AS 2002 1947
Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell'UNITA
Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell’UNITA
Modifica del 26 giugno 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 19981 che istituisce misure nei confronti dell’UNITA è modificata come segue:
Art. 9 Abrogato
II L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 27 giugno 2002.
26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz
1 RS 946.204
2002-1370 1947
Misure nei confronti dell’UNITA RU 2002
Allegato 3 2 (art. 6 e 9)
Dirigenti dell’UNITA
2 Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Tirature a parte possono essere otte- nute presso il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), Sezione controlli all’esporta- zione e sanzioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L’allegato è pure consultabile su Internet (http://www.seco-admin.ch). Fa stato la versione stampata.
1948