AS 2002 2013
Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Canada
Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Canada
del 19 dicembre 1997
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 19972, decreta:
Art. 1
1 La Convenzione, firmata il 5 maggio 1997, tra la Confederazione Svizzera e il
Canada intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul redito e sul patrimonio è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1997 Consiglio nazionale, 19 dicembre 1997 Il presidente: Delalay Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
1 Questa disposizione corrisponde agli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale del 19 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1997 III 1177
2002-1396 2013