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AS 2002 196

Disposizioni esecutive dell'ordinanza sull'accesso alla rete ferroviaria

Disposizioni esecutive dell’ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria (DE-OARF)

Modifica del 9 ottobre 2001

L’Ufficio federale dei trasporti ordina:

I Le disposizioni esecutive del 7 giugno 19991 dell’ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria sono modificate come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 3

1 Il prezzo minimo comprende:

a. la parte relativa al consumo di energia, calcolata nel modo seguente:

1. 11 ct./kWh per il prelievo dell’energia dalla linea di contatto tra le ore 6

e le ore 22 (tariffa alta),

2. 7 ct./kWh per il prelievo dell’energia dalla linea di contatto tra le ore 22

e le ore 6 (tariffa bassa),

3. 0,3 ct./tonnellata-chilometro lorda (tkmL) per i treni a trazione termica

circolanti su tratte elettrificate, fatta eccezione per le corse di prova, le corse con veicoli d’epoca e per i treni di servizio dei gestori dell’infra- struttura; b. la parte relativa alla manutenzione commisurata alle prestazioni, calcolata nel modo seguente:

1. 0,2 ct./tkmL per le ferrovie dotate di sovrastruttura leggera,

2. 0,25 ct./tkmL per tutte le altre ferrovie;

c. la parte per le spese del personale assegnato alla circolazione, ammontante a

40 ct. per treno/km e che non è imputata per le tratte gestite come un ser-

vizio tranviario (circolazione a vista); d. la parte dei costi relativa a ogni arrivo e a ogni partenza nelle stazioni nodali, calcolata nel modo seguente:

1. fr. 5.– nelle grandi stazioni nodali,

2. fr. 3.– nelle altre stazioni nodali.

3 Il consumo dell’energia viene rilevato dall’utente della rete. Quest’ultimo deve ga- rantire la calibrazione e la sorveglianza dei dispositivi di misurazione installati sui propri veicoli, dimostrare la correttezza del rilevamento e della registrazione dei

1 RS 742.122.4

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valori nonché la ripartizione di questi ultimi tra le fasce orarie a tariffa alta e bassa. Per i treni che circolano più volte con la stessa composizione e agli stessi orari è sufficiente procedere a misurazioni di riferimento durante il servizio normale. In mancanza di misurazioni, il gestore dell’infrastruttura determina i tassi di consumo di energia per ogni categoria di treno in funzione delle tkmL. Può determinare un tasso unico per categoria di treno e per utente della rete, che tenga conto della ripar- tizione tra le fasce orarie a tariffa alta e bassa.

Art. 4a Disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 2001 La modifica del 9 ottobre 2001 si applica dal 1° gennaio 2002; per le prestazioni del traffico viaggiatori commissionate ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 18 di- cembre 19952 sulle indennità, dal 1° gennaio 2003.

II L’allegato 3 è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

III Fatta salva la riserva di cui all’articolo 4a, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

9 ottobre 2001 Ufficio federale dei trasporti: Max Friedli

3154

2 RS 742.101.1

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Allegato 3 (art. 3 cpv. 3) Il servizio si effettua 24 ore su 24 sulle tratte seguenti: La Plaine (frontiera) – Lausanne Triage – Biel/Bienne – Olten – Othmarsingen – Heitersberg – RB Limmattal – Winterthur – Frauenfeld – Rorschach – Chur Lausanne Triage – Bern Vallorbe (frontiera) – Lausanne – Brig – Iselle (frontiera) Basel (frontiera) – Olten – Bern – Thun – Brig Basel (frontiera) – Bözberg – Othmarsingen – Rotkreuz – Giubiasco – Chiasso (frontiera) Giubiasco – Pino (frontiera)

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