AS 2002 2045
Ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri
Ordinanza concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS)
Modifica del 14 giugno 2002
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I L’ordinanza, del 14 gennaio 19981, concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2 2 In deroga al capoverso 1, soggiacciono all’obbligo del visto i cittadini di Afghani- stan, Angola, Bangladesh, Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Ghana, Gui- nea, India, Iran, Libano, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka e Turchia.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2002.
14 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 142.211
2002-0542 2045