AS 2002 1898
Legge federale che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole
Legge federale che promuove l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole
del 14 dicembre 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 63 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20012, decreta:
Art. 1 Principi 1 La Confederazione promuove l’impiego sensato dal profilo pedagogico e didattico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nelle scuole, soste- nendo entro i limiti dei crediti stanziati provvedimenti limitati nel tempo. 2 Collabora con i Cantoni, con le associazioni professionali, con i rappresentanti del settore dell’educazione e con le cerchie interessate dell’economia.
Art. 2 Formazione e perfezionamento dei docenti La Confederazione può concedere sussidi ai Cantoni per i seguenti provvedimenti nelle scuole del livello elementare e secondario: a. formazione e perfezionamento dei docenti affinché possano formare altri do- centi nell’impiego delle TIC; b. sviluppo e realizzazione di moduli di formazione e perfezionamento dei do- centi all’impiego delle TIC; c. diffusione e acquisizione di moduli di formazione e perfezionamento nonché loro adeguamento alle esigenze del Cantone; d. consulenza e assistenza pedagogica e didattica dei docenti nell’impiego delle TIC nelle lezioni.
RS 411.4
1898 2001-1388
Impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole. LF RU 2002
Art. 3 Condizioni per il versamento di sussidi
1 I sussidi di cui all’articolo 2 sono concessi se:
a. i provvedimenti rientrano in un programma di sviluppo del Cantone o di più Cantoni per l’impiego delle TIC nelle scuole; b. nella concessione è garantita la parità tra i sessi; c. il fabbisogno è comprovato.
2 Il programma di sviluppo fornisce indicazioni circa:
a. gli obiettivi; b. l’infrastruttura TIC, i mezzi ausiliari pedagogici e didattici nonché l’entità e il contenuto della formazione e del perfezionamento dei docenti (stato at- tuale e intenti); c. i costi assunti dai Cantoni e dai Comuni partecipanti; d. l’attuazione; e. gli strumenti per l’assicurazione della qualità e per il controllo della gestio- ne; f. il coordinamento con altri provvedimenti e la collaborazione intercantonale. 3 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale fissa criteri di valutazione non discriminato- ri e la loro ponderazione per la concessione dei sussidi. A tal fine tiene segnatamente conto: a. dell’orientamento al fabbisogno; b. dello sviluppo delle competenze individuali e di una rete di competenze; c. della portata dei provvedimenti; d. della rilevanza dei provvedimenti nell’insieme del programma di sviluppo; e. della collaborazione intercantonale; f. dell’effetto a lungo termine dei provvedimenti.
Art. 4 Calcolo dei sussidi Il Consiglio federale stabilisce le modalità per il calcolo dei sussidi.
Art. 5 Rapporto e valutazione 1 I Cantoni presentano all’ufficio federale competente (Ufficio federale)3 un rap- porto sui provvedimenti sostenuti dalla Confederazione. 2 Il Consiglio federale provvede alla valutazione scientifica dei provvedimenti adot- tati secondo la presente legge. Al termine della valutazione, il dipartimento respon- sabile presenta al Consiglio federale un rapporto e sottopone proposte per il seguito.
3 Attualmente l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
Impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole. LF RU 2002
Art. 6 Sistema elettronico d’informazione e di documentazione 1 La Confederazione partecipa ai costi di un sistema elettronico d’informazione e di documentazione accessibile al pubblico per l’impiego delle TIC nelle scuole. 2 Il sistema contiene informazioni sui contenuti formativi e sul materiale didattico nonché indicazioni sulla loro applicazione; consente inoltre lo scambio di espe- rienze. 3 Per detto sistema, la Confederazione può fornire anche proprie prestazioni TIC.
Art. 7 Intermediazione tra offerta e domanda d’infrastrutture TIC L’ufficio federale può, senza fare discriminazioni tra gli offerenti, mettere in con- tatto i Cantoni e i Comuni con tutte le imprese che possono offrire alle scuole l’in- frastruttura TIC e le relative prestazioni.
Art. 8 Finanziamento Per il finanziamento dei provvedimenti di cui agli articoli 2, 6 e 7 è stanziato un cre- dito d’impegno mediante decreto federale.
Art. 9 Procedura 1 I sussidi di cui all’articolo 2 sono concessi dall’ufficio federale dietro domanda.
2 La domanda contiene:
a. il programma di sviluppo nel quale si integrano i provvedimenti per i quali si desidera un aiuto; b. indicazioni relative al fabbisogno e agli effetti attesi dei provvedimenti; c. una stima dei costi. 3 Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge del 5 ottobre 19904 sui sus- sidi.
Art. 10 Rimedi giuridici Le decisioni dell’ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ri- corso del DFE.
Art. 11 Esecuzione L’esecuzione della presente legge spetta all’ufficio federale. Entro i limiti delle sue competenze, esso può far capo a terzi.
4 RS 616.1
Impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole. LF RU 2002
Art. 12 Disposizioni finali
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne stabilisce l’entrata in vigore.
3 La durata di validità della presente legge è limitata a cinque anni.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2001 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2001 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile
2002 (1° giorno lavorativo: 8 aprile 2002).5
2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2002.
29 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 FF 2001 5794