AS 2002 1935
Ordinanza sulla segnaletica stradale
Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)
Modifica del 15 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
Art. 19 cpv. 3 e 5 3 Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l’accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. 5 Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l’uso dei mezzi simili a veicoli.
Art. 22b cpv. 1 1 Il segnale «Zona d’incontro» (2.59.5) designa le strade in quartieri residenziali o commerciali su cui i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli possono utilizzare l’intera area di traffico. Questi hanno la precedenza rispetto ai conducenti di veicoli, tuttavia non devono ostacolare inutilmente i veicoli.
Art. 22c cpv. 1 1 Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può cir- colare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza.
Art. 68 cpv. 2 secondo periodo e 3 secondo periodo 2 ... I veicoli che svoltano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr) e ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli sulla strada trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC). 3 ... Se nel contempo lampeggia accanto ad esse una luce gialla, i veicoli che svol- tano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr) e ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli sulla carreggiata trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC).
1 RS 741.21
2002-0476 1935
Ordinanza sulla segnaletica stradale RU 2002
II L’allegato 2 è modificato secondo la versione annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.
15 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Ordinanza sulla segnaletica stradale RU 2002
Allegato 2
2. Segnali di prescrizione (art. 2a, 16–34 e 69)
a. Divieti di circolazione, limitazioni delle dimensioni e del peso (art. 18–21)
2.15.3 Divieto di circolazione per mezzi simili
a veicoli (Art. 19)
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