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AS 2002 1938

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 15 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:

Art. 24 Velocipedi e velocipedi per bambini 1 I «velocipedi» sono veicoli con almeno due ruote che, mediante dispositivi mecca- nici, funzionano azionati esclusivamente dalla forza delle persone che vi sono sedu- te. I velocipedi per bambini e le carrozzelle per invalidi non sono considerati veloci- pedi. 2 I «velocipedi per bambini» sono veicoli che corrispondono alla definizione di ve- locipede, ma sono previsti specialmente per l’impiego da parte di bambini in età prescolastica e non dispongono dell’equipaggiamento completo previsto per i velo- cipedi, compreso il contrassegno.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.

15 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3495

1 RS 741.41

1938 2002-0477