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AS 2002 2056

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)

Modifica del 26 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 marzo 20001 sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 lett. d

3 Nel perseguire questi obiettivi, svolge le seguenti funzioni:

d. tratta, in collaborazione con i dipartimenti competenti, questioni di politica internazionale di sicurezza della Svizzera.

Art. 6 cpv. 3 lett. d

3 Inoltre, la Segreteria di Stato svolge le seguenti funzioni:

d. elabora, d’intesa con i dipartimenti competenti, la politica internazionale di sicurezza e di disarmo.

Art. 7 cpv. 2 lett. b 2 Nel perseguire tali obiettivi, la Direzione politica svolge le seguenti funzioni:

b. attua, d’intesa con i dipartimenti competenti, provvedimenti e interventi di politica di pace al fine di tutelare i diritti dell’uomo e la democrazia e tratta questioni relative alla politica delle sanzioni;

1 RS 172.211.1

2056 2002-0337

Organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri RU 2001

II La presente modifica entra in vigore il 1o agosto 2002.

26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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