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AS 2002 1760

Ordinanza del DFF sul personale addetto alle pulizie di manutenzione

Ordinanza del DFF sulla valutazione del personale e sullo stipendio del personale dei servizi di pulizia (Ordinanza DFF sul personale di pulizia)

del 22 maggio 2002

Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 3 e 4 dell’ordinanza del 30 novembre 20011 sul personale dei servizi di pulizia, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza è applicabile al personale di pulizia delle unità dell’Ammi- nistrazione federale e delle Commissioni federali arbitrali e di ricorso, secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers). 2 Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono appli- cabili le disposizioni dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20013 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers).

Art. 2 Valutazione del personale 1 Il personale di pulizia impiegato in modo regolare è soggetto alla valutazione del personale che viene effettuata ogni anno. 2 Costituiscono oggetto della valutazione del personale gli obiettivi di prestazione e di comportamento convenuti.

3 Le prestazioni sono valutate come segue:

a. livello di valutazione A: soddisfa pienamente le esigenze; b. livello di valutazione B: soddisfa parzialmente le esigenze; c. livello di valutazione C: non soddisfa le esigenze.

Art. 3 Stipendio 1 Lo stipendio iniziale del personale di pulizia ammonta a 40 000 franchi per un tas- so di occupazione del 100 per cento. 2 Lo stipendio massimo corrisponde all’importo massimo della classe di stipendio 1, livello di valutazione A, di cui all’articolo 36 OPers.

RS 172.220.111.71

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Ordinanza del DFF sul personale di pulizia RU 2002

3 Lo stipendio ai sensi dei capoversi 1 e 2 è aumentato di volta in volta della com- pensazione del rincaro.

Art. 4 Evoluzione dello stipendio 1 Lo stipendio del personale di pulizia impiegato in modo regolare viene adeguato ogni anno in funzione dei risultati della valutazione del personale fino allo stipendio massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2 come segue: a. livello di valutazione A: aumento di 750 franchi; b. livello di valutazione B: aumento di 300 franchi; c. livello di valutazione C: nessun aumento. 2 Lo stipendio del personale di pulizia impiegato in modo irregolare è aumentato di

750 franchi fino allo stipendio massimo per ogni anno effettivamente compiuto.

Art. 5 Previdenza professionale Il personale di pulizia è assicurato obbligatoriamente presso la Cassa pensioni della Confederazione contro le conseguenze economiche di invalidità, vecchiaia e deces- so, sempre che siano adempiute le condizioni previste.

Art. 6 Disposizioni transitorie

1 Per il personale di pulizia assunto prima del 30 giugno 1990:

a. i diritti alle rendite secondo l’articolo 18c del regolamento del 12 gennaio

1973 sul personale addetto alla pulizia nella versione del 15 dicembre 19764

rimangono garantiti; b. le prestazioni d’invalidità corrispondono alle prestazioni di vecchiaia; c. le prestazioni per i superstiti sono determinate secondo le disposizioni dell’ordinanza del 24 agosto 19945 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC); d. gli anni di servizio contano come anni di contribuzione ai sensi degli artico- li 43 e 45 degli Statuti della CPC.

2 Le rendite in corso rimangono invariate.

3 Le disposizioni transitorie di cui al capoverso 1 si applicano fino al momento del passaggio nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. 4 Per il personale di pulizia impiegato in modo regolare, che nel corso dell’anno

2002 ha ricevuto un aumento di stipendio giusta l’ordinanza del DFF del 6 aprile

19906, l’aumento viene calcolato proporzionalmente con effetto al 1° gennaio 2003.

4 Non pubblicata nella RU.

5 RS 172.222.1

6 Non pubblicata nella RU.

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Ordinanza del DFF sul personale di pulizia RU 2002

5 Se supera lo stipendio massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2, lo stipendio non viene più aumentato secondo l’articolo 4 e neppure adeguato al rincaro. La compen- sazione del rincaro viene nuovamente versata non appena lo stipendio non supera più lo stipendio massimo secondo l’articolo 3 capoverso 2.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFF del 6 aprile 19907 per il personale del servizio di pulizia dell’Amministrazione generale della Confederazione è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

22 maggio 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

7 Non pubblicata nella RU.