AS 2002 1949
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
Modifica del 19 giugno 2002
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 27 giugno 20011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia, ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 2001 che istituisce provvedimenti nei confronti della Li- beria è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 2
2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 28 giugno 2003.
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 28 giugno 2002.
19 giugno 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
1 RS 946.208.1
2002-1371 1949
Provvedimenti nei confronti della Liberia RU 2002
Allegato2 (art. 3 cpv. 1 e 2)
Persone soggette al divieto d’entrata e di transito
2 Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. L’estratto è ottenibile presso il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), settore Politica di controllo delle esportazioni e sanzioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L’allegato può essere consultato anche su Internet: http://www.seco-admin.ch. Fa fede soltanto la versione stampata.
1950