinnovato per mezzo di un modulo prestampato. Il Comune di voto recapita almeno una volta all’anno, assieme al materiale di voto, un modulo prestampato a ogni Svizzero all’estero avente diritto di voto. Il modulo deve essere rispedito firmato e datato.
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.
14 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villliger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 161.51
1758 2002-0768