AS 2002 1763
Ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna
Modifica del 1o marzo 2002
La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina:
I L’ordinanza dell’8 maggio 19951 sull’ammissione al Politecnico federale di Losan- na è modificata come segue:
Art. 1 lett. a e b I candidati titolari dei certificati di maturità o diplomi elencati qui di seguito sono ammessi senza prove d’esame al primo semestre, in tutte le sezioni del PFL: a. certificati di maturità (del tipo A, B, C, D, E e senza tipo), ai sensi dell’ordinanza sulla maturità del 1968 (ORM) e dell’ordinanza sulla matu- rità del 1995 (ORM), rilasciati dalla Commissione federale di maturità; b. certificati di maturità (del tipo A, B, C, D, E e senza tipo), ai sensi dell’ordinanza sulla maturità del 1968 (ORM) e dell’ordinanza sulla matu- rità del 1995 (ORM), di scuole medie pubbliche o private riconosciute dal Cantone, rilasciati da un’autorità cantonale e riconosciuti dalla Confedera- zione;
Art. 5 lett. a–c Sono ammessi al primo semestre in tutte le sezioni del PFL dopo aver superato un esame di ammissione ridotto coloro che: a. sono titolari di un certificato di maturità rilasciato da un Cantone o dal Liechtenstein o di un diploma di insegnante non corrispondenti a quelli di cui all’articolo 1; b. sono titolari di un diploma di cultura generale; c. sono titolari di un certificato di maturità straniero che non permette l’ammis- sione senza esame in virtù dell’articolo 1, ma che permette di accedere in maniera generale agli studi universitari del Paese che l’ha rilasciato. Può es- sere richiesta l’esibizione di un attestato ufficiale.
1 RS 414.110.422.3
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Ammissione al Politecnico federale di Losanna RU 2002
Art. 6 cpv. 1 e 2 1 Il decano delle risorse accademiche determina le discipline dell’esame di ammis- sione ridotto secondo i casi. Tiene conto della formazione acquisita, delle conoscen- ze linguistiche dei candidati e dei requisiti specifici per gli studi che si vogliono in- traprendere. L’esame d’ammissione ridotto si svolge in francese. 2 Per i candidati titolari di uno dei certificati o diplomi menzionati nell’articolo 5 lettere a–c sono prese in considerazione le discipline matematiche o di scienze natu- rali secondo l’articolo 8 capoverso 1.
Art. 7 Principio Coloro che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1–5 possono essere am- messi al primo semestre del PFL solo dopo aver superato un esame di ammissione completo. L’esame di ammissione completo si svolge in francese.
Art. 8 cpv. 1, 2 e 4
1 L’esame di ammissione completo verte sulle undici discipline seguenti:
a. Gruppo 1: coefficienti
1. matematica (scritto) 2
2. matematica (orale) 2
3. opzione tecnica 2
4. fisica (scritto e orale) 2
5. chimica (orale) 1
6. scienza biologica (orale) 1
2 Nel caso in cui un candidato può provare di avere conoscenze che corrispondono
al livello di una maturità federale in alcune delle discipline di cui sopra, il decano delle risorse accademiche può dispensarlo dagli esami corrispondenti. 4 L’opzione tecnica deve essere scelta in base al programma dei corsi emanato ogni anno dal PFL.
Art. 9 cpv. 1 e 3 1 Il passaggio da una sezione del PFL a un semestre superiore di un’altra sezione è permesso solo all’inizio del semestre. Spetta al vicepresidente della formazione prendere una decisione in merito dopo aver consultato i due direttori interessati. 3 Coloro che non hanno superato due volte un esame in una sezione sono in linea di principio esclusi dai PF. L’autorizzazione a passare a un’altra sezione può essere concessa in via eccezionale dal vicepresidente della formazione se la maggior parte delle discipline d’esame della sezione frequentata fino a quel momento è diversa dalle discipline della nuova sezione.
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Art. 10 cpv. 2 e 3 2 Su proposta del direttore della sezione, il vicepresidente della formazione può esi- gere dai candidati che non hanno fatto tutti gli studi presso il PFL di passare le pro- ve nelle discipline in cui non sono ancora stati esaminati fino a quel momento.
3 Se un candidato ha superato un esame equivalente in un’altra sezione del PFL o
del PFZ o presso un’altra scuola universitaria, il vicepresidente della formazione può, su proposta del direttore della sezione, dispensarlo da alcune discipline d’esa- me prescritte in cui ha ottenuto voti sufficienti. La media richiesta per superare l’esame è quindi calcolata in base ai voti ottenuti nelle discipline restanti.
Art. 13 cpv. 1 e 2 1 Il decano delle risorse accademiche può ammettere quali uditori persone che desi- derano seguire alcuni insegnamenti senza voler ottenere il diploma. 2 Il decano delle risorse accademiche può escludere gli uditori da alcuni insegna- menti o ammetterveli solo se provano di possedere conoscenze sufficienti o se i lo- cali e le attrezzature a disposizione e le condizioni d’inquadramento lo consentono. Deve indicare le restrizioni per l’ammissione nelle pubblicazioni ufficiali.
Art. 16 Decisioni relative all’ammissione
1 Il decano delle risorse accademiche prende le decisioni nel quadro degli arti-
coli 1–13 in base ai documenti presentati, in particolare per quanto riguarda: a. l’ammissione dei candidati quali studenti al primo semestre, ivi compreso l’obbligo di sostenere esami d’ammissione e la scelta delle discipline d’esame; b. l’ammissione di uditori a insegnamenti per i quali non vige il libero accesso.
2 Il vicepresidente della formazione prende le decisioni nel quadro degli arti-
coli 1–13 in base ai documenti presentati, in particolare per quanto riguarda: a. l’ammissione di studenti a semestri superiori, ivi compreso l’obbligo di so- stenere esami d’ammissione e la scelta delle discipline d’esame; b. il passaggio da una sezione all’altra, ivi compresa la valutazione degli studi e degli esami anteriori. 3 Per quanto riguarda l’ammissione dei candidati stranieri non residenti, titolari di un certificato di maturità straniero, il decano delle risorse accademiche decide inol- tre in funzione della capacità d’accoglienza determinata in particolare dal personale insegnante e dai posti di studio a disposizione.
Art. 17 cpv. 1
1 Il decano delle risorse accademiche può esigere che il candidato passi l’esame
d’ammissione ridotto prima dell’inizio degli studi, dopo aver seguito un corso di preparazione organizzato dal PFL o al più tardi alla fine del primo anno di studi.
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Art. 18 cpv. 1 e 2 1 Il decano delle risorse accademiche fissa le date e i termini d’iscrizione. Organizza gli esami d’ammissione in collaborazione con il direttore del corso di matematica speciale e la Commissione d’ammissione. Gli esami d’ammissione che vertono sulle discipline del gruppo 1 si svolgono in estate o in autunno; gli esami d’ammissione completi e quelli che vertono sulle discipline del gruppo 2 si svolgono in autunno. 2 L’iscrizione può essere ritirata entro i termini fissati dal decano delle risorse acca- demiche. In tal caso le tasse d’esame versate sono rimborsate.
Art. 19 Svolgimento degli esami 1 I candidati sono giudicati da esaminatori designati dal decano delle risorse acca- demiche. 2 Ad ogni prova orale, l’esaminatore è assistito da un esperto che deve valutare an- che i lavori scritti. L’esperto è designato dal decano delle risorse accademiche.
Art. 20 cpv. 2 2 Il decano delle risorse accademiche può escludere dall’esame i candidati che uti- lizzano strumenti di lavoro non autorizzati; in questo caso l’esame risulta non supe- rato.
Art. 22 cpv. 1 e 2 1 I lavori sono valutati con voti da 1 a 6; la media richiesta è 4. I voti possono essere espressi solo in punti interi o mezzi punti. Lo zero è riservato al caso in cui lo stu- dente non si presenta senza un motivo valido alla prova a cui si è iscritto o si pre- senta alla prova, ma consegna un foglio bianco.
2 Abrogato
Art. 24 cpv. 2 2 In base al rapporto della Commissione d’ammissione, il decano delle risorse acca- demiche comunica ai candidati mediante decisione se hanno superato l’esame o no.
Art. 25 cpv. 1 1 I candidati che devono presentarsi a un esame d’ammissione per avere accesso al primo anno possono essere ammessi al CMS. Il decano delle risorse accademiche si riserva il diritto di fare una selezione in funzione del numero di posti disponibili, in base ai certificati presentati o alle prove precedenti l’entrata al CMS.
Art. 26 Commissione d’ammissione Il vicepresidente della formazione decide la composizione e i compiti della Commis- sione d’ammissione.
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Art. 27 cpv. 4
4 Il decano delle risorse accademiche può, dietro domanda motivata, esentare dal
pagamento di tale tassa i candidati bisognosi e quelli che studiano grazie a una borsa di studio.
II La presente modifica entra in vigore il 1o marzo 2002.
1o marzo 2002 In nome della Direzione del Politecnico federale di Losanna: Il presidente, Patrick Aebischer Il vicepresidente della formazione, Marcel Jufer
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