AS 2002 1902
Legge federale concernente la partecipazione e l'aiuto finanziario alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
Legge federale concernente la partecipazione e l’aiuto finanziario alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
del 5 ottobre 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 20012, decreta:
Art. 1 La Confederazione partecipa alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (MICR).
Art. 2 1 La Confederazione può, nell’ambito dei crediti stanziati, accordare un aiuto finan- ziario annuo al MICR. 2 L’aiuto finanziario federale è versato soltanto se il Cantone di Ginevra e il CICR partecipano parimenti al finanziamento del MICR. 3 I mezzi necessari al finanziamento dell’aiuto finanziario federale sono accordati, mediante decreto federale semplice, sotto forma di limite di spese pluriennale.
Art. 3
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
RS 432.41