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AS 2002 1896

Legge federale sulla partecipazione e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario

Legge federale sulla partecipazione e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario

del 15 dicembre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20002, decreta:

Art. 1

1 La Confederazione partecipa al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario.

2 Il Dipartimento federale degli affari esteri designa il rappresentante della Confede- razione nel Consiglio di fondazione.

Art. 2 La Confederazione può versare al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario un aiuto finanziario il cui importo è determinato con decreto federale semplice.

Art. 3

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000 Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

RS 193.9

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