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AS 2002 1940

Ordinanza sulla concessione di contributi per la destinazione di parte del raccolto d'uva del 2002 all'elaborazione di prodotti analcolici o a basso tenore alcolico

Ordinanza sulla concessione di contributi per la destinazione di parte del raccolto d’uva del 2002 all’elaborazione di prodotti analcolici o a basso tenore alcolico

del 26 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:

Art. 1 Principio Agli addetti all’elaborazione di succo d’uva, di vino-mosto, di vino-mosto pastoriz- zato nonché di succo d’uva e di mosto d’uva pastorizzati, in fase di fermentazione può essere concesso un contributo nel quadro del credito accordato sempreché i Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra limitino nuovamente la loro produzione per quanto concerne i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau almeno nella misura di quanto fatto nel 2001. Per addetti all’elaborazione si intendono le aziende vinicole che trasfor- mano le uve raccolte in prodotti analcolici o a basso tenore alcolico.

Art. 2 Diritto al contributo 1 Hanno diritto al contributo soltanto gli addetti all’elaborazione assoggettati al controllo della contabilità e della cantina giusta l’articolo 67 della legge sull’agri- coltura.

2 I prodotti devono provenire dai Cantoni che hanno nuovamente limitato la loro

produzione per quanto concerne i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau almeno nella misura di quanto fatto nel 2001.

Art. 3 Esigenze concernenti il succo d’uva Il contributo è versato unicamente se il succo d’uva è di qualità ineccepibile e se: a. adempie le prescrizioni dell’articolo 231 dell’ordinanza del 1o marzo 19952 sulle derrate alimentari (ODerr); b. è elaborato a partire da uve indigene dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau di categoria 1 del raccolto 2002; c. proviene da uve oggetto del controllo ufficiale della vendemmia.

RS 916.147.1

1940 2002-1070

Concessione di contributi per la destinazione di parte del raccolto RU 2002 d’uva del 2002 all’elaborazione di prodotti analcolici o a basso tenore alcolico

Art. 4 Esigenze concernenti il vino-mosto e il vino-mosto pastorizzato nonché il succo d’uva e il mosto d’uva pastorizzati, in fase di fermentazione Il contributo è versato unicamente se il vino-mosto, il vino-mosto pastorizzato non- ché il succo d’uva ed il mosto d’uva pastorizzati, in fase di fermentazione: a. adempiono le prescrizioni degli articoli 374 e 375 ODerr; b. sono elaborati a partire da uve indigene dei vitigni Chasselas e Müller- Thurgau di categoria 1 del raccolto 2002; c. provengono da uve oggetto del controllo ufficiale della vendemmia.

Art. 5 Importo del contributo 1 Il contributo ammonta a franchi 1.60 il chilogrammo di uva o a franchi 2.- il litro di mosto d’uva trasformato in succo d’uva, vino-mosto, vino-mosto pastorizzato o succo d’uva e mosto d’uva pastorizzati, in fase di fermentazione. 2 Se il credito accordato non è sufficiente a soddisfare tutte le domande, l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) calcola il volume massimo per domanda a favore della quale può essere concesso un contributo.

Art. 6 Domande 1 Gli addetti all’elaborazione devono inoltrare le loro domande all’Ufficio federale entro il 31 agosto 2002. È consentita una sola domanda per addetto all’elaborazione.

2 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:

a. nome e indirizzo dell’addetto all’elaborazione; b. numero del registro della Commissione federale per il controllo del commer- cio dei vini; c. volume massimo di uva o di mosto che l’addetto all’elaborazione intende trasformare; d. utilizzazione cui l’addetto all’elaborazione intende destinare l’uva o il mosto (succo, vino-mosto, ecc.).

Art. 7 Versamento del contributo

1 Entro il 30 novembre 2002 il richiedente deve presentare all’Ufficio federale:

a. un conteggio che indichi gli acquisti di uva o di mosto d’uva per l’elabo- razione di prodotti analcolici, corredato delle copie delle fatture emesse dai venditori e sulle quali deve figurare la menzione «uva o mosto d’uva per l’elaborazione di prodotti analcolici»;

Concessione di contributi per la destinazione di parte del raccolto RU 2002 d’uva del 2002 all’elaborazione di prodotti analcolici o a basso tenore alcolico

b. i certificati rilasciati all’atto del controllo ufficiale della vendemmia sui quali deve figurare la menzione «uva o mosto d’uva per l’elaborazione di prodotti analcolici». 2 L’Ufficio federale versa il contributo al richiedente entro il 31 dicembre 2002.

Art. 8 Controllo L’Ufficio federale può incaricare la Commissione federale per il controllo del com- mercio dei vini di svolgere controlli.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o agosto 2002.

26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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