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AS 2002 1943

Ordinanza sulla concessione di contributi per la salvaguardia dei vigneti svizzeri nel 2003

Ordinanza sulla concessione di contributi per la salvaguardia dei vigneti svizzeri nel 2003

del 26 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:

Art. 1 Contributi di riconversione 1 Nei limiti del credito disponibile, possono venir accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che: a. nel 2002 e 2003 limitano il rendimento per quanto concerne i vitigni Chas- selas e Müller-Thurgau almeno nella misura di quanto fatto nel 2001 e in funzione della qualità auspicata; b. nel 2003 si impegnano a non aumentare le superfici del catasto viticolo destinate alla produzione commerciale di vino giusta l’articolo 5 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19982 sul vino; c. escludono dal contributo di riconversione i vitigni inadatti alle condizioni pedologiche o climatiche della zona di produzione o i vitigni il cui vino potrebbe non raggiungere il livello qualitativo richiesto; e d. concludono una convenzione d’obiettivi con il Dipartimento federale del- l’economia. 2 Per riconversione si intende l’estirpazione, dopo la vendemmia 2002, dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau e la loro sostituzione con altri vitigni nel corso del 2003; anche il sovrainnesto è considerato riconversione. I Cantoni possono, in casi giustificati, autorizzare un reimpianto nel 2004. 3 Le superfici viticole interessate devono essere superfici destinate alla produzione commerciale di vino. 4 I terreni su cui giacciono le superfici viticole interessate, assoggettati alle disposi- zioni della legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale, acquistati dopo il 1o gennaio 2000 e non in ambito familiare, devono essere stati acquisiti a un importo equivalente al massimo al quadruplo del loro valore di rendimento. 5 Le domande concernenti superfici viticole inferiori a 500 m2 non sono tenute in considerazione per la concessione di contributi.

RS 916.147.2

2002-1071 1943

Concessione di contributi per la salvaguardia dei vigneti svizzeri nel 2003 RU 2002

Art. 2 Aventi diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi i gestori o i proprietari di vigneti che riconvertono i loro vigneti ai sensi dell’articolo 1 e che ne forniscono le prove conformemente all’arti- colo 8.

Art. 3 Importo dei contributi

1 L’importo dei contributi è calcolato sulla base seguente:

fr./ha

declività inferiore al 30 per cento 20 000.– declività dal 30 al 50 per cento 27 500.– declività superiore al 50 per cento e vigneti in zone terrazzate 35 000.–

2 Per vigneti in zone terrazzate si intendono le superfici viticole giusta l’articolo 37 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui pagamenti diretti.

Art. 4 Ripartizione dei mezzi finanziari disponibili fra i Cantoni 1 Entro il 1o agosto 2002, l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) ripar- tisce i mezzi finanziari disponibili fra i Cantoni in funzione della superficie sulla quale in ciascun Cantone nel 2000 sono stati coltivati i vitigni Chasselas e Müller- Thurgau. 2 Se, il 15 ottobre 2002, un Cantone non ha utilizzato la totalità dei mezzi finanziari attribuitigli, l’Ufficio federale ripartisce la somma restante tra i Cantoni che non hanno potuto soddisfare tutte le domande.

Art. 5 Domande 1 I richiedenti devono inoltrare le loro domande al servizio cantonale di viticoltura entro il 15 settembre 2002.

2 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:

a. nome e indirizzo del proprietario e del gestore; b. nome del Comune e, se del caso, nome del luogo in cui è ubicata la parti- cella; c. numero di catasto della particella; d. superficie interessata in m2; e. menzione «declività inferiore al 30 per cento», «declività dal 30 al 50 per cento» o «declività superiore al 50 per cento e vigneti in zone terrazzate»; f. varietà coltivata sulla particella all’atto della domanda; g. varietà sostitutiva scelta;

4 RS 910.13

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h. copia del contratto d’acquisto se il terreno è stato acquistato dopo il 1o gen- naio 2000. 3 Qualora il richiedente non fosse proprietario del vigneto, alla domanda va allegata una dichiarazione che attesti il consenso del proprietario.

Art. 6 Considerazione e trattamento delle domande

1 Le domande sono prese in considerazione secondo l’ordine d’entrata al servizio

cantonale di viticoltura e fino a esaurimento dei mezzi finanziari ripartiti. 2 Il giorno in cui i mezzi finanziari si esauriscono, la somma restante è attribuita in funzione delle superfici indicate nelle domande, in ordine crescente. Se le ultime domande che possono essere prese in considerazione riguardano superfici equiva- lenti, la somma restante è ripartita in parti uguali tra tali superfici.

3 Il Cantone esamina le domande e determina l’importo dei contributi.

4 Se il reimpianto è rimandato al 2004, il Cantone conclude un contratto con l’aven- te diritto che contempli almeno le condizioni di reimpianto e una clausola di restitu- zione in caso di mancato reimpianto.

Art. 7 Notifica all’Ufficio federale Entro il 15 ottobre 2002, i Cantoni notificano all’Ufficio federale l’importo totale dei contributi che accorderanno nonché l’importo dei contributi che sarebbe stato necessario versare per le domande che non hanno potuto essere prese in considera- zione.

Art. 8 Prove 1 Se il reimpianto è effettuato nel corso del 2003, le prove della riconversione devo- no essere fornite all’autorità cantonale entro il 31 luglio 2003. Vanno presentati i documenti seguenti: a. un conteggio che indichi, per ciascuna superficie viticola, la varietà sostitu- tiva e la superficie ricostituita; b. una copia della fattura del vivaista.

2 I Cantoni esaminano i documenti forniti e adeguano, se del caso, l’importo dei

contributi.

Art. 9 Versamento dei contributi 1 L’Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2003.

2 I Cantoni trasmettono i contratti o le decisioni definitive all’Ufficio federale entro il 30 settembre 2003.

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Art. 10 Vigilanza L’Ufficio federale può effettuare controlli presso gli aventi diritto in qualsiasi momento. Esso ne avverte anticipatamente il servizio cantonale di viticoltura.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o agosto 2002.

26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz