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AS 2002 1921

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d'alto mare

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d’alto mare

del 14 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso 1 e 52 della legge dell’8 ottobre 19821 sull’approvvigionamento del Paese, ordina:

Art. 1 Principio 1 Nell’ambito dei crediti accordati, la Confederazione può concedere fideiussioni per il finanziamento di navi d’alto mare se: a. una nave riveste importanza per l’approvvigionamento economico del Paese e può essere messa al suo servizio; b. l’acquirente o il proprietario della nave esercita regolarmente un’attività nella navigazione marittima e garantisce una gestione efficace della nave; c. gli organi della società proprietaria e dell’armatore sono qualificati dal pro- filo tecnico e di personale per dirigere un’impresa di navigazione.

2 Non è concessa alcuna fideiussione:

a. per il rifinanziamento di navi che, il 3 giugno 2002, erano già registrate sotto bandiera svizzera; b. se sussistono dubbi riguardo a un esercizio a lungo termine sotto bandiera svizzera; c. se una nave è acquistata principalmente per motivi diversi dalla gestione operativa dell’attività di trasporto; d. se sussistono dubbi sul fatto che i presupposti per le necessarie certificazioni internazionali possano essere soddisfatti.

Art. 2 Requisiti posti alle navi

1 Fideiussioni sono concesse soltanto per le navi che:

a. sono in grado di attraversare l’Atlantico, il Canale di Panama e quello di Suez; b. dispongono di sufficienti capacità di deposito, riserve di acqua potabile e possibilità di magazzinaggio per generi alimentari e pezzi di ricambio;

RS 531.44 1 RS 531

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c. sono dotate di strumenti di navigazione e di mezzi di comunicazione moderni; d. hanno meno di otto anni d’età. 2 Per le navi che hanno più di otto anni di età sono concesse fideiussioni soltanto se le unità rivestono particolare interesse per l’approvvigionamento economico del Paese.

Art. 3 Entità della fideiussione 1 La fideiussione di mutui da parte della Confederazione non può superare, per ogni unità, l’85 per cento dei costi di costruzione o d’acquisto compreso l’interesse di un anno. 2 È tenuto debitamente conto del tipo, dell’età e dello stato della nave nonché dei rischi finanziari ed economici.

Art. 4 Domanda di fideiussione 1 Gli acquirenti o i proprietari di navi che intendono accendere un mutuo garantito della Confederazione devono inoltrare la domanda di fideiussione all’Ufficio fede- rale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE). Le domande sono trattate in base all’ordine cronologico d’entrata, in funzione della loro completezza e secondo le priorità stabilite dall’UFAE in merito alla composizione della flotta.

2 Nella presentazione della domanda bisogna addurre la prova che il mutuatario

soddisfa o soddisferà le disposizioni della legge federale del 23 settembre 19532 sulla navigazione marittima concernenti l’iscrizione dell’unità nel registro del navi- glio svizzero.

3 La domanda dev’essere corredata dei seguenti documenti:

a. una descrizione della nave e un piano della stessa (piano generale e piano delle capacità); b. la prova dei costi di costruzione o d’acquisto; c. nel caso di società proprietarie esistenti, l’ultimo conto annuale del mutuata- rio con un rapporto dell’ufficio di revisione, nel caso di nuove società un bilancio d’apertura, un estratto autenticato del registro di commercio e gli statuti societari; d. un conto prospettivo dei flussi di capitali per l’intera durata della fideiussio- ne chiesta; e. il progetto di contratto di mutuo dal quale emergano l’entità e la durata della fideiussione richiesta; f. una descrizione sul previsto impiego della nave; g. una descrizione dell’organizzazione della società proprietaria e della società armatrice.

2 RS 747.30

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4 L’UFAE può esigere, a spese del richiedente, ulteriore documentazione utile ed

effettuare o fare effettuare accertamenti, in particolare se sussistono dubbi sullo stato della nave, sull’origine dei fondi propri o sulle capacità degli organi responsabili di dirigere la società proprietaria o la società armatrice. Nella sua domanda il richie- dente deve autorizzare l’UFAE a effettuare o a fare effettuare accertamenti anche presso terzi.

Art. 5 Decisione in merito alla concessione della fideiussione

1 Dopo avere esaminato la documentazione, l’UFAE comunica al richiedente l’esito

e la sua decisione e gli rende noto a quali condizioni e oneri è eventualmente dispo- sto a stipulare un contratto di fideiussione.

2 Nella sua decisione l’UFAE tiene conto degli interessi dell’approvvigionamento

del Paese, in particolare dell’idoneità della nave, della sua redditività, l’idoneità tec- nica e personale dell’acquirente o del proprietario della nave, dell’armatore e degli organi delle loro rispettive società.

Art. 6 Documenti Se una domanda viene accolta, prima della conclusione del contratto fideiussorio bisogna inoltrare all’UFAE i seguenti documenti: a. il contratto di mutuo firmato in modo giuridicamente valido; b. la conferma dell’Ufficio svizzero del naviglio sull’avvenuta o annunciata iscrizione della nave nel Registro svizzero del naviglio; c. l’ipoteca sulla nave firmata in modo giuridicamente valido; d. i documenti di classificazione; e. le copie delle polizze di assicurazione della nave.

Art. 7 Garanzie della Confederazione Per l’assunzione del rischio di fideiussione il richiedente deve accordare a proprie spese alla Confederazione un diritto di pegno adeguato sulla nave e cedere tutte le pretese previste dalle usuali polizze di assicurazione sulla nave, sempre che il mu- tuante, con il consenso della Confederazione, non si sia fatto accordare tali garanzie.

Art. 8 Contenuto del contratto di fideiussione e impegno della Confederazione 1 La Confederazione garantisce mediante contratto fideiussorio di diritto pubblico il rimborso del 50 per cento del mutuo entro la prima metà della durata della fideius- sione e il saldo dello stesso alla fine di tale durata, nonché, al massimo, l’interesse per un anno, non appena è stato versato il mutuo ed è avvenuta la registrazione della nave nel registro del naviglio svizzero. 2 Essa può accordare fideiussioni semplici o solidali. Le fideiussioni solidali sono accordate soltanto se il mutuante concede un tasso d’interesse più favorevole che per una fideiussione semplice.

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3 I contratti di fideiussione possono essere conclusi per mutui in valuta svizzera, americana, inglese o giapponese nonché in euro. Una fideiussione di mutui in altre valute è ammessa soltanto eccezionalmente. 4 Anche se il mutuo è concesso in valuta estera, l’importo della fideiussione dev’es- sere indicato in franchi svizzeri. 5 Se al mutuante è stato accordato un diritto di pegno in vece della Confederazione, una realizzazione del pegno è ammessa soltanto con il consenso del fideiussore. Se la Confederazione nega il consenso, versa contemporaneamente l’ammontare garantito. 6 Il fideiussore può chiedere la realizzazione del pegno prima che egli stesso venga chiamato a rispondere. 7 Del rimanente sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbli- gazioni3 riguardanti la fideiussione (art. 492 segg.).

Art. 9 Obblighi del mutuante

1 I mutuanti che concedono mutui garantiti da fideiussione della Confederazione

devono impegnarsi nei confronti di questa a esaminare le domande di credito in base ai criteri usuali delle banche e a sorvegliare il rimborso dei mutui concessi. Devono notificare immediatamente per scritto alla Confederazione ogni rimborso avvenuto. 2 Se la solvibilità del mutuatario è o diventa dubbia, l’UFAE dev’esserne immedia- tamente informato. Se il mutuante trascura la notifica tempestiva, risponde di tutti i danni che ne derivano.

Art. 10 Durata 1 La durata della fideiussione è stabilita dall’UFAE in base al tipo, all’età e allo stato della nave. Per la costruzione di nuove unità è di 15 anni al massimo. 2 Per il finanziamento di navi già in esercizio, la durata è ridotta adeguatamente.

Art. 11 Sostituzione e scambio 1 Le navi per il cui finanziamento la Confederazione ha contratto una fideiussione possono essere alienate prima che sia trascorsa la metà della durata della fideiussio- ne soltanto con l’approvazione dell’UFAE. L’acquirente o il proprietario della nave deve rimborsare interamente il mutuo e impegnarsi a sostituire entro il termine di due anni la nave venduta mediante altre unità. L’UFAE può prorogare questo termi- ne o rinunciare eccezionalmente a un acquisto sostitutivo 2 Per la durata della fideiussione, l’acquirente o il proprietario della nave ha il diritto di scambiarla con un’altra unità sempreché la posizione della Confederazione come fideiussore non venga in tal modo peggiorata. Lo scambio dev’essere approvato dall’UFAE.

3 RS 220

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Art. 12 Riutilizzazione dei fondi ammortizzati della fideiussione Se un acquirente o un proprietario ha ammortizzato almeno la metà di un mutuo ga- rantito da fideiussione, può chiedere nuovamente una fideiussione dello stesso im- porto per il finanziamento di altre navi secondo i criteri della presente ordinanza.

Art. 13 Obbligo di informare e ispezione 1 Gli acquirenti o i proprietari di navi che hanno ottenuto un mutuo garantito da fi- deiussione devono presentare annualmente all’UFAE il conto annuale corredato del rapporto dell’ufficio di revisione. L’UFAE può in qualsiasi momento esigere ulterio- re documentazione quali conti dei flussi di capitali (conto dettagliato dei fondi) per valutare la situazione finanziaria ed economica dell’acquirente o del proprietario. 2 L’UFAE è autorizzato a ispezionare in qualsiasi momento a spese dell’acquirente o del proprietario le navi che saranno o che sono state finanziate mediante fideiussio- ne. Esso coordina le sue ispezioni con quelle dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima.

Art. 14 Obbligo di prendere a bordo attrezzature di sicurezza Il settore trasporti può obbligare gli acquirenti o proprietari di navi che hanno otte- nuto un mutuo garantito da fideiussione di prendere a bordo le attrezzature di sicu- rezza per la nave e per il personale fornite dalla Confederazione.

Art. 15 Esecuzione

1 L’UFAE è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 Esso notifica all’Amministrazione federale delle finanze qualsiasi fideiussione e qualsiasi rimborso di mutui.

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 24 giugno 19924 concernente la fideiussione di mutui per il finan- ziamento di navi svizzere d’alto mare è abrogata.

Art. 17 Disposizioni transitorie Per le fideiussioni concesse in base alle disposizioni dell’ordinanza del 24 giugno 19925 concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento navi svizzere d’alto mare, rimane applicabile il diritto anteriore.

4 RU 1992 1333 5 RU 1992 1333

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Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

14 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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