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AS 2002 1889

Ordinanza sullo statuto del personale dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sullo statuto del personale dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (OPer-IPI)

Modifica del 29 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 settembre 19961 sullo statuto del personale dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

2 La somma delle componenti secondo il capoverso 1 ammonta a 280 000 franchi al

massimo (stato gen. 2002). L’importo si adegua al rincaro preso in considerazione dall’Istituto in virtù dell’articolo 9 capoverso 2.

Art. 7 cpv. 1 1 La componente delle prestazioni si determina a norma delle prestazioni dei singoli impiegati o dell’unità organizzativa interessata, o di entrambe. Essa è versata nel corso del primo trimestre successivo alla chiusura dell’esercizio annuale.

Art. 8 cpv. 1 1 Un’indennità di funzione si può convenire e corrispondere all’impiegato che assu- me temporaneamente compiti suppletivi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002.

29 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 172.010.321

2002-1041 1889