AS 2002 1931
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del 15 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue: I titoli marginali vengono mutati in rubriche in tutto l’atto legislativo.
Art. 1 cpv. 10 10 I mezzi simili a veicoli sono mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell’utente, come pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o velocipedi per bambini. I velocipedi e le carrozzelle per invalidi non sono considerati mezzi simili a veicoli.
Art. 6 rubrica e cpv. 1 primo periodo, 2 primo periodo e 3 Comportamento verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli 1 Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve ac- cordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. ... 2 Alle intersezioni con regolazione del traffico, il conducente di un veicolo che volta deve accordare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli che at- traversano la strada trasversale. ... 3 Sulle strade senza passaggi pedonali, il conducente d’un veicolo che circola in co- lonna deve, se necessario, fermarsi, qualora i pedoni o gli utenti di mezzi simili a veicoli aspettino di attraversare la carreggiata.
Art. 7 cpv. 4 4 Il passaggio tra due banchine di una fermata è permesso se nessuna tranvia né fer- rovia su strada vi si trova o si avvicina; speciale attenzione deve essere prestata ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli.
1 RS 741.11
2002-0478 1931
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale RU 2002
Art. 8 cpv. 3 primo periodo 3 Nella circolazione in colonne parallele e, all’interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veico- li, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli. ...
Art. 11 cpv. 3 secondo periodo 3 ... Sui passaggi a livello sprovvisti di barriere, il conducente può sorpassare sol- tanto pedoni, utenti di mezzi simili a veicoli e ciclisti, in quanto la visibilità sia buo- na.
Art. 26 cpv. 1 primo periodo e 2 primo periodo 1 Le colonne chiuse di veicoli, di pedoni o di utenti di mezzi simili a veicoli che tra- versano una carreggiata non devono essere interrotte. ... 2 Le colonne di pedoni e di utenti di mezzi simili a veicoli possono essere incrociate o sorpassate solo ad andatura lenta. ...
Art. 41 cpv. 2 2 Il conducente che con il suo veicolo intende utilizzare il marciapiede deve osserva- re una prudenza particolare verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli ai quali è tenuto a dare la precedenza.
Art. 46 cpv. 2bis 2bis Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un’area delimitata, può essere utilizzata l’area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffi- co (ad es. nei quartieri d’abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.
Art. 48 cpv. 1bis 1bis L’impiego di sci e di slitte come mezzi di circolazione è permesso dove è di uso locale.
Titolo prima dell’art. 50 Capo 1a: Utenti di mezzi simili a veicoli
Art. 50 Uso della strada 1 I mezzi simili a veicoli possono essere impiegati come mezzi di circolazione per circolare su: a. aree di traffico destinate ai pedoni quali marciapiedi, strade pedonali, corsie pedonali, zone pedonali;
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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale RU 2002
b. ciclopiste; c. carreggiate di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e zone d’in- contro; d. carreggiate di strade secondarie, se lungo la strada mancano il marciapiede, il sentiero pedonale o la ciclopista e il volume di traffico nel momento del- l’utenza è esiguo. 2 Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un’area delimitata, può essere uti- lizzata l’area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d’abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada. 3 I fanciulli non ancora assoggettati all’obbligo scolastico possono impiegare mezzi simili a veicoli soltanto su aree di traffico destinate ai pedoni e conformemente al capoverso 2. Sulle aree di traffico conformemente al capoverso 1 lettere b-d possono utilizzare mezzi simili a veicoli come mezzo di circolazione soltanto se accompa- gnati da una persona adulta.
Art. 50a Uso come mezzo di circolazione 1 Agli utenti di mezzi simili a veicoli si applicano le norme di circolazione vigenti per i pedoni. 2 Devono sempre adeguare la velocità e il loro modo di circolare alle circostanze nonché alle peculiarità del mezzo. In particolare devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza. Nell’attraversare la carreggiata possono circolare soltanto a passo d’uomo. 3 Sulla carreggiata, gli utenti di mezzi simili a veicoli circolano a destra. Sulle ciclo- piste mantengono la direzione di circolazione prescritta per i ciclisti. 4 Di notte o se le condizioni di visibilità lo esigono, sulla carreggiata e sulle ciclopi- ste i mezzi simili a veicoli o i loro utenti devono essere provvisti davanti di una luce bianca luminosa e dietro di una luce rossa luminosa ben visibili.
Art. 98 Disposizione transitoria della modifica del 15 maggio 2002 I veicoli già in circolazione che corrispondono alla definizione vigente prima del 1° agosto 2002 di velocipede secondo l’articolo 24 capoverso 1 OETV e adempiono tutte le esigenze tecniche dei velocipedi possono essere utilizzati come tali fino al 31 dicembre 2003 se provvisti di un contrassegno per velocipedi.
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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale RU 2002
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.
15 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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