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AS 2002 200

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 14 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2 Concerne solo il testo francese.

Art. 22quater cpv. 2 2 Le persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione obbligato- ria o facoltativa hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione al massimo fino all’età di 20 anni, nella misura in cui almeno uno dei genitori abbia un’assicurazione facoltativa oppure un’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera c o dell’articolo 3 LAVS2 o, sulla base di una convenzione internazionale, per un’attività lucrativa all’estero.

Art. 82 Gli articoli 71, 71bis, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS3 sono applicabili per analogia al pa- gamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

II 1 Eccettuato l’articolo 22quater capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002. 2 L’articolo 22quater capoverso 2 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

14 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz