AS 2002 1896
Legge federale sulla partecipazione e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario
Legge federale sulla partecipazione e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario
del 15 dicembre 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20002, decreta:
Art. 1
1 La Confederazione partecipa al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario.
2 Il Dipartimento federale degli affari esteri designa il rappresentante della Confede- razione nel Consiglio di fondazione.
Art. 2 La Confederazione può versare al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario un aiuto finanziario il cui importo è determinato con decreto federale semplice.
Art. 3
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000 Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
RS 193.9